TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-09-06, n. 202302059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-09-06, n. 202302059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302059
Data del deposito : 6 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2023

N. 02059/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01539/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, C R e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto in data 27 maggio 2022 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano – Ufficio Esportazione, con il quale è stata disposta (a) l'inibizione all'utilizzo con ordine di riconsegna dell'« Autocertificazione Arte Contemporanea » prot. n. 8728 del 14 marzo 2022, con codice pratica SUE n. 590255, rilasciata su istanza presentata in data 8 marzo 2022 dalla casa d'aste Dorotheum s.r.l. di Bolzano, per conto della signora A C di Varese;
(b) con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente al dipinto di R G (1911-1987), Passeggiata in giardino a Velate, realizzato nel 1983, olio su tela di cm 121 x 149;

- dell'ordine di immediato rimpatrio del suddetto dipinto, in data 30 maggio 2022, 20505-P, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sevizio IV;

B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13/12/2022, per l’annullamento:

- del decreto emesso in data 26 settembre 2022 dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, con il quale il D è stato dichiarato di interesse storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali, e come tale sottoposto a tutte le normative in esso contenute.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 25 luglio 2022 e depositato il successivo 21 agosto la ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.

1.1) Ha riferito, in punto di fatto, di avere affidato in data 9 febbraio 2018 il D “ Passeggiata in giardino a Velate ” di R G, di sua proprietà, alla casa d’aste Dorotheum, la quale, in data 8 marzo 2022, ha presentato per suo conto tramite S.U.E. presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione, una « Autocertificazione per l’esportazione/spedizione di opere d’arte contemporanea », indicando che il D in parola era diretto in Austria. L’Ufficio ha protocollato l’atto in pari data, rilasciandone copia timbrata “ per ricevuta ” il 14 marzo 2022. Indi, il 19 aprile 2022 il D è uscito dal territorio nazionale, arrivando a Vienna, per essere inserito, quale « lotto 90 », nel catalogo dell’asta “ Arte Moderna ”, prevista per il 31 maggio 2022.

1.2) Sennonché, il 25 maggio 2022 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero ha inviato una nota alla Soprintendenza per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione (e, per conoscenza, al Comando Carabinieri TPC, Reparto Operativo di Roma,

TPC

Milano, alla Società Dorotheum e alla signora A C), relativa al succitato D, a cui ha allegato una « Relazione storico-culturale » dalla quale « risulta sussistente l’interesse culturale di cui all’art. 10, comma 3, lettera d) del Codice dei culturali e del paesaggio, in quanto l’opera è una “testimonianza irrinunciabile dell’importanza che la cittadina varesina ebbe per l’arte del pittore, configurandosi, visto anche l’anno di realizzazione, come una sorta di addio al luogo e a sé stesso;
quasi un testamento spirituale rappresentato dal pittore anziano che percorre sfaccendato con le mani dietro la schiena il sentiero che attraversa il bosco-giardino di casa, allontanandosi”
». Da ciò – sempre stando alla predetta nota della Direzione Generale - « Visto l’evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione, considerato che la suddetta autocertificazione, vidimata dall’Ufficio esportazione, costituisce titolo per l’esportazione del bene, e che l’asta è programmata per il giorno 31 maggio p.v., presso il Palais Dorotheum di Vienna (…), si invita Codesto Ufficio a prendere urgenti contatti con gli interessati al fine della restituzione della predetta autocertificazione, e a intraprendere qualsiasi iniziativa finalizzata alla tutela del bene ».

1.3) In ossequio al citato “ invito ”, il 27 maggio 2022 l’Ufficio Esportazione di Milano, « in esercizio dei poteri di autotutela amministrativa », ha disposto « l’inibizione all’utilizzo dell’autocertificazione di cui sopra quale titolo legittimante all’esportazione del bene, invitando codesta Casa d’aste a riconsegnare immediatamente, e comunque entro e non oltre la data prevista per l’asta, l’esemplare della dichiarazione attualmente in suo possesso ». Al contempo, lo stesso Ufficio ha comunicato « l’avvio del procedimento di interesse culturale particolarmente importante », implicante « l’applicazione, in via cautelare, nei confronti del destinatario e di ogni altro eventuale interessato, di tutte le disposizioni di cui al Capo II, alla Sezione I del Capo III e alla Sezione I del Capo IV del Titolo I (Tutela) della Parte II (Beni Culturali del citato Codice », con la precisazione che, sul rispetto delle citate previsioni, « vigilerà la Soprintendenza che legge per conoscenza ».

