TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2024-09-10, n. 202400322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2024-09-10, n. 202400322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400322
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00693/2024 REG.RIC.

N. 00322/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00693/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 693 del 2024, proposto dalla minore -OMISSIS- rappresentata da -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale, assistiti e difesi dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell’Istruzione e del Merito,
-OMISSIS-),
il Consiglio di Classe della -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ed emissione di provvedimenti monocratici,

1) Del verbale/provvedimento degli scrutini con cui il Consiglio di Classe della classe 2^SU -OMISSIS--OMISSIS-, a seguito degli esami di riparazione del 26-27/08/2024, ha elaborato gli scrutini finali della classe 2^SU e decretato la mancata ammissione della studentessa -OMISSIS- alla classe terza;

2) Della comunicazione prot. N. 11523/5.2 con cui l’-OMISSIS- il 1/09/24 ha notificato alla famiglia gli esiti degli scrutini della classe 2^SU alla classe 3^SU;

3) Del verbale/provvedimento degli scrutini del 10.06.2024 con cui il Consiglio di Classe della classe 2^SU -OMISSIS--OMISSIS- ha elaborato gli scrutini finali della classe 2^SU e decretato la sospensione del giudizio ed il recupero in due materie Matematica e Scienze Naturali;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che lo sfavorevole giudizio impugnato, espresso dall’intero consiglio di classe, non sembra censurato in relazione all’esito delle prove di riparazione, segnatamente per quella di matematica: sicché non risulta, allo stato, che l’allieva disponga attualmente del titolo necessario per l’ammissione alla classe successiva, costituito dalla sufficienza in ciascuna delle materie oggetto di studio;

Ritenuto comunque opportuno acquisire una relazione, opportunamente documentata, da parte del dirigente dell’-OMISSIS-, entro le ore 12.00 del prossimo 13 settembre, mediante deposito presso la Segreteria della

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