TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-05-27, n. 201000355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2010-05-27, n. 201000355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201000355
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00553/2009 REG.RIC.

N. 00355/2010 REG.SEN.

N. 00553/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 553 del 2009, proposto da:
Sysdata Italia Spa e Age Consulting Srl, rappresentate e difese dall'avv. R F, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via Donota 3;

contro

Autovie Venete Spa, rappresentata e difesa dagli avv. C B e L P, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Alfa Sistemi Srl, rappresentata e difesa dagli avv. S F e A C, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della comunicazione dd. 24 agosto 2009, dei verbali dd. 18.8.2009, nonchè l'eventuale provvedimento di aggiudicazione con conseguenziale richiesta, in via principale, di reintegrazione in forma specifica, ed in via subordinata di risarcimento del danno patito.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autovie Venete Spa e di Alfa Sistemi Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Col presente ricorso viene impugnata l’aggiudicazione alla controinteressata di una gara indetta da Autovie Venete s.p.a. per l’affidamento in cottimo fiduciario della realizzazione del sistema DataWareHouse “dedicato alle attività di Budgeting, Controlling e Reporting”.

Detto in altre parole, con la gara all’esame la Stazione Appaltante - previo esame della propria organizzazione, che aveva rivelato criticità quanto all’ “assenza di una gestione unitaria e integrata del ciclo passivo” e alla “frammentazione dei sistemi informatici/vi presenti in Azienda” - si proponeva di “implementare un sistema di controlling (o DataWareHouse) quale strumento software per omogeneizzare e raccogliere in un unico ambiente tutti i dati aziendali ritenuti rilevanti per l’alimentazione del modello”. Tradotto in termini più semplici, la S.A. ha bandito una gara per acquisire un programma unico che uniformasse quelli in uso e rendesse più semplice la propria attività di pianificazione e bilancio (budgering), controllo (controlling) e informazione (reporting).

All’uopo, invitava 7 ditte a partecipare alla “software selection” formulando la propria migliore offerta, presentando, oltre alla valutazione tecnica richiesta dal Capitolato, anche una scheda di autovalutazione che ciascun partecipante doveva compilare. Essa conteneva tutti i 55 requisiti tecnico-funzionali richiesti al futuro sistema (denominati ITEM), predisposti a valore 0, che i concorrenti dovevano puntualmente compilare.

Compito della Commissione - stante la particolarità dell’appalto - era di verificare in quale grado le diverse soluzioni proposte rispondessero ai molteplici requisiti richiesti dal Capitolato. Per fare ciò, era previsto che ogni concorrente organizzasse una DEMO (seduta dimostrativa) del prodotto, modellata sulle esigenze del committente, nella quale doveva essere dimostrata la bontà delle soluzioni proposte.

Solo 4 ditte presentavano offerta;
nella prima seduta la Commissione ne eliminava una per carenza di requisiti, e, in corso di gara, una seconda per inidoneità del prodotto offerto. Restavano così in lizza la ricorrente e la controinteressata, le quali - come è successivamente emerso - avevano offerto lo stesso, identico, prodotto corredato da una scheda di autovalutazione assolutamente uguale. Richieste di fornire chiarimenti, le due ditte rispondevano che effettivamente i prodotti erano uguali in quanto forniti dal medesimo soggetto ORACLE, produttore della piattaforma software

ORACLE

Hyperion.

Identico essendo il prodotto, la Commissione ha ritenuto di valutare - ai fini dell’aggiudicazione - solo la sua “implementazione”, cioè le soluzioni di dettaglio offerte, ovvero le modalità di organizzazione di dati e di mappatura nel software dei processi (questo è l’evidente significato della qui contestata operazione di passaggio dal “software selection” a “soluction selection”).

In esito a queste attività, la Commissione ha ritenuto migliore il prodotto offerto dalla controinteressata ed ha aggiudicato la gara alla stessa.

1.1. - Questi i motivi di ricorso:

1) violazione delle prescrizioni di dare contenute nella richiesta di offerta.

2) Incongruità e contraddittorietà interna delle valutazioni tecniche.

3) Violazione delle prescrizioni di gara;
illogicità nella rivalutazione dei presupposti di fatto e nell’attribuzione ei punteggi all’offerta della controinteressata (dettagliatamente descritti).