1.4) Infine, con nota del 30 maggio 2022, la Direzione Generale del Ministero ha rivolto, nei confronti della Società Dorotheum e della ricorrente, la richiesta di ritiro del D dall’asta, atteso che « essendo intervenuto, oltre all’azione inibitoria, anche l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale particolarmente importante (…), con le connesse misure cautelari, l’opera non potrà essere esportata e, ove già lo fosse, è opportuno che la stessa sia immediatamente rimpatriata (…) ».

2) Il ricorso è affidato a otto motivi.

3) I primi tre sono rivolti contro l’inibizione all’utilizzo e l’ordine di consegna immediata, di cui al decreto datato 27 maggio 2022.

3.1) Il primo motivo, rubricato « Carenza assoluta di potere;
violazione dell’art. 21-novies della legge 241/2000
», lamenta che la legge non avrebbe in alcun modo previsto un potere di “ inibizione all’utilizzo ” di autocertificazioni, né tanto meno un potere “ di restituzione ” delle autocertificazioni legittimamente rese da un privato e ricevute dall’Amministrazione, in base al combinato disposto dell’art. 65, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Né potrebbe sostenersi che detta inibizione e detto ordine di riconsegna immediata rientrino nel potere di revoca o di annullamento di un provvedimento amministrativo, atteso che, l’Autocertificazione non sarebbe un provvedimento amministrativo ma un atto unilaterale del privato “ ricevuto ” nelle forme di legge dall’Amministrazione e che l’Amministrazione non avrebbe richiamato gli istituti dell’annullamento e della revoca né gli articoli della legge n. 241 del 1990 che li disciplinano. La circostanza che l’esercizio del potere di autotutela sia stato determinato da “ un evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione ” non potrebbe comunque giustificarne l’esercizio, in assenza di una espressa previsione di legge.

3.2) Il secondo motivo fa leva, a seguire, sulla carenza assoluta di potere per extraterritorialità e sulla violazione dell’art. 65, commi 4 e 4-bis del Codice dei Beni Culturali (CBC), atteso che, in data 19 aprile 2022, il D sarebbe uscito dal territorio nazionale, per approdare a Vienna, ove lo Stato italiano non avrebbe il potere, il 27 maggio 2022, mediante l’inibitoria e l’ordine di consegna immediata dell’Autocertificazione, di interferire su detto bene.

3.3) Con il terzo motivo si deduce, poi, la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, poiché l’inibizione e l’ordine di riconsegna immediata dell’Autocertificazione sarebbero stati comunicati alla ricorrente senza alcun rispetto del principio di partecipazione e senza indicare quelle “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”, che consentirebbero all’Amministrazione di ovviare alla partecipazione procedimentale.

4) I successivi tre motivi sono rivolti contro la comunicazione di avvio del procedimento di interesse culturale particolarmente importante, riportata sempre nel provvedimento datato 27 maggio 2022. Con essi si deduce:

4.1) – l’incompetenza dell’Ufficio Esportazione, atteso che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, la competenza ad istruire e proporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale apparterrebbe alla Soprintendenza sul cui territorio si trova il bene interessato. La comunicazione di avvio sarebbe pertanto viziata sotto due profili: a) in quanto emanata dall’Ufficio Esportazione, che ha anche assunto il potere di curarne l’istruttoria, mentre entrambe sarebbero una prerogativa della Soprintendenza;
b) in quanto prima dell’esportazione in Austria il D si sarebbe trovato a Varese, sicché, a tutto concedere, la Soprintendenza competente ad avviare il procedimento di dichiarazione avrebbe dovuto essere quella delle province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese e non quella per la Città Metropolitana di Milano. Né si potrebbe estendere analogicamente alla fattispecie de qua la previsione dell’articolo 14, comma 6, CBC, che attribuisce agli Uffici Esportazione, in caso di diniego di attestato di libera circolazione, il potere di avviare il procedimento di dichiarazione, in quanto tale norma si applicherebbe ai soli casi in cui, per l’uscita definitiva dal territorio italiano, è richiesto un provvedimento autorizzativo e non anche ai casi di autocertificazione;

