TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300337
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00337/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01876/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2022, proposto da
F L, A C, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio prot. n. 11711 del 10.12.2004 – pratica n. 311, 312, 314 e 315 emesso in data 10.02.2022 notificato in data 15 febbraio 2022 con la quale lo stesso ha comunicato il diniego definitivo dell’istanza di condono;

nonché di ogni atto connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe con cui sono state respinte le istanze di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 in data 10/12/2004, assunte al protocollo del Comune ai nn° 11708, 11709, 11711 e 11712 con numero 311, 312, 314 e 315 e presentate a nome dei figli Salvatore, Giuseppe, Carmelina ed Antonio.

Il diniego è motivato in relazione alle seguenti argomentazioni:

1) sarebbe superato il limite di superficie di 750 mc, in quanto la proprietà è in realità unica in quanto a nulla valgono i postumi frazionamenti della stessa come conseguenza di cessioni dai genitori ai figli;

2) vi è una servitù di elettrodotto inserita nel PUC, imposta da legge statale, ostativa al condono.

In punto di fatto i ricorrenti sostengono di non essere più titolari del bene in questione in quanto sono state effettuate delle donazioni a favore dei figli, con atti che non è stato possibile registrare a causa della illegittimità edilizia degli immobili. Correttamente pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, i figli avrebbero presentato a loro nome le istanze di condono.

Tanto premesso, i ricorrenti deducono vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune si è costituito e ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1000/2022.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente chiarito che il provvedimento indicato nell’epigrafe del ricorso riguarda una sola istanza di condono (la n. 314), mentre sono stati depositati sia da parte ricorrente che dal Comune anche altri tre provvedimenti recanti il rigetto delle varie istanze di condono.

Il ricorso è in ogni caso infondato e va respinto.

Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che sulle istanze di condono si sarebbe formato il silenzio assenso, stante il decorso di oltre 17 anni.

La censura non può trovare accoglimento.

La giurisprudenza, anche di questo TAR, è ferma nel ritenere che, come è stato rilevato anche in sede cautelare, “nell'ambito regionale campano, l'istituto del silenzio-assenso non si applica alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell' art. 32 del decreto legge n. 269/2003 , ostandovi le previsioni dell'art. 7 della legge regionale Campania n. 10/2004, secondo cui le domande di condono devono essere definite con un provvedimento esplicito entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria, ma configura un mero inadempimento dell'Amministrazione” (T.A.R. Campania Napoli , Sezione II 6/9/2021 n. 5697). Inoltre, in ogni caso, il silenzio assenso non può formarsi in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Infatti, il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, l'opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47. (Consiglio di Stato sez. IV, 20/06/2022, n.5053).

Nel caso di specie, invece, insiste sull’area un vincolo di inedificabilità per l’esistenza di linee elettriche. In relazione a tale vincolo, non risulta che Terna abbia rilasciato alcun parere positivo né alcun nulla osta (cfr. la relazione tecnica redatta dal responsabile del V Settore, prot. n. 4065 del 12 aprile 2022), né parte ricorrente lo ha provato.

Pertanto, in alcun modo può dirsi formato un silenzio assenso sulle istanze in esame.

Con il secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il vincolo di inedificabilità opposto dal Comune sarebbe relativo. Sostengono inoltre il rispetto delle distanze di legge, così come risulterebbe dal accertamento tecnico in atti. Vi sarebbe dunque sul punto un difetto di istruttoria da parte del Comune.

La censura non può essere accolta. Come si è detto, a prescindere dalla qualificazione come assoluto o relativo del vincolo di inedificabilità in questione, risulta che nessun parere sia stato richiesto né rilasciato dall’autorità preposta alla gestione del vincolo (Terna nel caso di specie).

In ogni caso, poi, il provvedimento è fondato sulla duplice motivazione del superamento della volumetria massima di 750 mc, tuttavia quest’ultimo profilo motivazionale non è stato formalmente censurato;
se ne deve dedurre l’inammissibilità per carenza di interesse della censura in esame, poiché anche se essa risultasse fondata, il suo accoglimento non porterebbe all’annullamento del provvedimento, che continuerebbe a trovare fondamento sull’altra autonoma motivazione non censurata.

Va tuttavia per completezza aggiunto che nella parte in fatto, i ricorrenti deducono che i beni in questione sono stati oggetto di donazione tra i comproprietari del lotto e i loro figli, atto dispositivo che, ovviamente, avendo ad oggetto beni abusivi non ancora legittimati, non potevano essere oggetto di rogito notarile, ma solo di scrittura privata che, tuttavia, tra le parti, ed in mancanza di contestazioni tra le stesse, ha piena valenza giuridica ai fini della disponibilità e della riconducibilità a conseguenze giuridiche.

Tale circostanza tuttavia non è stata formalmente proposta come motivo di impugnazione ma solo nella parte iniziale del ricorso, avente ad oggetto il resoconto delle osservazioni presentate in sede procedimentale dai ricorrenti. In ogni caso, le considerazioni di parte ricorrente sono da ritenersi prive di fondamento.

La circostanza del frazionamento delle proprietà non può essere opposta alla amministrazione in quanto appunto si tratta, per espressa ammissione di parte ricorrente, di donazioni effettuate mediante scritture private, pertanto prive di effetti e nulle ai sensi dell’art. 782 del codice civile, che non legittimavano nemmeno gli istanti alla proposizione delle istanze di condono.

Pertanto, correttamente il Comune ha ritenuto riferibile ad un unico centro di interesse (ovvero i reali proprietari di beni) le varie istanze di condono, ravvisando il superamento del limite volumetrico di legge (750mc).

Alla luce di tutto quanto detto, il ricorso deve essere respinto così come va respinta la domanda di indennizzo da revoca del condono, in quanto – come si è detto – nessun silenzio assenso si è formato sul condono.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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