TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202201301
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01301/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
-del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia – -OMISSIS- – Ordine e Sicurezza Pubblica – Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 03.08.2018, che ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ordinando il ritiro del materiale esplodente e di qualunque titolo di polizia abilitativo alla detenzione, porto, trasporto e accensione di fuochi in suo possesso.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 25.1.2019:
dei seguenti ulteriori provvedimenti emessi dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia – -OMISSIS- – Ordine e Sicurezza Pubblica:
1) Decreto di revoca prot. uscita N.-OMISSIS-del 25.10.2018, conosciuto dal ricorrente in data
26.10.2018, che in applicazione degli artt. 11,39, 43 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 nonché gli artt. 108 e 109 del R.Es. TULPS, ha revocato la licenza di deposito per kg. 1000 (mille) di fuochi artificiali, imballaggi inclusi di cui al provvedimento prot. n.r.-OMISSIS-in data 12/04/2016;
2) Decreto di revoca prot. uscita n. -OMISSIS-del 25.10.2018, conosciuto in data
26.10.2018, che in applicazione degli artt. 11, 39, 43 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 nonché gli artt. 108 e 109 del Reg. Es. T.U.L.P.S. ha revocato la licenza di cui al provvedimento prot. nr.-OMISSIS-in data 12/04/2016 - con cui era stata concessa la licenza di vendere per kg. 1000 (mille) di fuochi artificiali, imballaggi inclusi, rilasciata al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 luglio 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 30.10.2018 e depositato il 29.11.2018 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia – -OMISSIS- – Ordine e Sicurezza Pubblica – prot. uscita n. -OMISSIS- del 3.8.2018, notificatogli il 29.8.2018, che in applicazione degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 e l’art. 6, ultimo comma, della legge 22.5.1975 n. 152 ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
1.1- Nello specifico, egli ha esposto:
i) di essere titolare di due licenze rilasciate dalla Prefettura di Vibo Valentia e del certificato d’idoneità all’accensione dei fuochi rilasciato dalla Prefettura di Messina ed in particolare:
-) licenza di deposito nei locali siti nel Comune di -OMISSIS- Loc. -OMISSIS-, di kg. 1.000 (mille) di fuochi artificiali, imballaggi inclusi rilasciata dalla Prefettura di Vibo Valentia prot. nr.-OMISSIS-del 12.4.2016;
-) licenza di vendere gli esplosivi di cui era stata autorizzata la detenzione con il superiore provvedimento rilasciata dalla Prefettura di Vibo Valentia prot. nr. -OMISSIS-in data 18.4.2016;
-) certificato d’idoneità all’accensione dei fuochi artificiali rilasciato ex art. 101 regolamento di esecuzione del TULPS, avente protocollo n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Messina in data 09/06/2014;
ii) che con decreto del Prefetto di Vibo Valentia n.-OMISSIS-del 3.8.2018, notificato il 29.8.2018, le indicate licenze sono state ritirate unitamente al registro delle operazioni giornaliere di carico e scarico esplosivi di cui all’art. 55 T.U.L.P.S. vidimato dalla Questura di Vibo Valentia;
iii) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 39 T.U.L.P.S. di cedere il materiale esplodente di IV Categoria giacente nel proprio deposito all’impresa “-OMISSIS-” s.a.s. di -OMISSIS-.
1.3- Tanto premesso, ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, il ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato provvedimento.
Il ricorrente contesta la carenza di previa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per derogarvi, come risulterebbe anche da perizia di parte il cui stralcio viene richiamato in atti.
2) Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 3 della L. 241/1990 in quanto la motivazione del provvedimento risulta mancante e/o insufficiente per l’illogicità della motivazione che nasce dallo scorrere e dal dare rilevanza a situazioni e circostanze non pertinenti con un provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Il ricorrente contesta travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Rileva anzitutto che, a seguito dell’udienza di convalida, egli è stato scarcerato e, allo stato, risultava incensurato per cui non versava in alcuna condizione disposta dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931.
Inoltre, il ricorrente contesta carenza di motivazione atta ad evidenziare, nel provvedimento impugnato, un parametro relativo ad un eventuale abuso dei fuochi d’artificio da parte sua e, comunque, la sua non piena affidabilità, nell’ottica della tutela della pubblica sicurezza, all’esercizio dell’attività in questione
A tal proposito, si riservava di presentare motivi aggiunti a seguito dell’accesso alla proposta di divieto della Questura di Vibo Valentia dell’1.8.2018 e all’esito della conoscenza riserva di proporre dei motivi aggiunti.
2- Con atto depositato il 5.12.2018 si è costituita la Prefettura di Vibo Valentia per resistere al ricorso.
3- Alla camera di consiglio del 19.12.2019, con ordinanza n. -OMISSIS-pubblicata il 21.12.2019, veniva rigettata l’istanza cautelare.
4- Con successivo atto notificato il 27.12.2018 e depositato il 25.1.2019 il ricorrente presenta motivi aggiunti impugnando:
a) il decreto prot. n.-OMISSIS-del 25.10.2018, notificatogli il 26.10.2018 che, in applicazione degli artt. 11,39, 43 e 47 del T.U.L.P.S nonché gli artt. 108 e 109 del suo Regolamento di esecuzione ha revocato il provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 12.4.2016, con cui gli era stata concessa la licenza di deposito per kg. 1000 (mille) di fuochi artificiali, imballaggi inclusi;
b) il decreto prot. n. -OMISSIS-del 25.10.2018, notificatogli il 26.10.2018, che, in applicazione degli artt. 11,39, 43 e 47 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 nonché gli artt. 108 e 109 del Regolamento di esecuzione ha revocato il provvedimento prot. nr.-OMISSIS-del 12.4,2016 con cui gli era stata concessa la licenza di vendere per kg. 1000 (mille) di fuochi artificiali, imballaggi inclusi.
4.1- Le doglianze vengono affidate al seguente articolato motivo: violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di legittimazione sostanziale e processuale in relazione alla notifica dei provvedimenti impugnati a soggetto non legittimato e per palese contraddittorietà nella sequenza procedimentale.
4.2- Il ricorrente contesta all’Autorità di Pubblica Sicurezza di aver omesso di considerare l’avvenuta presentazione presso la Prefettura di Vibo Valentia, in data 9.8.2018, dei seguenti documenti:
a) istanza di voltura deposito in favore di -OMISSIS-;
b) istanza di voltura per la vendita nel deposito in favore di -OMISSIS-;
c) domanda di deposito a firma di -OMISSIS- (chiedeva l’intestazione a suo nome);
d) domanda di vendere nel deposito a firma di -OMISSIS- (chiedeva l’intestazione a suo nome).
Dal deposito dell’istanza da ultimo menzionata nella prospettazione del ricorrente si evincerebbe che la Prefettura, da tale data, fosse stata a conoscenza del fatto che le suddette licenze non erano più nella sua disponibilità, per essere intervenuto un contratto di cessione con -OMISSIS- subordinato alla previa autorizzazione della Prefettura, da cui deriverebbe nullità dei provvedimenti impugnati, adottati il 25.10.2018, per non essere più il destinatario lo stesso ricorrente.
Il ricorrente richiama, a tal proposito, la comunicazione della Prefettura del 6.11.2018 –diretta a -OMISSIS- e p.c. al ricorrente– in ordine alla sussistenza di motivi ostativi alla voltura per carenza dei requisiti oggettivi a seguito del decreto di divieto detenzioni armi e materiale esplodente del 19.9.2018 a carico del medesimo -OMISSIS-, rilevando che da ciò si inferirebbe che –alla data del 6.11.2018, ossia successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati- le