TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-12, n. 202402861

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-12, n. 202402861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402861
Data del deposito : 12 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2024

N. 02861/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01916/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via F. Riso 39;

contro

Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

per l’annullamento

- del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- – -OMISSIS- del 21/10/2020, notificato in data 23/10/2020, con il quale viene respinta l’istanza con la quale il ricorrente ha richiesto il rilascio di licenza porto di fucile per uso sportivo, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

ove occorra:

- della comunicazione di avvio del procedimento;

- delle informazioni assunte dal Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 03/09/2015, e dal Commissariato P.S. di -OMISSIS- con nota Cat. -OMISSIS- del 29/09/2015 e tutti gli eventuali atti istruttori, di cui il ricorrente non ha alcuna conoscenza;

nonché per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dalla emissione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 maggio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso notificato e depositato il 21/12/2020, il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe indicato, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di autorizzazione al porto d’armi per uso sportivo “ESAMINATE le informazioni assunte dal Commissariato P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-), luogo di residenza dell’istante, dalle quali emerge che il medesimo è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, per violazione alle norme del codice di navigazione e notato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali, CONSIDERATO altresì che il Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-), luogo di residenza dell’istante, sulla base dei sopracitati elementi ritiene che nel caso in esame non ricorrano i necessari requisiti di garanzia ed affidabilità, per cui esprime parere contrario al rilascio” .

Il ricorrente ha articolato le seguenti censure:

1) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), del D.P.R. n. 1199/1971 e di tutta la normativa in materia di pubblica sicurezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e sviamento dalla causa tipica. Abnormità, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo e dell’affidamento del privato nel corretto operato della p.a. Insussistenza dei presupposti per il diniego” .

Il ricorrente lamenta che il diniego impugnato sarebbe carente di motivazione, risultando del tutto assente quel giudizio prognostico, di cui la P.A. avrebbe dovuto dare conto nel corpo motivazionale dell’atto, utile a verificare la personalità dell’interessato e a valutare in maniera adeguata il potenziale rischio derivante dal possesso dell’autorizzazione al porto d’armi. Evidenzia inoltre che in passato avrebbe visto riconosciuto il porto d’armi (poi scaduto per mancato rinnovo), di essere iscritto alla Sezione di -OMISSIS- del Tiro a Segno Nazionale e di avere prestato servizio nell’ambito del personale civile degli uffici della Pubblica Sicurezza presso la Questura di -OMISSIS-, ufficio immigrazioni, tramite la società interinale -OMISSIS-..

Ha chiesto inoltre la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento dei danni patiti “da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.

Per resistere al ricorso si sono costituiti la Questura di -OMISSIS- e il Ministero dell’Interno i quali hanno depositato documenti, nonché una memoria con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza di smaltimento del 20 maggio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.

Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza la detenzione e l’autorizzazione al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr., Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).

Il diniego di licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270;
Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331;
id. 28/03/2022, n. 2229).

L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.A.R. Napoli, V, 6 giugno 2022, n. 3820;
T.A.R. Napoli, V, 2 marzo 2016, n. 1139).

Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza ( ex aliis , T.A.R., Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224).

L’ampiezza di tale discrezionalità deriva dall'assenza, nel nostro Ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975) e dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo ma ha natura cautelare e preventiva a tutela della privata e pubblica incolumità.

Deve anche, ulteriormente, precisarsi che è legittimo il provvedimento di diniego di rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo che risulti adeguatamente motivato, essendosi dato conto dell'esistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione, in ragione delle ripetute frequentazioni con soggetti con pregiudizi e dell’assenza di piene garanzie di affidabilità nell'uso delle armi, avuto riguardo alla circostanza che, in base al quadro normativo di riferimento (artt. 11 e 43, r.d. n. 773/1931), il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche dare la sua sicura affidabilità circa il buon uso delle armi stesse e che non vi sia pericolo che abusi vi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali. Difatti, con specifico riferimento al tema delle controindicate frequentazioni con pregiudicati, la giurisprudenza non ha mancato di precisare che “ la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia, così come può rilevare - in presenza dei relativi presupposti - in sede di emanazione di informative antimafia (di per sé impeditive di attività lavorative), ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso caccia, anche al fine di evitare che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242 e 10 agosto 2016, n. 3612).

Inoltre, “ la frequentazione, anche saltuaria, di soggetti pregiudicati, segnalata da organi di polizia diuturnamente operanti sul territorio, può costituire un indizio sufficiente a corroborare una prognosi negativa” (T.A.R. Campania, Napoli Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3001). Anche il Consiglio di Stato, più di recente, ha evidenziato che “La frequentazione di persone gravate di procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest'ultimo. In merito, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni possano dar luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa” (Cons. Stato, Sez. III, 9 settembre 2022, n. 7871)” (cfr. sentenza T.A.R. Palermo, sez. I, 20/06/2023 n. 2048).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato - che si basa sulle informazioni assunte dal Commissariato P.S. di -OMISSIS- (-OMISSIS-), luogo di residenza dell’istante, dalle quali è emerso che il medesimo è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, per violazione alle norme del codice di navigazione e notato in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi penali - risulta coerente con i richiamati principi.

Peraltro le circostanza secondo la quale, in passato, la licenza in questione fosse già stata rilasciata (così come l’iscrizione presso il Tiro a Segno Nazionale e il servizio prestato nell’ambito del personale civile degli uffici della Pubblica Sicurezza) non valgono a rendere illegittimo il provvedimento impugnato, ben potendo l’Amministrazione giungere a valutazioni opposte in sede di ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08/01/2024, n. 153).

In definitiva la valutazione operata dall’Amministrazione in termini di complessiva inaffidabilità del ricorrente non appare manifestamente illogica ed irragionevole e risulta scevra dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale.

La riscontrata legittimità del provvedimento impugnato esime il Collegio dall’esaminare la domanda risarcitoria che, com’è noto, presuppone che il giudice riscontri la sua illegittimità quale presupposto necessario per ritenere sussistente il requisito della “ingiustizia del danno” ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi