TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-19, n. 202213434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-19, n. 202213434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213434
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2022

N. 13434/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06020/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 6020 del 2022, proposto da
AIPE (Associazione italiana pressure equipment), CONFIMI INDUSTRIA ABRUZZO (Associazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata dell'Abruzzo), ADUSBEF (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari), rappresentate e difese dagli avvocati D G, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipe - Dipartimento Programmazione e Coordinamento della Politica Economica, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Corte dei Conti, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Atlantia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Biglieri, Ilaria Gobbato, Lorenzo Ugolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostrade per l’Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Luisa Torchia, Francesco Giovanni Albisinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Codacons, Associazione Utenti Autostrade, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
ad opponendum :
Holding Reti Autostradali S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Alessandro Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Liegi, 32;



per l'annullamento

della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22.12.2021, avente oggetto “ Autostrade per l'Italia S.p.a. - Parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica del 12 ottobre 2007 e sul Piano economico finanziario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 75/2021) ”, pubblicata sulla G.U. del 30.3.2022, serie generale n. 75; del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37 del 22.2.2022, con cui è stato approvato l'Accordo transattivo, sottoscritto il 14.10.2021, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI S.p.A.), al fine di definire la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario ASPI S.p.A., avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 17664 del 16.8.2018; della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/2/2022/PREV depositata in Segreteria il 29.3.2022; del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, trasmesso con nota 24.9.2021, relativo allo schema di accordo sopra indicato; dell'Accordo del 14.10.2021, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e la società ASPI S.p.A., con cui è stata definita la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale, intrapresa nei confronti dello stesso concessionario; della nota del 5.11.2021, n. 19135, con cui la società ASPI ha trasmesso al MIMS la proposta di piano economico-finanziario (PEF) aggiornata; del parere 22.12.2021, n. 3, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sullo schema di terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica e il relativo PEF; del parere 14.10.2020, n. 8 e della nota 16.12.2021 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART); dei verbali delle sedute del 14 e 15 luglio 2020 del Consiglio dei Ministri; nonché per la declaratoria di nullità e/o annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipe - Dipartimento programmazione e coordinamento della politica economica, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, della Corte dei Conti, dell’Avvocatura Generale dello Stato; nonché delle intervenienti Codacons, Associazione utenti autostrade e Holding Reti Autostradali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’Associazione italiana pressure equipment (AIPE), l’Associazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata dell'Abruzzo (Confimi Industria Abruzzo) e l’Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari (Adusbef) hanno impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22.12.2021, avente oggetto “ Autostrade per l'Italia S.p.a. - Parere sul terzo atto aggiuntivo alla convenzione unica del 12 ottobre 2007 e sul Piano economico finanziario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011. (Delibera n. 75/2021) ”, pubblicata sulla G.U. del 30.3.2022, serie generale n. 75; del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 37 del 22.2.2022, con cui è stato approvato l'Accordo transattivo, sottoscritto il 14.10.2021, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI S.p.A.), al fine di definire la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario ASPI S.p.A., avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 17664 del 16.8.2018; della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/2/2022/PREV depositata in Segreteria il 29.3.2022; del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, trasmesso con nota 24.9.2021, relativo allo schema di accordo sopra indicato; dell'Accordo transattivo del 14.10.2021, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e la società ASPI S.p.A., con cui è stata definita la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale, intrapresa nei confronti dello stesso concessionario; della nota del 5.11.2021, n. 19135, con cui la società ASPI ha trasmesso al MIMS la proposta di piano economico-finanziario (PEF) aggiornata; del parere 22.12.2021, n. 3, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sullo schema di terzo Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica e il relativo PEF; del parere del 14.10.2020, n. 8 e della nota del 16.12.2021 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART); dei verbali delle sedute del 14 e 15 luglio 2020 del Consiglio dei Ministri. Le ricorrenti hanno, inoltre, chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

La controversia interessa, dunque, la concessione della società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A..

In particolare, in data 11.10.2007 è stata sottoscritta tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e ANAS S.p.A. la Convenzione Unica per l’affidamento in concessione di una pluralità di tratte autostradali (dell’estensione di oltre 2800 km), approvata mediante l’emanazione dell’art. 8 duodecies del DL 59/2008 convertito con modificazioni dalla legge 101/2008. Ai sensi dell’art. 4 della convenzione “ la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038 ”.

Ad ANAS S.p.A., originario concedente, è poi succeduto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) a far data dall’1.10.2012, e ciò ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DL 216/2011, convertito con modifiche dalla legge 14/2012.

Nel corso del tempo sono sopravvenute alcune disposizioni che hanno inciso sulla regolazione del rapporto concessorio.

Per quanto più interessa i fatti di causa, l’art. 43 del DL 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (ed integrato dal successivo art. 16 del DL 109/2018, convertito nella legge 130/2018) ha previsto che “ gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si

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