TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300337
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00337/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2022, proposto da
F L, A C, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio prot. n. 11711 del 10.12.2004 – pratica n. 311, 312, 314 e 315 emesso in data 10.02.2022 notificato in data 15 febbraio 2022 con la quale lo stesso ha comunicato il diniego definitivo dell’istanza di condono;
nonché di ogni atto connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe con cui sono state respinte le istanze di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 in data 10/12/2004, assunte al protocollo del Comune ai nn° 11708, 11709, 11711 e 11712 con numero 311, 312, 314 e 315 e presentate a nome dei figli Salvatore, Giuseppe, Carmelina ed Antonio.
Il diniego è motivato in relazione alle seguenti argomentazioni:
1) sarebbe superato il limite di superficie di 750 mc, in quanto la proprietà è in realità unica in quanto a nulla valgono i postumi frazionamenti della stessa come conseguenza di cessioni dai genitori ai figli;
2) vi è una servitù di elettrodotto inserita nel PUC, imposta da legge statale, ostativa al condono.
In punto di fatto i ricorrenti sostengono di non essere più titolari del bene in questione in quanto sono state effettuate delle donazioni a favore dei figli, con atti che non è stato possibile registrare a causa della illegittimità edilizia degli immobili. Correttamente pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, i figli avrebbero presentato a loro nome le istanze di condono.
Tanto premesso, i ricorrenti deducono vari motivi di impugnazione per