TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-07-22, n. 201909747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-07-22, n. 201909747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909747
Data del deposito : 22 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2019

N. 09747/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05059/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5059 del 2019, proposto da La Cascina Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G L P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

La Veneta Servizi S.p.A, Cima - Compagnia Italiana Manutenzione Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Antonella Fellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della Determinazione del Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale e dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, del 25 marzo 2019, avente ad oggetto “( l’ )aggiudicazione gara servizi alberghieri della Sede Didattico Residenziale – Lotti 2, 3 e 4: Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, di ricevimento, portineria e centralino;
di lavanderia e stiratura della biancheria – Numero gara

SIMOG

7010880

CIG

7406181DE4;

CIG

74062051B6 e

CIG

74062116A8” in favore dell'RTI costituendo tra La Veneta Servizi S.p.A. e Cima S.r.l., comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 0018560 del 26 marzo 2019;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della valutazione di congruità dell'offerta vincitrice, nonché - per quanto occorrer possa – del verbale n. 2 del 21 marzo 2019, con cui “Il R.U.P., acquisito il parere positivo della Commissione di gara, dichiara che l'offerta [vincitrice] è congrua” e della comunicazione in favore della medesima offerta dell'aggiudicazione dei lotti nn. 2, 3 e 4 della gara in questione;

per la declaratoria

ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'RTI costituendo tra La Veneta Servizi S.p.A. e Cima S.r.l.;

e per la condanna

ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito da La Cascina Global Service S.r.l. in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e il subentro nel contratto (formulando la ricorrente un'esplicita richiesta in tal senso) o, in subordine, per equivalente da quantificarsi in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di La Veneta Servizi S.p.A e di Cima - Compagnia Italiana Manutenzione Appalti S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 26 aprile 2019 e depositato il successivo 29 aprile, la ricorrente La Cascina Global Service S.r.l. impugna la Determinazione del 25 marzo 2019 del Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le politiche del personale e dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie) con cui è stata disposta l’aggiudicazione della “gara servizi alberghieri della Sede Didattico Residenziale – Lotti 2, 3 e 4: Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale, di ricevimento, portineria e centralino;
di lavanderia e stiratura della biancheria – Numero gara

SIMOG

7010880

CIG

7406181DE4;

CIG

74062051B6 e

CIG

74062116A8” in favore delle controinteressate, costituitesi in R.T.I, La Veneta Servizi S.p.A. e Cima S.r.l., nonché la nota prot. n. 0018560 del 26 marzo 2019 con cui l’aggiudicazione è stata comunicata alla ricorrente.

Impugna, altresì, il precedente verbale n. 2 del 21 marzo 2019 con cui il R.U.P. di gara, all’esito del giudizio di anomalia dell’offerta delle controinteressate, ne ha dichiarato la congruità.

La ricorrente espone in fatto che:

- con bando pubblicato sulla G.U.U.E. S53 del 16 marzo 2019 il Ministero dell’Interno (Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie) ha indetto la “gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi alberghieri necessari al funzionamento della Sede didattico-residenziale del Ministero dell’Interno”, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per l’importo complessivo, per i 36 mesi di durata ed gli eventuali 6 mesi di proroga, inclusivo anche degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), pari a € 3.957.801,98 oltre IVA;

- la gara veniva divisa in 4 lotti: lotto 1 – Servizio di ristorazione e gestione del bar a ridotto impatto ambientale (per un importo complessivo a base d’asta - IVA e oneri per la sicurezza esclusi - pari a € 1.185.300,00) da aggiudicare singolarmente;
lotto 2 – Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (per un importo complessivo a base d’asta - IVA e oneri per la sicurezza esclusi - pari a € 1.188.630,00), lotto 3 – Servizio di ricevimento, portineria e centralino (per un importo complessivo a base d’asta - IVA e oneri per la sicurezza esclusi - pari a € 821.040,00) e lotto 4 – Servizio di lavatura e stiratura biancheria (per un importo complessivo a base d’asta - IVA e oneri per la sicurezza esclusi - pari a € 196.680,00), da aggiudicare congiuntamente;

- presentavano offerta per i lotti 2, 3 e 4 la ricorrente, quale gestore uscente dei servizi in questione, e le controinteressate, La Veneta Servizi S.p.A. e Cima - Compagnia Italiana Manutenzione Appalti S.r.l., costituitesi in R.T.I;

- a seguito delle valutazioni tecniche ed economiche, la ricorrente otteneva il secondo posto in classifica con un punteggio pari a 85,99 punti;

- l’offerta del RTI delle controinteressate, classificatosi al primo posto con un punteggio pari a 93.20 punti, risultava anomala ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e, perciò, veniva sottoposta a valutazione di congruità su richiesta del Ministero;

- il Ministero, dopo aver valutato le giustificazioni e le integrazioni delle voci di costo presentate dalle controinteressate, riteneva congrua la relativa offerta e concludeva positivamente il procedimento di verifica dell’anomalia, comunicandolo con il verbale n. 2 del 21 marzo 2019 impugnato;

- pertanto, le controinteressate in RTI ottenevano l’aggiudicazione definitiva dei lotti 2, 3 e 4 con la determinazione impugnata del 25 marzo 2019, comunicata alla ricorrente con la gravata nota del successivo 26 marzo 2019, avente prot. n. 0018560.

Con un unico articolato motivo di gravame la ricorrente deduce:

l’erronea quantificazione del costo della manodopera;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 comma 16, 50 e 97 d.lgs. n. 50/2016;
l’erroneità dell’istruttoria e della motivazione, l’illogicità, il travisamento dei fatti;
l’omessa considerazione e giustificazione degli altri costi del personale, quali festività, permessi retribuiti e assenza per malattia, nella parte in cui l’amministrazione avrebbe illegittimamente giudicato come congrua l’offerta presentata dalle controinteressate in RTI e, successivamente, aggiudicato alle stesse la gara.

A detta della ricorrente, i costi del personale indicati nell’offerta del RTI delle controinteressate per i lotti nn. 2, 3 e 4 in questione (pari rispettivamente a 689.549,77 euro, 465.421,05 euro e 61.563,04 euro) sarebbero nettamente inferiori rispetto agli importi stimati dalla Stazione appaltante nella lex specialis di gara (calcolati rispettivamente in 939.629,00 euro, 684.201,00 euro e 135.203,00 euro), perché in deroga a quanto stabilito dalle Tabelle del costo del lavoro orario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del fabbisogno della Struttura, tramite le quali, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli appalti, viene determinato l’importo a base d’asta.

Per ottenere una tale netta riduzione le controinteressate, da una parte, avrebbero mancato di considerare nell’offerta i costi relativi all’adesione dei lavoratori ai Fondi di previdenza complementare e quelli dell’assenteismo per il diritto allo studio. Dall’altra, le stesse avrebbero operato una riduzione delle ore non lavorate per malattia, maternità e infortuni e per festività, permessi sindacali e formazione, espressione di diritti incomprimibili dei lavoratori.

Di conseguenza, le controinteressate, sovrastimando le ore annualmente lavorabili e, al contempo, diminuendo il costo del lavoro, avrebbero presentato un’offerta incongrua, basata su un calcolo delle ore teoriche, anziché di quelle effettive come determinate dalla Tabella ministeriale, e in perdita, alla luce del limitato margine di utile dichiarato.

Pertanto, il giudizio di congruità svolto dal Ministero sull’offerta dell’aggiudicataria, all’esito del quale sono stati emanati i provvedimenti impugnati, sarebbe viziato da illogicità e irragionevolezza in quanto non supportato da un’adeguata istruttoria e fondato su di un macroscopico errore di valutazione del costo del personale, su cui le controinteressate non avrebbero fornito sufficienti informazioni e chiarimenti.

Alla luce dell’unico motivo di censura, le ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare anche con provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a., nonché la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’amministrazione resistente e le controinteressate e il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Formulano, altresì, istanza istruttoria al fine di ottenere dall’amministrazione resistente il deposito della documentazione attinente al giudizio di congruità dell’offerta vincitrice.

Con decreto cautelare n. 2445 del 30 aprile 2019 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica, ritenendo non sussistenti le ragioni di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 del c.p.a., ed è stata fissata per l’esame collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 14 maggio 2019.

In data 3 maggio 2019 si sono costituite in giudizio le società controinteressate.

Il 6 maggio 2019 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che, il successivo 9 maggio, ha depositato la documentazione relativa alla procedura di gara e al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta delle controinteressate.

In data 10 maggio 2019 le controinteressate hanno insistito, con memoria, per l’infondatezza del merito del ricorso, alla luce della documentazione depositata in pari data.

Alla camera di consiglio del 14 maggio 2019 il Collegio, con ordinanza n. 2832, ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il 6 giugno 2019 le controinteressate hanno depositato una memoria con cui controdeducono alle doglianze e chiedono la reiezione del ricorso.

Il 7 giugno 2019 la ricorrente, in vista dell’udienza del 25 giugno 2019, ha depositato una memoria con cui insiste nelle proprie difese.

L’ 8 giugno 2019 l’amministrazione resistente con memoria resiste nel merito del ricorso.

Seguono memorie di replica.

All’udienza del 25 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con un unico articolato motivo di ricorso la ricorrente contesta il giudizio di anomalia svolto dalla stazione appaltante sull’offerta presentata dal RTI delle controinteressate, dal cui esito è derivata la gravata aggiudicazione della gara a favore dell’

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