TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-10, n. 202400461
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Pubblicato il 10/07/2024
N. 00461/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2023, proposto dal sig. C F, quale procuratore generale della sig.ra W N, quest’ultima in proprio e quale erede della germana R N, rappresentato e difeso dagli avv.ti F S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Polistena, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 342 del 19.04.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.08.2023 e depositato in data 26.08.2023, il sig. C F, quale procuratore generale della madre, sig.ra W N, la quale agisce sia in proprio che quale erede della germana sig.ra R N, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 342 del 19.04.2023 con cui la Corte Appello di Reggio Calabria, nel definire il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione adita avverso il solo capo della sentenza della medesima Corte di Appello n. 489 del 16.08.2017 riguardante la decorrenza degli interessi legali sulla sorte capitale dovuta dal Comune di Polistena a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, ha così statuito:
« - condanna il Comune di Polistena al pagamento in favore di Napoli Renata e Napoli Wanda dell’importo di € 16.975,00 a titolo di risarcimento per occupazione illegittima, con rivalutazione pari alla variazione dell’indice del costo della vita dal 30.05.1989 fino alla data di pubblicazione della sentenza oltre agli interessi legali, sulla sorte annualmente rivalutata, dal 30.05.1989 al soddisfo;
- condanna il Comune appellato al rimborso delle spese di lite in favore delle attrici così liquidate:
per i primi due gradi, come da sentenza n. 489/2017 del 16.08.2017 (onorari pari a € 4.835,00 per il primo grado e a € 5.582,00 per l’appello, oltre accessori di legge e spese di CTU);
per il giudizio di legittimità, € 1.541,00 per onorari ed € 365,50 per esporsi, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge;
per il giudizio di rinvio, € 1.983,00 per onorari e € 393,03 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario ed accessori per legge ».
1.2 Parte ricorrente ha chiesto, altresì, che questo Tribunale, quale Giudice dell’ottemperanza, riconosca il suo diritto:
- al pagamento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., al tasso applicabile ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la cui applicabilità anche ai crediti di fonte non contrattuale, sarebbe stata affermata da recente giurisprudenza della Cassazione Civile;
- al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dal giudice ordinario a titolo di competenze di lite;
- al rimborso dell’imposta di registro pagata in data 16.03.2018, come da ricevuta in atti, pari alla somma di € 417,20.
2. Il Comune di Polistena, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Con memoria depositata in data 9.02.2024, corredata da corposa documentazione, parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto la nota prot. n. 1125 del 16.01.2024 (doc. in atti), con la quale Comune di Polistena, nel comunicare l’intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio connesso al titolo per cui è ottemperanza, ha richiesto ulteriore documentazione ritenuta propedeutica all’adozione dei mandati di pagamento, nello specifico coincidente con una copia “opponibile all’amministrazione” della dichiarazione di successione della sig.ra R N nonché con i dati bancari utili all’accredito delle somme dovute, che sarebbero dovuti provenire direttamente dall’Istituto di credito (con “timbro e firma dell’Istituto Bancario”). Nel contestare la fondatezza, pertinenza e rilevanza di siffatta complessiva richiesta stragiudiziale da parte dell’amministrazione comunale, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, considerata la persistente inottemperanza al giudicato. Sempre in sede di memoria difensiva, anche ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a., ha altresì chiesto che questo Tribunale, quale giudice dell’ottemperanza:
- controlli il conto allegato al ricorso, redatto fino al 19.04.2023 (data di pubblicazione della sentenza per cui è ottemperanza), e documentato con la stampa dei calcoli computerizzati;
- accerti che gli interessi sono dovuti al tasso legale dal 19.4.2023 fino alla notifica del presente ricorso mentre dalla notifica del ricorso al soddisfo, al tasso previsto dal quarto comma dell’articolo 1284 c.c.;
- accerti che il pagamento non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%, previsto dall’6a2-0fd1296692fc::LR98AEA0EA7EBDE35EC45B::2015-12-30" href="/norms/laws/itatextlpi8moncd1cpwa/articles/itaart9vaatqsmn36vng?version=3f1c72ac-eab1-5412-b6a2-0fd1296692fc::LR98AEA0EA7EBDE35EC45B::2015-12-30">articolo 11, commi 5, 6 e 7, della Legge 413/1991, oggi articolo 35 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (Testo Unico sulle Espropriazioni per Pubblica Utilità).
4. All’esito della camera di consiglio del 18 aprile 2014, in occasione della quale il ricorrente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., è stato avvertito di un possibile profilo di carenza di giurisdizione quanto all’accertamento della pretesa inesistenza dell’obbligo di pagamento del dovuto, da parte dell’amministrazione comunale, al netto della ritenuta d’acconto di cui all’art. 35 D.P.R. n. 327/2001 (cd. Testo Unico Espropriazione), il Collegio ha disposto l’acquisizione in giudizio dell’attestazione relativa al passaggio in giudicato della Corte Appello di Reggio Calabria n. 342 del 19.04.2023.
5. Adempiuto il suddetto incombente, giusta attestazione depositata in data 16.05.2024, in occasione della successiva udienza camerale del 26.06.2024, in vista della quale parte ricorrente ha ribadito le proprie ragioni, prendendo posizione sulla questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati.
7. Quanto alla piena ammissibilità dell’odierno ricorso, vi è prova in atti dell’intervenuta presentazione della dichiarazione di successione della sig.ra R N, registrata dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Palmi al volume 88888, n. 342853 dell’anno 2020. Ci si riferisce, all’attestazione di registrazione rilasciata dalla predetta Agenzia, allegata al ricorso (doc. all. 9), recante in calce l’indicazione della non utilizzabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione non già in quanto priva di valore probatorio bensì nella misura in cui quest’ultima è, piuttosto, tenuta ad acquisirla d’ufficio, ove di interesse.
Tanto è, dunque, sufficiente al fine di comprovare la legittimazione della sig.ra W N a chiedere l’ottemperanza del titolo giudiziale in epigrafe, oltre che in proprio, anche quale erede della germana deceduta in data 10.04.2020.