TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-07-10, n. 201700795
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 10/07/2017
N. 00795/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2010, proposto da:
M S C, G S, A D F, T A, Alessandro d’Onofrio, A M, D S, L B, L R, S F, L P, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati E R, S N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E R in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, dipendenti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del d.p.r. 5.6.1990 n. 147, agli artt. 9 e 42 del d.p.r. 31.7.1995 n. 395 ed all'art. 11 del d.p.r. 16.3.1999 n. 254;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'indennità di cui sopra, compresi gli emolumenti arretrati spettanti al personale dalla data di entrata in vigore dei relativi contratti di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, assegnati alla Casa Circondariale di Asti, chiedono l'accertamento del diritto all'indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 D.P.R. n. 395/95 e 11 D.P.R. n. 254/99.
Affermano infatti di svolgere attività esterna, essendo in servizio effettivo presso il distaccamento e il centro addestramento cinofili, alla presenza dei detenuti, in regime di semilibertà ed ex art 21 P.O., dediti all’attività di pulizia o ad attività agricole nella fascia di intercinta, in uno spazio compreso tra la recinzione e il vero e proprio muro di cinta in cemento armato.
Questi i motivi su cui si basa la loro pretesa:
1) violazione dell’art 12 D.P.R. 147/90, artt. 9 e 42 D.P.R. n. 395/1995, art 11 D.P.R. 254/1999, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e arbitrarietà, sviamento e ingiustizia manifesta: l’indennità, prevista originariamente per il personale impiegato nei servizi esterni, dall’art 12 D.P.R. 147/90 è stata estesa dall’art 9 D.P.R. 395/95 al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, impiegata in turni, presso sezioni o reparti e comunque in ambienti in cui siano presenti detenuti.
La Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha individuato, a titolo ricognitivo, i servizi che hanno diritto a detta indennità, precisando che devono essere inclusi gli ambienti che, pur essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente, ospitare uno o più detenuti: “ tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti per l’effetto dell’applicazione del regime della semilibertà o del lavoro all’esterno, ai sensi dell’art 21 O.P.”.
I ricorrenti svolgono la loro attività nella zona frontale, tra il Block-House e la portineria d’ingresso, quindi sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, che mira a remunerare il disagio che il personale è chiamato ad affrontare, quando opera in ambienti esterni o alla presenza di detenuti.
Ciò vale anche per l’Ispettore C S C, che è responsabile del Nucleo traduzioni e Piantonamenti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 11.4.2017 i ricorrenti hanno depositato documentazione, tra cui le dichiarazioni del Direttore della Casa Circondariale di Asti, relative ai luoghi ove viene svolto il servizio.
All’udienza del 23 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Oggetto del presente ricorso è la pretesa dei ricorrenti all’applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 395/95, che ha previsto la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia "impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena", ed, altresì, per il "personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati".
L'art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l'indennità in esame "al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi".
L'art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l'indennità deve essere corrisposta "al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore", ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all'ipotesi di turni aventi una durata superiore.
L'art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo "al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni", l'indennità per servizi esterni "in misura doppia", con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell'arco del mese;la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall'art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007”.
Questo il quadro normativo di riferimento, da cui emerge che la finalità dell’indennità è di compensare il particolare disagio e i rischi aggiuntivi, rispetto a quelli normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni.
2) Ad avviso del Collegio ai ricorrenti non può essere riconosciuta l’indennità in questione, in quanto il servizio svolto non è riconducibile a quelli contemplati dalla norma di riferimento.
La giurisprudenza, proprio partendo dalla natura ristorativa del beneficio, ha escluso che l’indennità possa essere attribuita ad ogni servizio esterno, ossia effettuato fisicamente al di fuori delle strutture cui appartiene il militare interessato. La norma infatti ha la finalità di compensare una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi, mentre non si può configurare per il solo fatto che l'attività lavorativa si svolga fisicamente al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza, determinandosi, altrimenti, un evidente snaturamento della finalità della suddetta indennità (cfr. Cons. St., IV, 19 dicembre 2008, n. 6383;VI, 12 febbraio 2008, n. 469;Tar Toscana, I, 11 aprile 2013, n. 543). T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 15/05/2014, n. 1243).
Nel caso in esame, i servizi svolti dai ricorrenti sono effettuati nell’ambito della struttura carceraria, seppure all’esterno di un ufficio, ma pur sempre all’interno della struttura, tant’è che gli stessi ricorrenti ammettono di svolgere il servizio nella fascia di intercinta, in uno spazio compreso tra la recinzione e il vero e proprio muro di cinta in cemento armato.
La finalità della norma è rispettata solo se riconosciuta per servizio espletati all'esterno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti, perché solo il rischio assunto dallo svolgimento di un servizio esterno giustifica l’attribuzione dell'indennità, purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell'espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).
3) Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della presenza di contrapposti orientamenti in materia.