2. - Autovie Venete s.p.a., costituita, premessa un’ampia ricostruzione in fatto della vicenda, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Anche Alfa Sistemi s.r.l., presente in giudizio, chiede che la domanda della ricorrente sia respinta.

4. - Il ricorso è fondato.

4.1. - Col primo motivo si lamenta che la S.A. avrebbe introdotto nella gara una fase di analisi comparativa delle due offerte non prevista dal bando;
e ciò sarebbe comprovato dal verbale della riunione del 16.7.09, dove la Commissione precisa che la gara “di software selection è diventata gara solution selection”.

La ricorrente si duole ancora del fatto che, a suo dire, i 34 ITEM della scheda non sarebbero stati valutati in contraddittorio tra la Ditta offerente e la Commissione, e che la Commissione avrebbe svolto una autonoma, duplice, rivalutazione delle schede valutative in assenza di contraddittorio.

Questo articolato motivo è, in parte, frutto di equivoco o di inesatta comprensione delle regole di gara.

Infatti la Commissione (quanto alla prima doglianza) ha fatto esattamente ciò che tale organo è chiamato a fare, in specie in presenza di due sole offerte esattamente coincidenti quanto al “prodotto base”: ha valutato comparativamente le utilità ulteriori o accessorie. Se infatti, ad esempio e per chiarire, in una gara di fornitura di autoveicoli due concorrenti avessero offerto due vetture della medesima marca, tipologia e cilindrata, bene avrebbe fatto la Commissione ad orientare la propria scelta valutando -comparativamente - gli optional offerti da ciascuno.

Non diversamente, nel caso di specie, data l’identità del software, la Commissione ha valutato, comparativamente, “soluzioni di dettaglio offerte ovvero … modalità di organizzazione di dati e di mappatura nel software dei processi”. Questo è il significato del passaggio da “software selection” a “selection solution”, cioè del passaggio dalla valutazione comparativa di prodotti diversi alla valutazione comparativa delle differenti e/o migliori utilità “supplementari” offerte dallo stesso o da un identico prodotto.

Quindi, non vi è stata alcuna introduzione di fasi non previste.

4.2. - Quanto al mancato contraddittorio, anche questo motivo, ad avviso del Collegio è frutto di equivoco: infatti la prevista (ed effettuata) fase di DEMO (dimostrazione tecnica) consiste proprio nella dimostrazione del prodotto in contraddittorio tra l’offerente e la Commissione.

L’ultima doglianza, invece, è del tutto infondata, dato che il momento di valutazione dell’offerta, sotto il profilo tecnico e di attribuzione del punteggio, è una fase propria della Commissione e non può certo essere fatta in contraddittorio con l’offerente.

4.3. - Il secondo e terzo motivo contestano l’illogicità dei punteggi attribuiti.

La ricorrente parte dall’(esatta) constatazione che la Commissione, nella riunione del 17.7.09, aveva giudicato il prodotto offerto da Sysdata “superiore alla concorrente”, lamentando però che, nonostante ciò, sempre in tale data, alla controinteressata fosse stato aumentato il punteggio di punti 440 (ottenuto il 10.7.09) a punti 515, e successivamente ancora aumentato (in data 29.7.09) sino a raggiungere i punti 530.

Cioè la Commissione avrebbe di fatto “rivalutando” (senza che nulla di diverso fosse medio tempore intervenuto) gli ITEM n. 9, 15, 29, 33, 35, 39, 40, e 54 del progetto della controinteressata.

In fatto, così non è.

Infatti, come ha precisato la resistente nelle sue memorie - e come si può trarre (anche se non con sufficiente chiarezza) dall’esame dei verbali e delle schede valutative - in data 10 luglio (quando sono state valutate le proposte di ALFA e COMDATA - poi esclusa), al progetto della controinteressata è stato attribuito un punteggio solo parziale. Ciò si desume dalla valutazione 0 (zero) degli ITEM asseritamente rivalutati nella seduta successiva;
dal fatto che al verbale è allegata solo una BOZZA della scheda valutativa e dalla circostanza che al punto 4.2 (“pianificazione prossime attività”) si rinvia il “consolidamento” dei dati e l’analisi comparativa generale alla successiva seduta del 17.7, quando si sarebbe analizzata anche la proposta della ricorrente.

Dal verbale di tale ulteriore seduta emerge inoltre che la Commissione ha chiesto chiarimenti alle due Ditte (punto 4.3.3), si è riservata la valutazione dell’

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