4.2) – lo Stato italiano non sarebbe legittimato ad avviare un procedimento di dichiarazione di interesse in relazione ad un D che si trova legittimamente fuori dal territorio italiano, per carenza assoluta di potere per extraterritorialità e violazione dell’art. 65, commi 4 e 4 bis CBC;

4.3) - l’assenza di un interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d) del Codice che, come noto, fa riferimento a: “ le cose … mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza e della tecnica, dell’industria e della cultura in genere ”. Si tratterebbe, spiega ancora l’istante, della categoria dei beni culturali “ per riferimento ” o “ di interesse storico indiretto ”, per la quale, come chiarito dal Consiglio di Stato, nella nota sentenza n. 2920/2017 (sul caso “ Cinema America” ), e lo stesso Tribunale adito, con la sentenza n. 2120/2020, il riferimento deve riguardare fatti specifici, bene individuati come tali. Ciò, poiché « proprio in questo carattere specifico sta la differenza tra il vincolo in esame e quello storico-artistico, dato che all’opposto i valori artistici sono espressione del generico gusto di un’epoca, non necessariamente ricollegabile a fatti determinati » (così, Consiglio di Stato, n. 2920/2017, cit .)

Nel caso in esame, ha rimarcato il patrocino della ricorrente, mancherebbe del tutto il riferimento ad un indice preciso dell’importanza della cosa, né verrebbe precisato in relazione a quale evento o fatto o circostanza sarebbe possibile dedure l’importanza della stessa. La “ Relazione storico-culturale ” (priva di data), allegata alla nota della Direzione Generale indirizzata all’Ufficio Esportazione di Milano, si limiterebbe ad indicare un generico riferimento a Velate (peraltro risultante anche dal titolo del D) e al giardino di proprietà della moglie dell’artista, luogo dove G avrebbe soggiornato e lavorato nei periodi estivi, a partire dagli anni ’50. Sennonché, Velate sarebbe stata la fonte di ispirazione di numerose altre opere di G, come la stessa Relazione storico-culturale riconosce, sicché resta non spiegato né tantomeno esternato in cosa dovrebbe consistere “ lo specifico evento storico ” di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d) del CBC, che, secondo l’Ufficio Esportazione, dovrebbe caratterizzare il D de quo rispetto agli altri, in modo tale da giustificare il contestato vincolo relazionale. Al riguardo, il patrocinio della ricorrente ha anche ipotizzato che l’Amministrazione avrebbe strumentalmente invocato l’art. 10, comma 3, lettera d) del Codice, solo perché, trattandosi di una opera con un’età inferiore ai 50 anni, non avrebbe potuto vincolarla in base ad altre norme del Codice stesso che, ai sensi del comma 5, dello stesso art. 10, non si applicano ove l’esecuzione dell’opera non risalga ad oltre settanta anni.

Neppure la provenienza del D dalla collezione di F P potrebbe, ad avviso dell’esponente, giustificare il vincolo di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), atteso che: (a) la provenienza di un’opera da una collezione di particolare rilievo potrebbe rilevare quale criterio per concedere o negare un attestato di libera circolazione, in base al combinato disposto dell’art. 68, comma 4 del Codice e degli Indirizzi ministeriali di cui al D.M. n. 537/2017 (criterio n. 5), ma non per imporre un vincolo relazionale ad un’opera d’arte contemporanea, in base all’art. 10, comma 3, lettera d) del Codice;
(b) numerose opere provenienti dalla collezione Pellin sarebbero state conferite alla Fondazione Pellin e consegnate in comodato al Museo di Villa Mirabello del Comune di Varese, per assicurarne la pubblica fruizione;
(c) se si aderisse all’argomento utilizzato dall’Amministrazione, qualsiasi opera proveniente dalla collezione Pellin dovrebbe essere vincolata, per il solo fatto della sua provenienza e a prescindere dalla presenza di uno “ specifico evento storico ”, così come invero richiesto dalla normativa di tutela.

5) I successivi due motivi vertono, poi, sull’ordine di rimpatrio, che viene censurato sotto due profili:

5.1) – per carenza assoluta di potere per extraterritorialità, stante l’uscita definitiva e legittima del D dal territorio italiano in data 19 aprile 2022, immediatamente dopo la presentazione dell’autocertificazione timbrata “per ricevuta” dall’Ufficio Esportazione di Milano in data 14 aprile 2022;

5.2) – per illegittimità derivata, promanante dall’illegittimità dell’inibizione all’utilizzo e contestuale ordine di consegna immediata dell’Autocertificazione.

6) Infine, nei confronti di entrambi gli atti, in epigrafe specificati, viene dedotto l’ultimo motivo, che fa leva sulla violazione dei principi di ragionevolezza e del legittimo affidamento.

7) Si è costituito il Ministero intimato, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie. Lo stesso Ministero ha sollevato anche una eccezione di inammissibilità del ricorso, per la parte rivolta contro l’asserito ordine di rimpatrio, in quanto in concreto, secondo l’Avvocatura erariale, non sussistente.

8) Alla camera di consiglio del 22 settembre 2022, presenti gli avvocati G. Calabi e A. Buticchi per la parte ricorrente, I. Vitelli dell'Avvocatura distrettuale per l'Amministrazione resistente, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.

9) Con motivi aggiunti notificati il 24 novembre 2022 e depositati il successivo 13 dicembre l’impugnazione è stata estesa al Decreto del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, datato 23 settembre 2022, con il quale il D di R G, Passeggiata in giardino a Velate, del 1983, è stato dichiarato di interesse storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali.

10) Il ricorso è affidato a quattro motivi.

10.1) Con il primo si deduce l’illegittimità derivata, promanante da quella del provvedimento del 27 maggio 2022, impugnato col ricorso introduttivo.

10.2) Il secondo motivo fa leva sulla carenza assoluta di potere per extraterritorialità, poiché lo Stato italiano non avrebbe avuto il potere di avviare un procedimento di dichiarazione di interesse in relazione ad un bene collocato legittimamente fuori dal territorio italiano.

10.3) Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera d), CBC e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, non avendo il Ministero dimostrato l’interesse “ particolarmente importante ” del D per il suo riferimento “ con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza e della tecnica, dell’industria e della cultura in genere ”, così come richiesto dalla citata norma, per la quale il bene dovrebbe possedere non un generico collegamento con la storia o la cultura, ma un nesso con un evento storico culturale specifico. Proprio tale profilo differenzierebbe la tipologia di interesse culturale indicato alla lettera d) da quello della lettera a) dell’art 10 del Codice (dove si parla di generico “ interesse storico artistico ”).

10.4) Con il quarto motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 65, comma 4-bis del Codice e l’annullabilità del Decreto ex art. 21-octies della L. n. 241/90, poiché, avendo il D un’età inferiore ai 70 anni, lo stesso rientrerebbe a pieno titolo nella categoria dei beni non soggetti ad autorizzazione per l’esportazione dal territorio della Repubblica. Al riguardo, si fa notare che l’art. 65, comma 4-bis del Codice prevedrebbe la possibilità di avviare una dichiarazione di interesse unicamente per quelle opere, indicate alla lettera d-bis dell’art. 10, comma 3 (ossia, per le opere caratterizzate da interesse “ eccezionale ” e di età superiore a 50 anni), e non anche per quelle di cui alla lettera d).

11) Il resistente ha controdedotto con memoria.

12) Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2023, presente l’avvocato Panariello per la parte ricorrente, Cermola dell'Avvocatura distrettuale per l'Amministrazione resistente, il Presidente ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti.

13) In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche. La difesa della ricorrente si è opposta alla replica avversaria - depositata il 3 maggio 2023 – di cui ha chiesto di non tenere conto, per la parte (pp. 2-3) in cui non si sarebbe limitata a replicare alle argomentazioni contenute nella memoria depositata dalla ricorrente ex art. 73 c.p.a., ma avrebbe svolto difese che avrebbero dovuto essere presentate all’interno della precedente memoria del Ministero medesimo.

14) All’udienza pubblica del 30 maggio 2023, presenti gli avvocati Calabi per la parte ricorrente e Zappia dell’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

15) Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della memoria di replica dell’Avvocatura erariale, formulata dalla difesa della ricorrente, in quanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

16) Si può altresì soprassedere all’esame dell’eccezione sollevata da parte resistente, relativamente all’ordine di riconsegna, atteso che le censure svolte in relazione al presunto ordine risultano in parte infondate e per il resto assorbite.

