TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2011-09-01, n. 201104278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2011-09-01, n. 201104278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104278
Data del deposito : 1 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00880/2011 REG.RIC.

N. 04278/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00880/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. S M, con domicilio eletto presso S M in Napoli, via Caravaggio n. 45;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, C.S.A. di Napoli, Direzione Didattica Statale 3° Circolo E.Bonagura;



per l'ottemperanza

ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, N.4821/2009


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009, passata in giudicato, questo Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 7140/2008, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitore e tutore del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, e, per l’effetto, aveva annullato l’impugnato provvedimento, emesso dal dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano in data 29 ottobre 2008, prot. n. 2214/B19.

Col provvedimento annullato in sede giurisdizionale, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore settimanali, al predetto minore era stato riconosciuto un insegnante di sostegno per sole 15 ore settimanali per l’anno scolastico 2008/2009, all’interno di una classe di circa 14 bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni.

2. Quanto all’anno scolastico 2008/2009, con ordinanza cautelare n. 216/2009 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati ai fini del riesame, l’amministrazione era stata invitata a porre in atto “soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo”.

In sede di istanza di prelievo depositata l’11 marzo 2009, la ricorrente aveva dichiarato che “in data 26 gennaio 2009 veniva accolta l’istanza cautelare ed assegnato al minore diversamente abile -OMISSIS- -OMISSIS- un sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza (con rapporto 1/1)” e che “i resistenti hanno eseguito il provvedimento sopraindicato”.

Con riferimento all’anno scolastico 2008/2009, l’amministrazione si era,

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