TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-04-10, n. 202400409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-04-10, n. 202400409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400409
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 00409/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00669/2023 REG.RIC.

N. 00687/2023 REG.RIC.

N. 00727/2023 REG.RIC.

N. 00728/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fonderico e Andrea Farì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Comune di Bucine, Azienda Usl Toscana Sud Est, -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- S.p.A., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS-S.p.A., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Calugi e Fabio Beconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 687 del 2023, proposto da -OMISSIS- Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Alboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Comune di Bucine, Azienda Usl Toscana Sud Est, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- S.p.a., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;
-OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Calugi e Fabio Beconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 727 del 2023, proposto dal -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi e Fabio Beconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche e Siti Orfani Pnrr, Comune di Bucine, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat - Area Vasta Sud, Azienda Usl Toscana Sud Est - Dipartimento della Prevenzione, Ufficio Comune per L'Esercizio Associato delle Funzioni delle Province e della Città Metropolitana, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.p.A., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 728 del 2023, proposto dal -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi e Fabio Beconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Comune di Bucine, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Arpat - Area Vasta Sud, Azienda Usl Toscana Sud Est - Dipartimento della Prevenzione, Ufficio Comune per L'Esercizio Associato delle Funzioni delle Province e della Città Metropolitana, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Annamaria Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l., -OMISSIS-S.p.A., -OMISSIS- S.p.A., ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia

quanto al ricorso n. 669 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 avente ad oggetto « Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientale del sito codice Sisbon AR-1261 “Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli - Zona Cave“ in Comune di Bucine (AR) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.lgs. 152/2006 », notificato in pari data dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR;

- della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, recante oggetto « Richieste contenute nella nota regionale del 28/04/2026 n. -OMISSIS-;
Istanza, anche a valere ai sensi degli artt. 22 ss., legge 241/1990, e ove occorra del d.lgs. 195/2005 e del d.lgs. 33/2013, per l'accesso alla documentazione amministrativa, alle informazioni ambientali e agli altri elementi conoscitivi necessari alle valutazioni di competenza, anche ai sensi e in conformità delle fasi previste dalla Parte IV, Titolo V, All. 2, D.Lgs. 152/2006, propedeutiche alla eventuale redazione di un Piano di Caratterizzazione del sito di -OMISSIS-s.r.l. nella località “Le Valli – Zona Cave” (codice univoco

SISBON

Ar-1261), nonché alla eventuale predisposizione di un piano di rimozione dei cumuli di rifiuti asseritamente presenti nel sito;
Istanza di proroga dei termini e di rimodulazione del cronoprogramma degli interventi per consentire la necessaria, preventiva valutazione degli elementi conoscitivi acquisiti in sede di accesso ai fini degli eventuali conseguenti adempimenti. RISCONTRO
», ricevuta dalla Ricorrente a mezzo PEC del 24 maggio 2023;

- in parte qua del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023 recante oggetto « Decreto n. -OMISSIS- del 28/04/2023 di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito codice Sisbon AR-1261 “Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli – Zona Cave” in Comune di Bucine (AR) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 D.lgs 152/06. MODIFICA per proroga termini diffida », comunicato a mezzo PEC alla Ricorrente in data 29.5.2023 con nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani”;

- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi inclusi: i) il Rapporto Istruttorio relativo al « Procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione del Sito identificato con codice Sisbon AR- 1261 “Impianto gestione rifiuti -OMISSIS-Bucine” nel Comune di Bucine ai sensi dell'art.244 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 Notificatore ex art. 244 comma 1 D.Lgs. 152/06: REGIONE TOSCANA » allegato al decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 28.4.2023;
ii) la nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR prot. n. 463379 del 29.11.2022 notificata alla Ricorrente in pari data a mezzo PEC avente ad oggetto «Sito AR-1261 denominato “-OMISSIS-srl – Bucine, Località Le Valli Zona Cave”. Legge 241/1990 e s.m.i. art. 7 e 8 – Comunicazione di avvio del procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito AR-1261 finalizzato alla contestuale adozione dell'ordinanza di cui all'art. 244 comma 2 D.Lgs. 152/2006 »;
iii) la Relazione Istruttoria e i relativi allegati, trasmessa unitamente alla predetta nota della Regione Toscana e notificata alla Ricorrente in pari data del 29 novembre 2022 a mezzo PEC, avente ad oggetto « Rif. Procedimento Penale -OMISSIS-Mod. 21 Procura della Repubblica presso Tribunale di Firenze. Direzione Distrettuale Antimafia. Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri Firenze, Procedimento per l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione del Sito identificato con codice Sisbon AR-1261 “Impianto gestione riiuti -OMISSIS-Bucine” nel Comune di Bucine ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 Notificatore ex art. 244 comma 1 D.Lgs. 152/06: Regione Toscana »;

- ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, e in particolare quelli lesivi menzionati nel prosieguo del presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.p.A. il 5 ottobre 2023:

annullamento e/o declaratoria di nullità, nei limiti dell'interesse della ricorrente:

- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 4 agosto 2023 avente ad oggetto « Sito AR-1261 “Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli – Zona Cave” in Comune di Bucine (AR), rimodulazione dei termini per adempimenti disposti dal decreto n. -OMISSIS- del 28.4.2023 come modificato dal decreto n. -OMISSIS- del 26/05/2023 » notificato a mezzo PEC in data 7.8.2023 dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR;

- della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR di notifica del decreto n. -OMISSIS- del 4.8.2023, trasmessa a mezzo PEC in data 7 agosto 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.p.A. il 4 dicembre 2023:

- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023 avente ad oggetto « Ufficio Comune bonifiche. Decreto n. -OMISSIS- del 28/04/2023 e relativi allegati di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito codice Sisbon AR-1261 ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all’art. 244 comma 2 D.Lgs. n. 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 28 quinquies L.R. n. 25/1998 », notificato a mezzo PEC in data 25 ottobre 2023 dalla Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR;

- della nota della Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR ricevuta a mezzo PEC in data 25 ottobre 2023, di trasmissione del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, e relativi allegati;

- di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, e in particolare quelli lesivi menzionati nel prosieguo del presente ricorso, ivi inclusi: a) la “Convenzione per la gestione associata delle funzioni, dei compiti e delle attività di cui all’art. 6 comma 1 bis, lettere c), d) ed e) della L.R. n.25/1998 mediante la costituzione di ufficio comune” sottoscritta in data 24/10/2023 tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, di estremi e tenore ignoti;
b) il Decreto n. -OMISSIS-del 1° dicembre 2023, adottato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Comune per l’esercizio associato delle funzioni delle province e della Città Metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinate, recante rimodulazione dei termini degli adempimenti disposti dal Decreto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, come modificato con i Decreti n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023 e n.-OMISSIS- del 04/08/2023 e relativa nota di trasmissione.

quanto al ricorso n. 687 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto Dirigenziale. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, adottato dal responsabile del Settore bonifiche e “siti orfani” Pnrr, Dott. Ing. A. R., denominato « Decreto di conclusione delle indagini finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientale del sito codice Sisbon AR 1261 », nella parte in cui, approvando il rapporto istruttorio ad esso allegato individua, tra i soggetti responsabili della potenziale contaminazione, -OMISSIS- spa e adotta nei suoi confronti, una diffida a presentare, entro 60 giorni, il piano di rimozione della fonte primaria di contaminazione costituita da rifiuti presenti sul sito AR-1261, intimando che tali attività abbiano inizio, comunque, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, e a presentare entro 30 giorni al Comune di Bucine il Piano di caratterizzazione del sito;

- nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo, ivi incluso il rapporto istruttorio approvato dal provvedimento, nonché il D.D n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023 di modifica dei termini della diffida, comunicato in data 1° giugno 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 4 ottobre 2023:

- del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 4 agosto 2023 adottato dal responsabile del Settore bonifiche e "siti orfani" Pnrr, Dott. Ing. A. R., avente ad oggetto la « rimodulazione dei termini per adempimenti disposti dal Decreto n. -OMISSIS- del 28.04.2023 », nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 4 dicembre 2023:

1. del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, pervenuto in -OMISSIS- il giorno successivo, adottato in nome e per conto della Provincia di Arezzo dal dirigente preposto all'Ufficio comune costituito in forza della convenzione stipulata tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo in data 24 ottobre 2023, Ing. A. R., denominato « Decreto n. -OMISSIS- del 28/04/2023 e relativi allegati di conclusione delle indagini finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientale del sito codice Sisbon AR 1261 ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 d. lgs n. 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell'art. 28 quinquies L.R. n. 25/1998 »,

nonché

2. del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, oggetto di successiva convalida, adottato dal responsabile del Settore bonifiche e “siti orfani” Pnrr, Ing. A. R., denominato «Decreto di conclusione delle indagini finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito codice Sisbon AR 1261», nella parte in cui, approvando il rapporto istruttorio ad esso allegato,

2.1. individua, tra i soggetti responsabili della potenziale contaminazione, -OMISSIS- S.p.a.

2.2. e adotta nei suoi confronti, una diffida

2.2.1. a presentare, entro 60 giorni, il piano di rimozione della fonte primaria di contaminazione costituita da rifiuti presenti sul sito AR-1261, intimando che tali attività abbiano inizio, comunque, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni;

2.2.2. e a presentare entro 30 giorni al Comune di Bucine il Piano di caratterizzazione del sito,

3. nonché del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-dell'1.12.2023, adottato dal “Responsabile dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città Metropolitana in materia di siti inquinati”, Ing. A. R., con il quale sono stati modificati i tempi di realizzazione delle attività ordinate con Decreto n. -OMISSIS-/2023, in parziale accoglimento di una richiesta formulata da -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 10 novembre 2023;

4. nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo che sia stato convalidato, ivi incluso il rapporto istruttorio approvato dal provvedimento, nonché il D.D n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023 di modifica dei termini della diffida, comunicato in data 1° giugno 2023;

5. del Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 4 agosto 2023, poi convalidato, adottato dal responsabile del Settore bonifiche e “siti orfani” Pnrr, Ing. A. R., avente ad oggetto la « rimodulazione dei termini per adempimenti disposti dal Decreto n. -OMISSIS- del 28.4.2023 », nonché, per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto, connesso o attuativo

nonché per l'annullamento o previa disapplicazione

6. della convenzione stipulata tra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo in data 24 ottobre 2023, avente ad oggetto la gestione associata delle funzioni e, ove esistenti, di ogni atto organizzativo regionale con il quale la Regione Toscana abbia individuato l'Ufficio comune per l'esercizio delle funzioni associate devolute alle Province dalla LRT n. 31/2023 nel Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana.

quanto al ricorso n. 727 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR della Regione Toscana, notificato alla ricorrente in data 28 aprile 2023, avente ad oggetto « decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito codice Sisbon AR-1261 ‘Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli – Zona Cave' in Comune di Bucine (AR) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 d.lgs. 152/2006 »;

- del suo allegato A, recante il “Rapporto Istruttorio”;

- nonché, per quanto possa occorrere, della « comunicazione di avvio del procedimento INTEGRATIVO per l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito AR-1261 » notificata alla ricorrente l'8 marzo 2023;

- del decreto n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023, notificato il 29 maggio successivo, con cui la Regione ha modificato il decreto n. -OMISSIS-/2023 limitatamente ai termini di ottemperanza della diffida;

- nonché di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.p.A. il 3 gennaio 2024:

- del Decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, depositato lo stesso giorno in giudizio e notificato alla ricorrente il 25 ottobre 2023, con cui il Dirigente della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, “responsabile dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati”, ha convalidato il decreto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR della Regione Toscana e tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, « facendo propri integralmente i contenuti degli stessi e di quanto ivi disposto e facendone salvi e conservandone gli effetti fin dall'origine insieme alla relativa procedura ed all'attività istruttoria complessivamente svolta ad essi presupposta, consequenziale o comunque connessa a seguito dello svolgimento del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione delle matrici ambientali del sito Sisbon AR – 1261 »;

- nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

quanto al ricorso n. 728 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “siti orfani” PNRR della Regione Toscana, notificato alla ricorrente in data 28 aprile 2023, avente ad oggetto: « decreto di conclusione delle indagini istruttorie finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito codice Sisbon AR-1261 ‘Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli – Zona Cave' in Comune di Bucine (AR) ed alla contestuale adozione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 2 d.lgs. 152/2006 »;

- del suo allegato A, recante il “Rapporto Istruttorio”;

- nonché, per quanto possa occorrere, della « comunicazione di avvio del procedimento INTEGRATIVO per l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione delle matrici ambientali del sito AR-1261 » notificata alla ricorrente l'8 marzo 2023;

- del decreto n. -OMISSIS- del 26 maggio 2023, notificato il 29 maggio successivo, con cui la Regione ha modificato il decreto n. -OMISSIS-/2023 limitatamente ai termini di ottemperanza della diffida;

- nonché di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.p.A. il 3 gennaio 2024:

- del Decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, depositato lo stesso giorno in giudizio e notificato alla ricorrente il 25 ottobre successivo, con cui il Dirigente della Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR, « responsabile dell'Ufficio Comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati », ha convalidato il decreto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023 della Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR della Regione Toscana e tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, « facendo propri integralmente i contenuti degli stessi e di quanto ivi disposto e facendone salvi e conservandone gli effetti fin dall'origine insieme alla relativa procedura ed all'attività istruttoria complessivamente svolta ad essi presupposta, consequenziale o comunque connessa a seguito dello svolgimento del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione delle matrici ambientali del sito Sisbon AR – 1261 »;

- nonché di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del -OMISSIS-S.p.A., del -OMISSIS-S.p.A. e della Provincia di Arezzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente causa ha ad oggetto il sito codice Sisbon Ar – 1261 « Impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in Località Le Valli - Zona Cave », situato in Comune di Bucine (AR), già gestito dalla società -OMISSIS-S.r.l. L’impianto, che in virtù dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 201 del 15 aprile 2013 poteva raccogliere varie tipologie di rifiuto, per un quantitativo totale di 100.000 ton/anno, poi ridotte (D.D. 45 del 18 marzo 2015) a 56.000, era autorizzato a svolgere operazioni di stoccaggio e di recupero di rifiuti non pericolosi, finalizzate alla relativa trasformazione in prodotti, ai sensi dell’art. 184- ter D. Lgs. 152/2006.

Il medesimo impianto, operativo fino al 2020, veniva sequestrato nel 2022.

1.1. All’esito di indagini ambientali svolte nell’ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia, -OMISSIS-, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale dei Carabinieri di Firenze aveva riscontrato nel suddetto sito il superamento dei limiti di legge, nelle matrici suolo superficiale e acque sotterranee, con riferimento ad alcune sostanze.

ARPAT, in data 29 giugno 2021, nell’ambito delle attività di campionamento condotte a supporto del Consulente tecnico del Pubblico Ministero e del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze, aveva in particolare accertato il superamento, nel suddetto sito:

- delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee di cui alla tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV D. Lgs. 152/2006, nel pozzo interno all’impianto -OMISSIS-e in un pozzo privato posto all’esterno dell’impianto di gestione rifiuti, per i parametri Idrocarburi totali e Boro nel primo e Idrocarburi totali, Boro, Solfati e Manganese nel secondo;

- delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per il suolo superficiale di cui all’allegato 5 Titolo V della parte Quarta D. Lgs 152/2006 - tab 1 colonna B (aree ad uso commerciale ed industriale) per i parametri Selenio e Zinco, oltre a superamenti dei limiti di cui alla tabella 1 colonna A (aree ad uso verde pubblico e privato e residenziale) in punti di campionamento esterni all’impianto per i parametri Idrocarburi, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Nichel, Rame, Selenio, Zinco.

2. Di tutto quanto sopra si dava dettagliatamente conto nel rapporto istruttorio redatto dalla Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore bonifiche e siti orfani PNRR, allegato al Decreto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, con il quale la medesima Amministrazione regionale procedeva all’individuazione dei soggetti responsabili dello stato di fatto accertato, e all’emissione, nei confronti delle società in tal modo indicate, del provvedimento di cui all’art. 244 comma 2 D. Lgs. 152/2006.

2.1. Più precisamente, con il succitato decreto la Regione dava atto che la conclusione delle indagini istruttorie aveva consentito di accertare, secondo il criterio del " più probabile che non ", il nesso causale tra le sostanze per le quali era stato riscontrato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle matrici ambientali, e i rifiuti conferiti da alcuni operatori economici nell’impianto -OMISSIS-S.r.l. di Bucine, individuando quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione del sito AR-1261 le società di seguito elencate.

