TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-09-06, n. 202302059
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2023
N. 02059/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, C R e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto in data 27 maggio 2022 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano – Ufficio Esportazione, con il quale è stata disposta (a) l'inibizione all'utilizzo con ordine di riconsegna dell'« Autocertificazione Arte Contemporanea » prot. n. 8728 del 14 marzo 2022, con codice pratica SUE n. 590255, rilasciata su istanza presentata in data 8 marzo 2022 dalla casa d'aste Dorotheum s.r.l. di Bolzano, per conto della signora A C di Varese; (b) con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente al dipinto di R G (1911-1987), Passeggiata in giardino a Velate, realizzato nel 1983, olio su tela di cm 121 x 149;
- dell'ordine di immediato rimpatrio del suddetto dipinto, in data 30 maggio 2022, 20505-P, del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sevizio IV;
B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13/12/2022, per l’annullamento:
- del decreto emesso in data 26 settembre 2022 dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, con il quale il D è stato dichiarato di interesse storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d) e 13, comma 1 del Codice dei Beni Culturali, e come tale sottoposto a tutte le normative in esso contenute.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 25 luglio 2022 e depositato il successivo 21 agosto la ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
1.1) Ha riferito, in punto di fatto, di avere affidato in data 9 febbraio 2018 il D “ Passeggiata in giardino a Velate ” di R G, di sua proprietà, alla casa d’aste Dorotheum, la quale, in data 8 marzo 2022, ha presentato per suo conto tramite S.U.E. presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione, una « Autocertificazione per l’esportazione/spedizione di opere d’arte contemporanea », indicando che il D in parola era diretto in Austria. L’Ufficio ha protocollato l’atto in pari data, rilasciandone copia timbrata “ per ricevuta ” il 14 marzo 2022. Indi, il 19 aprile 2022 il D è uscito dal territorio nazionale, arrivando a Vienna, per essere inserito, quale « lotto 90 », nel catalogo dell’asta “ Arte Moderna ”, prevista per il 31 maggio 2022.
1.2) Sennonché, il 25 maggio 2022 la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero ha inviato una nota alla Soprintendenza per la Città metropolitana di Milano, Ufficio Esportazione (e, per conoscenza, al Comando Carabinieri TPC, Reparto Operativo di Roma, TPC Milano, alla Società Dorotheum e alla signora A C), relativa al succitato D, a cui ha allegato una « Relazione storico-culturale » dalla quale « risulta sussistente l’interesse culturale di cui all’art. 10, comma 3, lettera d) del Codice dei culturali e del paesaggio, in quanto l’opera è una “testimonianza irrinunciabile dell’importanza che la cittadina varesina ebbe per l’arte del pittore, configurandosi, visto anche l’anno di realizzazione, come una sorta di addio al luogo e a sé stesso; quasi un testamento spirituale rappresentato dal pittore anziano che percorre sfaccendato con le mani dietro la schiena il sentiero che attraversa il bosco-giardino di casa, allontanandosi” ». Da ciò – sempre stando alla predetta nota della Direzione Generale - « Visto l’evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione, considerato che la suddetta autocertificazione, vidimata dall’Ufficio esportazione, costituisce titolo per l’esportazione del bene, e che l’asta è programmata per il giorno 31 maggio p.v., presso il Palais Dorotheum di Vienna (…), si invita Codesto Ufficio a prendere urgenti contatti con gli interessati al fine della restituzione della predetta autocertificazione, e a intraprendere qualsiasi iniziativa finalizzata alla tutela del bene ».
1.3) In ossequio al citato “ invito ”, il 27 maggio 2022 l’Ufficio Esportazione di Milano, « in esercizio dei poteri di autotutela amministrativa », ha disposto « l’inibizione all’utilizzo dell’autocertificazione di cui sopra quale titolo legittimante all’esportazione del bene, invitando codesta Casa d’aste a riconsegnare immediatamente, e comunque entro e non oltre la data prevista per l’asta, l’esemplare della dichiarazione attualmente in suo possesso ». Al contempo, lo stesso Ufficio ha comunicato « l’avvio del procedimento di interesse culturale particolarmente importante », implicante « l’applicazione, in via cautelare, nei confronti del destinatario e di ogni altro eventuale interessato, di tutte le disposizioni di cui al Capo II, alla Sezione I del Capo III e alla Sezione I del Capo IV del Titolo I (Tutela) della Parte II (Beni Culturali del citato Codice », con la precisazione che, sul rispetto delle citate previsioni, « vigilerà la Soprintendenza che legge per conoscenza ».
1.4) Infine, con nota del 30 maggio 2022, la Direzione Generale del Ministero ha rivolto, nei confronti della Società Dorotheum e della ricorrente, la richiesta di ritiro del D dall’asta, atteso che « essendo intervenuto, oltre all’azione inibitoria, anche l’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale particolarmente importante (…), con le connesse misure cautelari, l’opera non potrà essere esportata e, ove già lo fosse, è opportuno che la stessa sia immediatamente rimpatriata (…) ».
2) Il ricorso è affidato a otto motivi.
3) I primi tre sono rivolti contro l’inibizione all’utilizzo e l’ordine di consegna immediata, di cui al decreto datato 27 maggio 2022.
3.1) Il primo motivo, rubricato « Carenza assoluta di potere; violazione dell’art. 21-novies della legge 241/2000 », lamenta che la legge non avrebbe in alcun modo previsto un potere di “ inibizione all’utilizzo ” di autocertificazioni, né tanto meno un potere “ di restituzione ” delle autocertificazioni legittimamente rese da un privato e ricevute dall’Amministrazione, in base al combinato disposto dell’art. 65, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Né potrebbe sostenersi che detta inibizione e detto ordine di riconsegna immediata rientrino nel potere di revoca o di annullamento di un provvedimento amministrativo, atteso che, l’Autocertificazione non sarebbe un provvedimento amministrativo ma un atto unilaterale del privato “ ricevuto ” nelle forme di legge dall’Amministrazione e che l’Amministrazione non avrebbe richiamato gli istituti dell’annullamento e della revoca né gli articoli della legge n. 241 del 1990 che li disciplinano. La circostanza che l’esercizio del potere di autotutela sia stato determinato da “ un evidente errore in cui è incorsa l’Amministrazione ” non potrebbe comunque giustificarne l’esercizio, in assenza di una espressa previsione di legge.
3.2) Il secondo motivo fa leva, a seguire, sulla carenza assoluta di potere per extraterritorialità e sulla violazione dell’art. 65, commi 4 e 4-bis del Codice dei Beni Culturali (CBC), atteso che, in data 19 aprile 2022, il D sarebbe uscito dal territorio nazionale, per approdare a Vienna, ove lo Stato italiano non avrebbe il potere, il 27 maggio 2022, mediante l’inibitoria e l’ordine di consegna immediata dell’Autocertificazione, di interferire su detto bene.
3.3) Con il terzo motivo si deduce, poi, la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, poiché l’inibizione e l’ordine di riconsegna immediata dell’Autocertificazione sarebbero stati comunicati alla ricorrente senza alcun rispetto del principio di partecipazione e senza indicare quelle “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”, che consentirebbero all’Amministrazione di ovviare alla partecipazione procedimentale.
4) I successivi tre motivi sono rivolti contro la comunicazione di avvio del procedimento di interesse culturale particolarmente importante, riportata sempre nel provvedimento datato 27 maggio 2022. Con essi si deduce:
4.1) – l’incompetenza dell’Ufficio Esportazione, atteso che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera l) del d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, la competenza ad istruire e proporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale apparterrebbe alla Soprintendenza sul cui territorio si trova il bene interessato. La comunicazione di avvio sarebbe pertanto viziata sotto due profili: a) in quanto emanata dall’Ufficio Esportazione, che ha anche assunto il potere di curarne l’istruttoria, mentre entrambe sarebbero una prerogativa della Soprintendenza; b) in quanto prima