TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-06-20, n. 201800895
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2018
N. 00895/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2017, proposto da:
C M A, G A, D G, G G, G A, S V, M M C, L A, S M, M G P, V C, C V N e C M, rappresentati e difesi dagli avvocati V S e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Bari, via Alberotanza, 19;
contro
Comune di Putignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Bari, via De Rossi, 16;
per l’esecuzione
della sentenza n. 262 del 25.2.2016 emessa da questo T.A.R.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Putignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Gli odierni ricorrenti sono tutti assegnatari di alloggi realizzati dalla Cooperativa edilizia “Casa nuova Putignano” su suolo ricadente nel piano di lottizzazione sub - comparto C1/4 e dell’accessiva convenzione stipulata dalla Cooperativa con il Comune di Putignano in data 21.12.1994, che all’art. 3, punto 5 prevede la cessione onerosa delle aree (di proprietà degli stessi interessati, censite in catasto al foglio 37, particelle nn. 1347, 1360, 1397 e 1426, della estensione complessiva di mq 297) destinate al soddisfacimento degli standard pregressi del centro storico su richiesta del Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo adeguato.
Con nota del 31.10.2002 il Comune proponeva ai ricorrenti la cessione volontaria dei suoli per gli standard pregressi al prezzo di € 24,79/mq, come poi stabilito dal Consiglio comunale con delibera n. 54 del 29.11.2002.
Con note del giugno e dicembre 2004 i ricorrenti proponevano, a loro volta, la cessione delle aree a standard per il prezzo di € 450/mq, quindi incaricavano un perito di stimare il valore di dette aree che risultava pari a € 249,06/mq, su base comparatistica, facendo riferimento a suoli aventi le stesse caratteristiche e localizzazione, ma il Comune, nuovamente sollecitato a pervenire ad una soluzione condivisa, confermava il prezzo di acquisizione di € 24,79/mq.
Con ricorso r.g. n. 930/2013 gli istanti chiedevano a questo T.A.R. accertarsi l’inadempimento, da parte del Comune di Putignano, degli obblighi assunti nei confronti dei ricorrenti con la stipula della convenzione di attuazione del sub - comparto C1/4 e l’obbligo del Comune di acquisire le aree a standard dietro corresponsione di adeguato corrispettivo, come previsto dall’art. 3, punto 5 della convenzione accessiva al piano di lottizzazione.
Con sentenza non definitiva n. 384/2015 questo T.A.R. così disponeva:
“…- dichiara l’obbligo del Comune di concludere con i ricorrenti il contratto di cessione delle aree a standard pregressi del centro storico, alle condizioni stabilite dall’art. 3 punto 5 della convenzione urbanistica rep. 82666 del 21.12.1994;
- dispone per la determinazione del corrispettivo di cessione una verificazione tecnica di stima che accerti il valore di mercato dei suoli oggetto di cessione, tenendo conto della consistenza, localizzazione e possibilità di concreto sfruttamento, secondo la destinazione urbanistica loro impressa, nonché di ogni altro elemento utile a tal fine, anche facendo riferimento alle compravendite di terreni aventi analoghe caratteristiche e localizzazione;
- nomina verificatore tecnico il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio (Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni) e Ambiente della Citta metropolitana di Bari, (con facoltà di delega ad idoneo funzionario dell’Ufficio), il quale dovrà depositare in giudizio la perizia di stima entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla notifica se antecedente. …”.
Il verificatore incaricato di accertare detto valore, tenendo conto della consistenza, localizzazione e possibilità di sfruttamento secondo la destinazione urbanistica dell’area in questione, ne stimava un valore unitario di € 44,87 mq.
I ricorrenti depositavano perizia di parte che rilevava alcuni errori nel calcolo del verificatore e perveniva al diverso valore di mercato di € 247,55 mq.
Benché invitato ad esprimersi sui rilievi del consulente di parte, il tecnico incaricato da questo T.A.R. nulla depositava nel termine assegnatogli.
Pertanto, il T.A.R. “… considerato che il giudizio pende da tempo e tenuto conto dell’esigenza di garantire una celere definizione della controversia, …” definiva il giudizio r.g. n. 930/2013 con sentenza n. 262 del 25.2.2016 di condanna generica ex art. 34, comma 4 cod. proc. amm. senza “… disporre ulteriori accertamenti istruttori …”, ma attingendo “… dalle relazioni di stima (di parte e del verificatore) i necessari elementi per pronunciarsi. …”.
La sentenza n. 262/2016 da ultimo citata (peraltro passata in giudicato) evidenziava:
«… La lettura delle due perizie infatti evidenzia che, effettivamente, il verificatore non ha considerato l’intera superficie edilizia esprimibile dal suolo dei ricorrenti, in base all’indice di fabbricabilità fondiaria, ed il valore unitario risultante dalla stima, sebbene sensibilmente più alto di quello offerto dal Comune, nondimeno appare non congruente rispetto ai dati e criteri utilizzati per la liquidazione.
In particolare risulta, dalla relazione di stima, che sul suolo in questione sarebbe possibile realizzare un edificio ad uso abitativo per una cubatura massima di 891 mc, nel limite dell’altezza di 12,75 m, il quale occuperebbe 89,10 mq della superficie coperta massima (99 mq) e svilupperebbe