In primo luogo, veniva indicata la responsabilità della -OMISSIS-S.r.l., con sede legale a -OMISSIS- in quanto, « pur essendo consapevole in forza dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Deliberazione Giunta Provinciale n. 201/2013 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 45/ EC 18/03/2015, del quantitativo massimo trattabile, pari a 200t/a, di rifiuti corrispondenti ai codici EER 060902, 100601, 100602, 100809, 100811, 101003 e delle operazioni (allegato C Parte IV D.lgs 152/06 R5 ed R13) che potevano essere svolte con dette tipologie di rifiuti, corrispondenti a quelle indicate alle lettere f) produzione di conglomerati cementizi [R5] e h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5], risulta aver accettato presso il proprio impianto notevoli quantitativi di rifiuti, codice EER 100601, che dati gli esiti del test di cessione accertati con il presente procedimento, sono risultati non idonei per essere gestiti per le operazioni di recupero indicate dall’autorizzazione rilasciata e dalla stessa ricondotte a quelle del D.M. 05/02/1998 allegato 1, punto 4.1.3 lettera h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] e in considerazione del fatto che le operazioni di cui alla lettera f) produzione di conglomerati cementizi [R5], non potevano essere svolte presso l’impianto -OMISSIS-S.r.l. di Bucine in quanto, se pur ricomprese nel provvedimento di autorizzazione, l’impianto di recupero rifiuti non risulta aver prodotto detti conglomerati cementizi;
risulta inoltre avere accettato rifiuti con caratteristiche di pericolosità e in grado di cedere sostanze nocive per l’ambiente e la salute e di avere eseguito, in assenza di autorizzazione e con materiale risultato contaminato e in grado di rilasciare sostanze inquinanti, modifiche morfologiche in una parte dell’area occupata dall’impianto che hanno portato ad un apprezzabile innalzamento delle originarie quote del sito. Gli accertamenti tecnico amministrativi condotti hanno inoltre evidenziato il sistematico trasferimento di materiali aggregati riciclati non legati, definiti 0-30 fine, contenenti KEU (rifiuto che esita dai processi di depurazione dell’impianto -OMISSIS-di -OMISSIS-), dall’impianto di recupero rifiuti di Pontedera a quello di Bucine, entrambi gestiti dalla società -OMISSIS-S.r.l., materiali conferiti all’impianto di Bucine per, la dichiarata, produzione di conglomerati cementizi, produzione che non risulta essere mai stata condotta presso detto impianto e che si ritiene possano essere stati utilizzati anche per le modifiche morfologiche realizzate nel sito dato che, il test di cessione sui campioni di materiale di riporto rinvenuto e sui campioni di top soil prelevati da Arpat nel corso degli accertamenti del 29/06/2021, ha evidenziato la cessione per vari parametri tra i quali Cromo, Cromo VI e Antimonio, parametri che caratterizzano e sono chimicamente affini al rifiuto KEU;
Per questo -OMISSIS-srl deve rispondere agli interventi di rimozione della fonte primaria di contaminazione costituita dai rifiuti presenti sul sito AR-1261, rifiuti che se sottoposti ad analisi di cui all'allegato 3 del D.M del 98 rilasciano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge e che quindi possono produrre un pericolo per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, alla caratterizzazione del sito e a provvedere alle conseguenti attività di cui alla parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06
».

