TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-06-06, n. 202207280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-06-06, n. 202207280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207280
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 07280/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13630/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13630 del 2021, proposto da
MARCO ITALIANO, SALVATORE CICCOLINI, ANTONIO DE ROSA, GABRIELLA DI RETO, PETRU DONICA, GERVASIO MARIO FORTE, CLAUDIO MARCON, SONIA QUERCIA, EMILIANO VITALINI, SIMONA CIANCHETTI, CONSORZIO COLLE FIORITO, C.ED.E.P. S.R.L., ROMANA SCAVI S.R.L., CAMAD S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA VELINIA A R.L., EDIL MOTER S.R.L., COOPERATIVA EDILIZIA COMUNITÀ VENTUNESIMA, ALASCA SOC. COOP. ED. con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Cigliano che li rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Magnanelli che la rappresenta e difende nel presente giudizio



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
NUOVA CELSA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Francesco Cigliano che la rappresenta e difende nel presente giudizio



per la declaratoria

d’illegittimità del silenzio tenuto da Roma Capitale in ordine alle diffide presentate dai ricorrenti, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” ivi indicate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 14/12/21 e depositato il 22/12/21 i soggetti in epigrafe indicati hanno agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto da Roma Capitale in ordine alle diffide da loro presentate, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” ivi indicate.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 06/01/22, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con atto depositato il 17/01/22 la Nuova Celsa Società Cooperativa Edilizia a r.l. ha spiegato intervento ad adiuvandum.

Alla pubblica udienza del 25/05/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti sono abitanti della zona di Colle Fiorito, situata nel Comune di Roma Capitale, ed imprese consorziate destinatarie del diritto di superficie per eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal Piano di Zona B48 adottato dal Consiglio Comunale di Roma Capitale con la delibera n. 139 del 2003 e approvato dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 917 del 16/11/07.

Essi agiscono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto da Roma Capitale in ordine alle diffide da loro presentate, ai sensi del d. lgs. n. 198/09, in date 08/06/17, 21/11/17, 22/02/18, 20/06/18, 19/01/19, 09/11/19, 08/12/19 e 18/09/2020 ed aventi ad oggetto la contestazione dell’inerzia dell’ente locale con riferimento alle problematiche di cui al “Piano di Zona Colle Fiorito” di seguito indicate:

- mancata copertura economica degli oneri di urbanizzazione;

- mancata stipula della convenzione integrativa con gli operatori aderenti al consorzio Colle Fiorito;

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