TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-08-06, n. 201900194

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-08-06, n. 201900194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900194
Data del deposito : 6 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2019

N. 00194/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S 2000 soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D B in Bolzano, piazza Mazzini 2;



contro

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la segreteria di questo TRGA;



nei confronti

KCS Caregiver cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 33;
S.P.E.S. Trento soc. coop. sociale; Casa di Cura Bonvicini S.r.l.; Villa Melitta S.r.l., non costituite in giudizio;



per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

con il ricorso introduttivo

- della determinazione della Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, con cui è stata aggiudicata a KCS Caregiver la gara per l'affidamento del servizio di gestione globale del Centro di Degenza “Firmian” (doc. 1 – provvedimento di aggiudicazione), comunicata l'11 gennaio 2019 (doc. 2 – comunicazione di aggiudicazione);

- del verbale della commissione giudicatrice del 10 dicembre 2018 (doc. 3 – verbale 10/12/2018);

- del verbale del 20 dicembre 2018, con cui si è provveduto a riparametrare i punteggi tecnici (doc. 4 – verbale del 20/12/2018);

- del verbale del 21 dicembre 2018, in cui sono state registrate le valutazioni delle offerte economiche (doc. 5 – verbale 21/12/2018);

- del verbale del 4 gennaio 2019, in cui è stata registrata la verifica della congruità dell'offerta di KCS Caregiver (doc. 6 – verbale 4/1/2019);

in via subordinata

- del bando, del disciplinare, del capitolato e dell'allegato tecnico in parte qua (doc. 7 – bando; doc. 8 – disciplinare; doc. 9 – capitolato; doc. 10 – appendice tecnica);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

con ricorso per motivi aggiunti depositati l’1.3.2019

- della nota dell'8 ottobre 2018, con cui il RUP ha comunicato la nomina della commissione giudicatrice (doc. 22 – nota Rup di nomina della commissione del 8/10/2018); conosciuta dalla ricorrente S il 7 febbraio 2019 a seguito di accesso (doc. 23 – pec Rup del 7/2/2019);

- in parte qua delle linee guida della Provincia Autonoma di Bolzano concernenti le commissioni di valutazione (doc. 24 – delibera n. 1008 del 26/9/2017);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e della controinteressata KCS Caregiver cooperativa sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. D B, in sostituzione dell’avv. M B, per la parte ricorrente; avv. G C per l'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano; avv. E D I per la KCS Careviger coop. soc.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società S 2000 coop. soc., mandataria del costituendo RTI con la mandante Markas S.r.l., impugna, in proprio, il provvedimento del direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano n. 2019 – D2 – 000022 del 9.1.2019 di aggiudicazione alla KCS Caregiver coop. soc. dell’affidamento del servizio di gestione globale del Centro di Degenza “Firmian” per la durata di 5 anni a decorrere dall’1 febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2024, con la previsione dell’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

a) con il ricorso introduttivo

1. Violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per erroneità e carenza di istruttoria. Travisamento;

e, in via subordinata

2. Violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 67 della Direttiva n. 24 del 2014. Eccesso di potere per sviamento e travisamento;

3. Violazione dell’art. 95, commi 3, 10 bis e 14 bis, d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 95 dell’art. 30 d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per sviamento e travisamento;

4. Violazione dell’art. 51 d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 30 d.lgs. 50/2016. Violazione della Direttiva n. 24/2014. Eccesso di potere per sproporzione, irragionevolezza ed illogicità. Difetto di motivazione;

con ricorso per motivi aggiunti depositati l’1.3.2019

1. Violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 216 del d.lgs. 50/2016. Violazione della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 16 del 2015. Violazione del principi di imparzialità e trasparenza e tutela della buona fede;

2. Violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. Violazione delle Linee Guida ANAC n. 5 del 4 gennaio 2018. Violazione dell’art. 78 del d.lgs. 50/2016. Violazione del principi di imparzialità e trasparenza e tutela della buona fede.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e la controinteressata KCS Caregiver coop. soc., chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, siccome infondati, previa reiezione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti.

