TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-02-04, n. 201000575

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-02-04, n. 201000575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201000575
Data del deposito : 4 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01047/2006 REG.RIC.

N. 00575/2010 REG.SEN.

N. 01047/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso Monica Botturi in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 31;

contro

Prefetto di Mantova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, Via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DEL

DECRETO DEL PREFETTO DI MANTOVA IN DATA

23/3/2006, DI DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI E MUNIZIONI;

- DEL

DECRETO DEL QUESTORE DI MANTOVA IN DATA

31/3/2006, RECANTE LA REVOCA DEL PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia.

Con decreto in data 23/3/2006 il Prefetto di Mantova ha adottato il provvedimento che vieta la detenzione di armi e munizioni, richiamando la segnalazione del Comando provinciale dei Carabinieri di Mantova che dà conto di un insoddisfacente stato di salute, dell’uso eccessivo di bevande alcoliche e degli atteggiamenti violenti ed aggressivi assunti.

Evidenziando i rapporti particolarmente tesi a livello familiare, il 31/3/2006 il Questore di Mantova ha revocato il titolo autorizzatorio per uso caccia.

Con il ricorso all’esame il Sig. -OMISSIS- impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti profili di gravame:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 773/31 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto le autorizzazioni di polizia possono essere revocate (o negate) per le specifiche ipotesi delittuose contemplate dalle disposizioni enunciate, mentre il ricorrente non ha riportato in proposito alcuna condanna;

b) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, poiché l’amministrazione non ha motivato le ragioni dell’omessa notizia di avvio del procedimento, né risulta compiuta alcuna istruttoria per vagliare le informazioni fornite dai familiari;

c) Difetto di motivazione, in quanto non si comprende come il ricorrente sia stato ritenuto pericoloso e capace di abusare delle armi, in assenza di approfondimenti e senza neppure sentirlo preventivamente.

Per dimostrare la buona condotta il Sig. -OMISSIS- produce le dichiarazioni del Consigliere Provinciale della Federazione Italiana della Caccia e del Sindaco d V, che attestano la correttezza della sua condotta sia in ambito venatorio sia nel contesto sociale. Afferma che la situazione familiare è da anni compromessa e che in realtà egli è vittima di ritorsioni della moglie, dalla quale si è recentemente separato;
contesta la sussistenza degli altri elementi richiamati a sostegno degli atti impugnati, ossia l’abuso di alcol e il precario stato di salute.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame. Nella sua relazione la Prefettura evidenzia che le informazioni sul comportamento violento del ricorrente nei confronti del coniuge sono state fornite ai Carabinieri dal figlio convivente, che ha reso dichiarazione scritta.

Con ordinanza n. 1376, adottata nella Camera di consiglio del 12/9/2006, il Tribunale ha motivatamente respinto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 28/1/2010 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura le determinazioni con le quali l’autorità amministrativa ha vietato la detenzione di armi e munizioni e ha revocato la licenza di porto d’armi per uso caccia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi