TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-06-01, n. 202200510
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Pubblicato il 01/06/2022
N. 00510/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2021, proposto da
E C, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;
contro
Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- della determinazione n. 347 datata 11/11/2020 (reg. gen. 1834) del Comune di Minturno, Responsabile Servizio 3, con la quale è stata disposta la decadenza della concessione demaniale marittima n. 24 del 07/08/2003, rilasciata alla Lido Rosalba s.n.c. di Cossuto Anna Maria e Cossuto Maria Rosalia &C;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare della nota prot. n. 21125 U datata 28/07/2020 del Comune di Minturno (preavviso di decadenza);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Minturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Il sig. E C è socio della Lido Rosalba s.n.c. di Cossuto Anna Maria e Cossuto Maria Rosalia &C, con sede in Minturno, fraz. Marina di Minturno. Dal 30.6.2019 è rappresentante legale della società per conferimento dei soci a seguito del decesso di Anna Maria e Maria Rosalia Cossuto.
Con nota del 28.7.2020 il Comune di Minturno aveva comunicato al rappresentante della Lido Rosalba l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 24, relativa all’omonimo stabilimento balneare. Le ragioni del procedimento di decadenza risiedono, secondo l’Amministrazione, nel mancato pagamento di quindici rate per le quali era stata concessa dilazione con atto del 15.7.2015 e nell’impedimento alla verifica della capacità tecnico economica e ai requisiti generali del nuovo assetto societario, determinato da omessa comunicazione della variazione della compagine sociale successivamente al decesso delle fondatrici. Ricevute le osservazioni del sig. E C, il Comune di Minturno ha concluso il procedimento con il D.D. 11.11.2020 n. 347 di decadenza della concessione, sul presupposto dell’omesso pagamento dei ratei dilazionati nel 2015 e della scadenza della stessa alla fine del medesimo anno.
Il sig. Cossuto presenta ricorso avverso la determinazione.
Parte ricorrente deduce che:
- Ai sensi e per effetto dell’art. 100, comma 5, del D.L. n. 104/2020, convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, nelle more della revisione dell’aggiornamento dei canoni demaniali ai sensi dell’art. 1, comma 677 lett. e), della L. 30.12.2018 n. 145 i procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 15.12.2020, con la conseguenza che prima di quella data non possono essere adottati provvedimenti di decadenza delle concessioni per vicende connesse ai pagamenti dei canoni. Inoltre il ricorrente ha titolo alla riduzione al 30% dei canoni pregressi e alla dilazione del pagamento al 30.9.2021, avendone chiesto il beneficio ai sensi dell’art. 100, commi 7 e 8, del D.L. n. 104/2020 cit.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito in L. 26.2.2010 n. 25, come modificato dall’art. 24, comma 3 septies , del D.L. 24.6.2016 n. 113 e dall’art. 1, commi 682 e 683, della L. 30.12.2018, la concessione deve intendersi prorogata ope legis .
- La verifica dell’idoneità tecnica ed economica dell’avente causa è richiesta dal codice della navigazione (art. 46, comma 3) per gli eredi del concessionario persona fisica e non per le società.
- La determinazione contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia perché il calcolo dei canoni definito ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del D.L. n. 400/1993, convertito in L. 496/1993 e modificato con L. n. 206/2006, è stato modificato nei termini di una maggiore proporzionalità dall’art. 100, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, sia perché l’Amministrazione avrebbe potuto affrontare la problematica dei canoni non riscossi con gli strumenti della riscossione coattiva, senza pronunciare la decadenza della concessione.
Il Comune di Minturno si è costituito in giudizio e ha eccepito il difetto di legittimazione del sig. E C, perché, sostiene, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, che il medesimo non è amministratore della società. Nel merito contesta l’applicabilità in fattispecie delle norme richiamate dal ricorrente.
Con successive memorie parte ricorrente conferma le censure e respinge l’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione, ritenendo irrilevante a tal fine la circostanza che al momento dell’attivazione del gravame la sua qualifica di amministratore e rappresentante legale della Lido Rosalba non fosse registrata, altresì richiamando gli artt. 2557 e 2297 del codice civile, norme a termini delle quali alla cessazione dalla carica del socio amministratore (per dimissioni o morte) l’amministrazione della società spetta disgiuntamente a ciascun socio e si presume che ciascuno di essi abbia la rappresentanza legale, anche in giudizio.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
La causa è passata in decisione all’udienza del 27 aprile 2022.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune di Minturno e, di riflesso, dell’applicabilità degli artt. 2557 e 2297 del codice civile, giacché il ricorso si presenta infondato nel merito.
Occorre premettere che la concessione balneare della Lido Rosalba s.n.c. era decaduta alla fine del 2015 per termine del periodo di durata, né era stata rinnovata, in mancanza di espressa richiesta in tal senso della società.
Pertanto la D.D. 11.11.2020 n. 347 è una presa d’atto della già intervenuta decadenza e, allo stesso tempo, una dichiarazione di volontà di non rinnovare la concessione, sorretta da ragioni creditorie e dal venire meno del rapporto fiduciario per il mancato rispetto, da parte del concessionario, del patto di dilazione del 15.7.2015 per il pagamento dei canoni, comunque non corrisposti ad oggi.
Tanto considerato, appare evidente che le norme richiamate dalla difesa del sig. Cossuto sono irrilevanti in fattispecie, giacché attengono, per quanto concerne le sospensioni dei termini e le proroghe ex lege , alla gestione di provvedimenti concessori in atto e non già, come la concessione della Lido Rosalba, decaduti da tempo.
Nello specifico, peraltro, l’art. 100, comma 5, del D.L. n. 104/2020, richiamato da parte ricorrente, non si attaglia alla fattispecie anche perché contempla la sospensione dei procedimenti amministrativi di decadenza delle concessioni demaniali solo se (lett. a) connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni, mentre la disciplina della verifica dei requisiti tecnico economici delle società concessionarie in caso di mutamento della compagine sociale per successione particolare è sicuramente regolata in via analogica dall’art. 46 del codice della navigazione, rispondendo alle stesse esigenze di controllo da parte della mano pubblica titolare del demanio marittimo che assistono la successione mortis causa dalla norma direttamente disciplinata (rendendosi dunque necessaria, anche per le società, la richiesta da parte degli aventi causa della conferma della concessione nel semestre che segue gli eventi successori, a termini dell’art. 46 cit.).
La presa d’atto dell’avvenuta decadenza della concessione e l’espressione della volontà di non rinnovo da parte dell’ente locale, contenute nel provvedimento impugnato, escludono la società dal beneficio della riduzione del canone pregresso ex art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020 cit.
Quanto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, da ultimo richiamati dalla parte ricorrente, il provvedimento appare con essi in linea, considerate l’entità del debito e la sua diuturnità (circa ottantamila euro per canoni dal 2008 al 2014, non ancora corrisposti alla fine del 2020). Circostanze che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario tra concessionaria ed ente concedente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità della questione giustifica l’equa compensazione delle spese giudiziali.