Con ordinanza n. 25/2019 emessa nella camera di consiglio del 2 aprile 2019 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, ha sospeso l’efficacia degli impugnati provvedimenti, contestualmente fissando per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 26 giugno 2019, ove la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Si premette che, con bando del 2 agosto 2018, l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano indiceva una procedura in forma telematica per l’affidamento, in un unico lotto, del servizio di gestione globale del Centro di Degenza “Firmian” per la durata di 5 anni a decorrere dall’1 febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2024, con la previsione dell’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

L’importo a base d’asta veniva stabilito in euro 31.200.000,00 al netto dell’IVA.

Quale criterio di aggiudicazione dell’appalto la lex specialis di gara stabiliva quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 70/100 punti all’elemento “Qualità del servizio” e 30/100 punti all’elemento “Prezzo”.

Era altresì prevista la c.d. “Riparametrazione” dei punteggi relativi alla “Qualità” (“Il punteggio più elevato assegnato dalla Commissione vene riportato al punteggio massimo. Tutti gli altri punteggi assegnati alle restanti offerte vengono riparametrati proporzionalmente”. Cfr. doc. n. 8 – Disciplinare, pag. 36).

Alla gara partecipavano tre concorrenti: - la KCS Careviger coop. soc.; - la S.P.E.S. soc. coop. soc. (mandataria) in costituendo RTI con la Casa di Cura Bonvicini di Bolzano e la Villa Melitta S.r.l. (mandanti); - la S 2000 coop. soc. (mandataria) in costituendo RTI con Markas S.r.l. (mandante).

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche la graduatoria finale risultava essere la seguente: al primo posto la KCS Careviger coop. soc. con 99,01/100 punti (57,28/70 punti riparametrati a 70/70 per la “Qualità” + 29,01/30 punti per il “Prezzo”); al secondo posto il costituendo RTI S.P.E.S. con 91,84/100 punti (50,60/70 punti riparametrati a 61,84/70 per la “Qualità” + 30/30 punti per il “Prezzo”); al terzo posto il costituendo RTI S 2000 coop. soc. con 82,60/100 punti (43,96/70 punti riparametrati a 53,72/70 per la “Qualità” + 28,88/30 punti per il “Prezzo”).

Pertanto, con provvedimento n. 2019 – D2 – 000022 del 9.1.2019, il direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano aggiudicava l’appalto alla prima classificata KCS Careviger coop. soc. per l’importo di euro 30.978.480,00 più IVA (totale euro 32.527.404,00).

Il servizio di gestione globale del Centro di Degenza “Firmian” comprende le seguenti attività:

I) Servizio di direzione e coordinamento di tutta la gestione della struttura; II) Servizio di assistenza infermieristica e ausiliaria agli ammalati; III) Servizi riabilitativi e servizio dietetico nutrizionale; IV) Servizio di assistenza psicologica; V) Servizio di socializzazione e di assistenza spirituale; VI) Servizio mortuario; VII) Servizio di pulizia e sanificazione e trattamento rifiuti; VIII) Servizio Trasporto; IX) Servizio di ristorazione; X) Servizio di lavanderia e guardaroba; XI) Servizio di Gestione immobili e mobili; XII) Servizio posta, portineria custodia; XIII) Servizi di supporto; XIV) Servizi tecnici amministrativi; XV) Assicurazioni; XVI) Ossigeno.

Con il presente ricorso la società S 2000 coop. soc., che ha partecipato alla gara quale mandataria del costituendo RTI con la mandante Markas, impugna in proprio, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, il suddetto provvedimento di aggiudicazione.

La ricorrente specifica che il proprio interesse principale è quello di “conseguire l’aggiudicazione della gara e eseguire il contratto e/o ottenere la caducazione della gara”, sicché solo in via subordinata fa valere l’interesse alla “corresponsione del risarcimento dei danni per equivalente”.

Tenuto conto di un tanto e nel rispetto di ragioni di oggettiva priorità logico – giuridica, il Collegio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi