TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2018-08-31, n. 201801228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2018-08-31, n. 201801228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801228
Data del deposito : 31 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2018

N. 01228/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2017, proposto da
Tedesco Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Messina in Salerno, via F. Crispi n°1/7;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Anastasia, via Donizetti;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n°26730 dell’8/06/2017, notificato in data 13/06/2017, recante diniego del permesso di costruire avanzato con istanza prot.n°55179 del 16/12/2016, concernente l'ampliamento del capannone esistente alla via Zì Paolo del Comune di Scafati, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente proponeva istanza di permesso di costruire per l’ampliamento di un capannone industriale sito alla via Zì Paolo, insistente in catasto fabbricati al fg. 11, p.lle n.1005, 1006 e 780;
il provvedimento impugnato reca il rigetto dell’istanza con le seguenti motivazioni: “1) La superficie fondiaria sulla quale risulta stato parametrato l’intervento di ampliamento non trova rispondenza con l’estensione delle part.lle interessate e, inoltre, non risulta essere stata correttamente individuata la linea di confine tra la sottozona D3 e la sottozona E1 relativamente alla part.lla 780 del foglio 11;
2) l’ipotesi progettuale non tiene conto degli adempimenti previsti dall’art. 54 delle NTA allegate al vigente PRG e connessi ad interventi di ampliamento come nella fattispecie (quota non inferiore al 10% dell’intero lotto da sistemare con piantumazione di alberi di alto fusto nel rapporto minimo di un albero ogni 16 mq, oltre ad una quota, non inferiore al 4% del medesimo intero lotto e posta a fronte strada da sistemare a parcheggio con le indicazioni dell’art. 68 delle NTA e da cedere gratuitamente all’Ente;
3) l’ampliamento in progetto non risulta rispettoso dell’art. 5 delle NTA né con riferimento alla distanza dal confine di proprietà (derogabile solo se la costruzione viene prevista sul confine) con p.lla n. 781 dello stesso fg. 11 né con rifermento alla distanza dal confine di zona (nella fattispecie dal limite della sottozona “D3” con la sottozona “E1”);
4) non viene indicata il tipo di attività attualmente svolta nel capannone esistente né il futuro utilizzo dell’ampliamento previsto in progetto. Inoltre, da visura eseguita…si è potuto evincere che, all’attualità, a vantare diritti reali su tutti gli immobili interessati risulta essere la “Tedesco Immobiliare s.r.l.”;

Considerato che il ricorso deduce, in primo luogo, l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza (presentata in data 16.12.2016, n. prot. 55179, a fronte del diniego intervenuto solo in data 8.6.2017 a seguito di richiesta di integrazioni, pervenute in data 9.1.2017) e, successivamente, la violazione delle pertinenti norme urbanistiche (PRG di Scafati n. 108/1998 e artt. 52 e 53 delle NTA relative), dalle quali si evincerebbe che l’intera area oggetto di intervento ha destinazione industriale, coerente con la richiesta di ampliamento presentata;
e da qui la pretesa inconferenza delle contestazioni opposte in sede di diniego (sia in punto di mancato rispetto della distanza dal confine di zona che dell’estensione del lotto);

Ritenuto che la doglianza relativa alla formazione del silenzio assenso non può che essere esaminata congiuntamente al merito dell’istanza in ragione dell’indirizzo espresso sul punto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha, di regola, riconosciuto l’applicabilità dell’istituto anche al settore edilizio, ma ha pure statuito che il decorso del tempo senza che l’Amministrazione abbia provveduto rende possibile l’integrazione di un provvedimento implicito di accoglimento dell’istanza del privato a condizione della piena conformità delle opere in materia urbanistica (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 3805 del 2016);
occorre, in altre parola, che sussistano tutte le condizioni normativamente previste per la sua emanazione, non potendosi ottenere per silentium quel che non sarebbe altrimenti possibile mediante l’esercizio espresso del potere da parte della P.A. (cfr. Cons. di Stato. N. 1828 del 2017 e 4273 del 2018);
la controversia si sposta, dunque, inevitabilmente, sulla intrinseca legittimità del provvedimento di diniego sopravvenuto e non può risolversi alla verifica formale del decorso del tempo in tesi idoneo alla formazione di un provvedimento implicito;

Considerato che, sulla questione controversa (effettiva destinazione urbanistica di parte dell’area di progetto), il Collegio ha inteso disporre verificazione (giusta Ordinanza n. 1593 del 2017 ) e che il nominato verificatore, arch. Angelo Cavaliere, in risposta al quesito inerente “l’attuale destinazione urbanistica dell’area di intervento, tenuto conto dei pertinenti atti di pianificazione”, ha dato atto, anzitutto, delle risultanze del certificato di destinazione urbanistica (all. n. 2 della relazione dei verificazione), dal quale si evince che “le particelle nn. 1005 e 1006 del foglio 11 ricadono interamente nella zona territoriale omogenea “D”, sottozona D1, mentre la particella 780 ricade invece per una quota parte, in zona territoriale “D”, sottozona “D1”, e per la rimanente parte in zona territoriale “E”, sottozona “E1”;
il verificatore ha pure aggiunto che la particella n. 514 (da cui poi sono derivate, per frazionamento, le indicate particelle nn. 1005, 1006 e 780, oggetto del richiesto intervento edilizio), è stata oggetto di proposta di variante successiva all’approvazione del PRG vigente del Comune di Scafati (il PRG è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno di cui alla delibera n. 519 del 25.5.1998, mentre la proposta di variante è stata oggetto della delibera di C.C. n. 108 del 29.9.1998): si tratta, più puntualmente, della proposta di variante n. 3, che nasce dalla “nota pervenuta a firma del sig. T G in data 9.7.1998 prot 18275 e riguarda la classificazione di alcune aree in località S.A. Vecchia per le quali è stata presentata anche l’osservazione alla zonizzazione del PRG e che tale osservazione è stata riconosciuta accoglibile e riguarda la classificazione della particella n. 514 del foglio 11 in sottozona D1”;
al riguardo, il verificatore ha precisato che “detta variante tuttavia, pur se regolarmente adottata e pubblicata, non ha mai portato a termine l’iter di approvazione, pertanto, per la classificazione delle aree oggetto di osservazioni, bisogna far riferimento al PRG approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.519 del 25.5.1998”;
con successiva relazione a chiarimenti, il verificatore ha confermato che la destinazione industriale impressa dal vigente PRG a seguito delle osservazioni accolte, non ha riguardato l’intera particella 514 (che comprende parte della particella n. 780, a sua volta oggetto, in parte, della richiesta di ampliamento);
detta parte della attuale particella 780 (per “una striscia di altezza che varierebbe tra circa mt. 4,60 e i mt. 9,00 e per una lunghezza di circa mt 35”, come da relazione di verificazione e allegata planimetria) ha tuttora l’invariata originaria destinazione E1;

Considerato, dunque, che il verificatore ha chiarito in termini esaustivi come la destinazione “D3”, poi “D1”, ma “comunque industriale” non può affatto intendersi estesa all’intera particella ex 514, né in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione del PRG adottato e poi approvato nel 1998, che aveva riguardo al solo “fabbricato” industriale (a cui è stata coerentemente attribuita destinazione industriale), e al “lotto” a questo pertinenziale, e che, dunque, non ha affatto comportato la trasformazione in zona industriale dell’intera particella, né in conseguenza della successiva variante (questa, sì, relativa all’intera particella), che non ha mai completato l’iter procedurale normativamente previsto;
il che consente di ritenere condivisibile la ricostruzione operata dal verificatore con la relazione integrativa del 28.6.2018, a sua volta confermativa dell’avviso espresso dal Comune in ordine alla persistente destinazione agricola di parte della particella 780;
invero, già con la nota comunale depositata in data 27.10.2017, il Comune aveva spiegato che, con la delibera n. 108 del 29.9.1998, il Consiglio comunale aveva proceduto all’adozione “di varianti al P.R.G. aventi ad oggetto, tra l’altro, la riclassificazione in z.t.o. “D1”, oltre che del lotto precedentemente valutato nell’iter procedurale connesso alla approvazione del P.R.G. (parte sud della p.lla 514 del fg. 11 circostante il capannone esistente), dell’intera superficie della p.lla 514 anche per la parte della stessa all’epoca classificata in z.t.o. “E1) agricola ordinaria)” e che “non risulta che detta delibera abbia completato l’iter procedurale con il dovuto passaggio al competente ufficio provinciale” (cfr. nota Comune di Scafati in data 27.10.2017);
che dunque solo “la parte sud della p.lla 514 del fg. 11 circostante il capannone esistente” era stata interessata dalla modifica della destinazione d’uso, restando invece immutata la pregressa destinazione agricola della rimanente parte della p.lla 514, poi 780, come ricostruito, anche planimetricamente, dal verificatore;

Ritenuto, dunque, che il diniego impugnato è stato correttamente opposto dal Comune in ragione del mancato rispetto della destinazione di zona relativa a parte dell’area di intervento e che non può, pertanto, ritenersi formato alcun silenzio assenso;

Ritenuto che le considerazioni che precedono consentono di ritenere infondato il ricorso;

Ritenuto di regolare secondo soccombenza le spese come liquidate nell’importo in dispositivo fissato;

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