17) In tal senso, è utile osservare che, come riportato dalla stessa ricorrente, in base alla Circolare del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio n. 25, del 28 aprile 2022 (cfr. il documento allegato sub n. 6 al ricorso), la durata della dichiarazione di cui all’art. 65, comma 4-bis CBC è di sei mesi (così come stabilito per le autocertificazioni dall’art. 41, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 445 del 2000). Ora, poiché l’autocertificazione per cui è causa risulta protocollata in data 14 marzo 2022, la stessa, quale titolo legittimante l’esportazione, avrebbe comunque esaurito i suoi effetti sin dal 14 settembre 2022.

17.1) Ne consegue che – allo stato - non sussiste alcun interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento di inibitoria all’uso dell’autocertificazione, trattandosi di un atto ormai inefficace e, dunque, inidoneo all’uso a cui era in origine destinato.

17.2) Più in generale, va registrato che, gli effetti che l’art. 14, comma 4 CBC, ricollega alla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale – e che ricomprendono, secondo quanto di seguito meglio illustrato, anche l’inibitoria e l’ordine di restituzione del bene illegittimamente uscito dal territorio nazionale - sono comunque destinati a cessare, stando al comma 5 dello stesso art. 14, con la conclusione del procedimento di dichiarazione nel prescritto termine (di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 18/11/2010 n. 231), nella specie ampiamente decorso.

Laddove, poi, il procedimento si concluda, come nel caso in esame, con un provvedimento di vincolo, è la stessa legge a vietare « l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 » (così, l’art. 65, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004).

18) Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene utile soffermarsi, per completezza, anche sulla prima serie di motivi del ricorso introduttivo.

18.1) Al riguardo, iniziando dal primo motivo, con cui si contesta la riconducibilità del provvedimento dell’Ufficio Esportazione di Milano del 27 maggio 2022 al potere di autotutela dell’Amministrazione, si osserva quanto segue.

19) Il motivo è infondato.

19.1) L'art. 1, comma 175, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), al dichiarato fine di « semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato » ha apportato, fra le altre, le seguenti modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- «(…) all'articolo 65:

(…) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione »;
(…)»

Stando al richiamato articolo 11 del Codice: « 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (…) d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; (…)»

In attuazione del comma 176 della stessa legge n. 124/2017, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (dal 30-09-2021: “ Ministro della Cultura ”) ha adottato il D.M. 17/05/2018, n. 246, con cui ha disciplinato le « Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali ».

Con esso, per le cose eseguite da meno di settant'anni e da più di cinquanta, è stato previsto che « la dichiarazione comprovante la non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione prevista dall'articolo 65, comma 4-bis, del Codice, è redatta secondo i modelli di cui agli allegati D1 e D2 » (così, l’art. 6, comma 1) e che « l'ufficio di esportazione, ai fini della valutazione di cui all'articolo 65, comma 4-bis, ultimo periodo, del Codice, entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, può chiedere la presentazione fisica delle cose stesse. Ove reputi che tali cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), del Codice, l'ufficio di esportazione, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, avvia il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse, dandone comunicazione all'interessato e alla Direzione generale competente per materia » (così, sempre l’art. 6, al comma 2). Lo stesso articolo prosegue prevedendo che la Direzione generale « adotta il provvedimento conclusivo del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione » (così, il comma 3).

19.2) È evidente come il Legislatore, con la legge n. 124 del 2017, abbia perseguito un intento di semplificazione con riferimento alla uscita dal territorio nazionale dei beni indicati dall’art. 65, comma 4 CBC, che sono esplicitamente sottratti al regime della autorizzazione, previsto in linea generale dall’art. 68 CBC.

Nei casi di cui all’art. 65 comma 4, infatti, l’Ufficio esportazione non è più chiamato a pronunciarsi con un provvedimento espresso di carattere autorizzatorio, qual è l’attestato di libera circolazione del bene (che, in sostanza, esplicita la valutazione di non essenzialità della cosa per il patrimonio culturale nazionale, o meglio, del suo non necessario ancoraggio al territorio dello Stato), ma svolge una mera funzione di verifica in ordine alla regolarità formale dell’autodichiarazione, resa dall’interessato ai sensi dell’art. 65, comma 4-bis, nonché di impulso, quanto all’eventuale procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale eccezionale, ai sensi dell’art. 14 CBC (cfr.

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