TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-18, n. 202201168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-18, n. 202201168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201168
Data del deposito : 18 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2022

N. 01168/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01250/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2015, proposto da
M D, C F, G F, D P, B P, L S, S S, R F, G B, F B, M L, L M, R R, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso pubblico - Difesa civile, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici economici previsti dall'art. 9 della legge n. 78/1983, nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro incaricato p.t.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 7 giugno 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.8.2015 e depositato in Segreteria in data 9.9.2015, Dilda Modesto, Frinzi Cesare, Frison Giuseppe, Posenato Davide, Preto Bruno, Scaldaferro Luca, Sega Simone, Frizzo Romeo, Bertacche Romano, Boaria Francesco, Lizza Mario, Maniero Luca e Rocchi Renato adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento di taluni benefici economici meglio indicato in oggetto.

Premettevano, in fatto, di essere dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Vincenza e Venezia, con mansioni operative di soccorso tecnico urgente.

Specificavano, inoltre, di essere dotati di apposito brevetto di specializzazione di sommozzatore e operatore subacqueo, acquisito a seguito della partecipazione ad un apposito corso - per l’accesso al quale erano state superate delle specifiche prove selettive - e che poteva essere mantenuto a seguito del superamento di un apposito addestramento certificato.

I ricorrenti deducevano che l’art. 1 della legge 9 luglio 1967 n. 573 prevedeva l’estensione delle indennità di immersione delle Forze armate al personale sommozzatore dei Vigili del fuoco, anche se quest’ultima veniva loro corrisposta “in misura nettamente inferiore rispetto a quanto percepito dai nuclei corrispondenti delle Forze Armate e della Polizia”.

Tuttavia, se l’indennità di immersione prevista per il personale sommozzatore, a detta di parte, era stata progressivamente aumentata per le Forze dell’ordine attraverso i D.P.R. di disciplina del trattamento economico, lo stesso non era avvenuto con riferimento all’aumento contrattuale previsto per il personale dei Vigili del fuoco, che non aveva ottenuto gli stessi incrementi.

Inoltre, i ricorrenti specificavano che “se da un lato, a partire dal 1967, si è avviata una prima fase di perequazione per effetto delle risorse assegnate dalle leggi finanziarie del 2003 e del 2004, dall’altro tale indennità non ha ancora raggiunto una completa equiparazione economica rispetto all’indennità percepita dal personale sommozzatore di analoghe professionalità di altre organizzazioni dello Stato”.

In tesi di parte ricorrente, il percorso finalizzato all’allineamento retributivo del personale dei Vigili del Fuoco rispetto alle Forze di Polizia era stato avviato con la Legge finanziaria del 2004, ma non era stato successivamente mai completato. In proposito, i ricorrenti ritenevano che il principio di equiparazione delle indennità fosse successivamente venuto meno con la legge n. 78/1983 che aveva omesso l’indicazione del personale dei Vigili del fuoco quale destinatario dei rispettivi benefici, non prevedendo per quest’ ultimo una effettiva equiparazione delle indennità percepite a quelle previste per gli altri corpi dello stato.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti si rivolgevano al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, chiedendo l’estensione in loro favore dell’indennità prevista dall’art. 9 della Legge n. 78/1983 e specificatamente dell’ “indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei”.

La richiesta era supportata dai seguenti motivi di diritto: “agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dell’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un’indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni (…)” , il tutto essenzialmente argomentato sulla necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

Sulla base delle suddette considerazioni, i ricorrenti ritenevano che non vi fossero fondati motivi affinché detta indennità non fosse estesa anche al personale dei Vigili del Fuoco in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo.

Nessuno si costituiva per l’Amministrazione resistente.

All’udienza telematica del 7.6.2022 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

I ricorrenti, richiamando l'art. 9, commi 1 e 2, della L. n. 78/1983, nella parte in cui riconosce l’indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in possesso di analogo “brevetto di specializzazione di sommozzatore e operatore subacqueo” svolgente le medesime mansioni di soccorso e salvataggio, chiedono all’Amministrazione resistente l’attribuzione della suddetta indennità.

Tale richiesta viene avanzata sulla base di un’asserita lesione al principio di uguaglianza, costituzionalmente sancito all’art. 3, altresì richiamando il canone interpretativo dell’ analogia legis che, in tesi dei ricorrenti, qualora applicato, condurrebbe ad una logica equiparazione del trattamento indennitario dei Vigili del fuoco a quello della Polizia di Stato, vista la sostanziale similarità di mansioni rispettivamente attribuite ai due Corpi.

La doglianza è priva di fondamento.

È opportuno precisare che l’assenza di fondamento della pretesa dei ricorrenti deriva da conclusioni già ben definite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 7 gennaio 2009 n. 141), che, in proposito, ha specificato come:

- il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur oggi operante in regime di diritto pubblico, non può tuttavia essere equiparato né alle Forze armate né alle Forze di Polizia ed anzi gode di una specifica disciplina normativa a partire dal d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217;

- tale disciplina, attuativa della delega di cui alla legge 30 settembre 2004 n. 252, non contempla una equiparazione e/o ricomprensione di vigili del fuoco tra le Forze Armate ovvero tra quelle di Polizia;

- la legge n. 252/ 2004 rende inequivocabile la specificità del Corpo e la distinzione di questo dalle Forze Armate e di Polizia;

- tali elementi escludono ogni possibilità di equiparazione giuridico-economica per applicazione “analogica” di altra disciplina, attesa la presenza di una specifica ed esaustiva disciplina di settore (art. 12, comma secondo, disp. att. cod. civ.) (in senso conforme, si veda anche Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2018, n. 7224).

Tali conclusioni derivano anche dalla natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo.

Il Giudice d’Appello ha dunque chiarito che, in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, essendo l’attività amministrativa del tutto vincolata, non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione circa la possibilità di estendere al personale appartenente ad una data categoria benefici previsti per altre.

Di conseguenza, la tesi prospettata dai ricorrenti non può essere accolta in quanto, di per sé, il ricorso all’interpretazione analogica presuppone l’assenza di una disciplina specifica applicabile alla fattispecie.

Nel caso prospettato, invece, proprio le voci retributive accessorie traggono la loro origine da una fonte normativa e/o contrattuale ben definita e, pertanto, a nulla rileva che vi possa essere una tendenziale corrispondenza tra le attività svolte dalle differenti categorie di personale che si pongono a raffronto.

Inoltre, ammesso anche che i ricorrenti svolgano compiti sotto taluni profili equiparabili, secondo i principi generali desumibili dall’art. 81 Cost., neppure è ammissibile che l'Autorità giudiziaria possa sostituirsi all'Amministrazione obbligandola ad adottare provvedimenti che abbiano dei risvolti sulla spesa pubblica, senza che sia a monte prevista un’apposita previsione di legge ed una conseguenziale copertura finanziaria.

Con riferimento specifico ai sommozzatori, a decorrere dall'anno 2018, " le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce: a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;
b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, etc."
(cfr. art. 16 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, comma 5).

L’esame delle richiamate disposizioni evidenzia chiaramente l’autonomia dello statuto giuridico e retributivo dei Vigili del fuoco, che non permette di considerare in termini di effettiva omogeneità il ruolo dai medesimi svolto rispetto a quello dei sommozzatori della Polizia di Stato.

Da ciò si desume che la disciplina del relativo rapporto di lavoro è contenuta dunque in norme specifiche, che tengono conto della peculiarità delle funzioni di soccorso a loro attribuite e che non sono sovrapponibili a quelle tipicamente svolte per prevalenti scopi bellici dagli incursori subacquei delle Forze armate e/o per ragioni di indagini dal corpo speciale dei sommozzatori della Polizia di Stato, in veste di Polizia giudiziaria.

Ulteriore conferma della non condivisibilità della prospettazione dei ricorrenti è desumibile dallo stesso art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), ove si evidenzia come “Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

La norma rafforza la considerazione, desumibile dai principi generali dell'ordinamento, secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei singoli settori del pubblico impiego non può essere soggetta ad interpretazioni analogiche o estensive, per la considerazione che ove il Legislatore ritenesse di dover estendere un istituto di disciplina o il regime retributivo proprio di una categoria di dipendenti ad altra categoria lo deve fare espressamente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18.04.2020, n. 2483).

Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato nel merito.

Da ultimo, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni esaminate e decise e alla natura latu sensu lavoristica della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti.

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