Altro soggetto responsabile era identificato dal decreto -OMISSIS-/2023 nella società -OMISSIS-S.p.A. di -OMISSIS-: « per aver conferito le scorie residue prodotte dal proprio reparto fusione all’impianto -OMISSIS-S.r.l. di Bucine, impianto di cui la conferente detentrice dei rifiuti conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, il tipo di autorizzazione e le relative modalità di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti nonché i processi di trattamento eseguiti per le finalità dell'attività. Il rifiuto conferito, indipendentemente dalla sua codifica (attribuzione del codice EER) non poteva essere conferito all’impianto di recupero -OMISSIS-S.r.l. perché, se sottoposto al test di cessione, non rispettava i limiti imposti dalla normativa per essere impiegato nell'attività di recupero per le quali la ditta era autorizzata, corrispondenti a quelle indicate alle lettere f) produzione di conglomerati cementizi [R5] e h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] di cui al D.M. 05/02/1998 allegato 1 sub allegato 1 4.1.3 cui l’autorizzazione in possesso della società -OMISSIS-S.r.l. riconduce le operazioni R5 di cui all’allegato C Parte IV D.lgs 152/06 mentre le operazioni finalizzate alla produzione di conglomerati cementizi, pur comprese nell’autorizzazione, non venivano eseguite dalla società -OMISSIS-srl;
pertanto -OMISSIS-S.p.A. in qualità di produttore del rifiuto doveva, secondo i disposti dell’art.188 del D. Lgs 152/06, sincerarsi di inviare il rifiuto ad impianto autorizzato la cui attività consentisse la corretta gestione del rifiuto stesso al fine di non arrecare danni alla salute e l'ambiente. Invece -OMISSIS-S.p.A., omettendo di svolgere l'azione dovuta per legge al produttore, ha concorso con il gestore dell'impianto alla gestione illecita del rifiuto che ha portato alla produzione di un materiale aggregato riciclato capace di cedere inquinanti nell'ambiente e quindi capace di produrre pericolo per le matrici ambientali definite dall’art. 240 lettera a) del D.lgs 152/06. Infatti i parametri per i quali sono stati rilevati superamenti nell’eluato del rifiuto riconducibile a -OMISSIS-S.p.A., contenuto nello scarrabile - Floruri, Arsenico, Cromo, Mercurio, Antimonio, Selenio, Boro e Zinco - sono stati rilevati anche nel test di cessione condotto sui campioni di materiale prelevati dalla trincea CB1 realizzata in corrispondenza dell’area oggetto della modifica morfologica realizzata da -OMISSIS-srl in assenza di autorizzazione, i cui esiti analitici hanno evidenziato la cessione per i parametri Arsenico, Cromo totale, Boro, Rame, Selenio, Vanadio, COD, Cloruri, Floruri e Solfati, e rilevabili anche dal test di cessione eseguito sui n. 4 campioni (LB1, LB2, LB3 e LB4) di top soil prelevati da Arpat in data 29/06/2021, che restituisce un quadro di elevata capacità di rilascio di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali quali Cromo, Cromo VI, Selenio, Solfati;
Boro, Antimonio, Nichel, Rame superamenti riscontrati anche nella matrice acque sotterranee per alcuni parametri quali il Boro e Solfati;
Per questo -OMISSIS-SpA deve rispondere, in quanto corresponsabile con -OMISSIS-srl, agli interventi di rimozione della fonte primaria di contaminazione costituita dai rifiuti presenti sul sito AR-1261, rifiuti che se sottoposto ad analisi di cui all'allegato 3 del D.M del 98 rilasciano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge e che quindi possono produrre un pericolo per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, alla caratterizzazione del sito e a provvedere alle conseguenti attività di cui alla parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06
».

Anche la società -OMISSIS- S.p.a., con sede in Badia al Pino (AR), era indicata quale soggetto responsabile della contaminazione « per aver conferito all’impianto -OMISSIS-S.r.l. di Bucine le scorie prodotte dal reparto – Settore C - trattamenti pirometallurgici, fusione ceneri, macinazione e flottazione scoria, impianto di cui la conferente detentrice dei rifiuti conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, il tipo di autorizzazione e le relative modalità di trattamento e recupero dei rifiuti nonché i processi di trattamento eseguiti per le finalità dell'attività. Il rifiuto conferito, indipendentemente dalla sua codifica (attribuzione del codice EER) non poteva essere conferito all’impianto di recupero -OMISSIS-srl perché, se sottoposto al test di cessione, non rispettava i limiti imposti dalla normativa per essere impiegato nell'attività di recupero per le quali la ditta era autorizzata, corrispondenti a quelle indicate alle lettere f) produzione di conglomerati cementizi [R5] e h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] di cui al D.M. 05/02/1998 allegato 1 sub allegato 1 4.1.3 cui l’autorizzazione in possesso della società -OMISSIS-srl riconduce le operazioni R5 di cui all’allegato C Parte IV D. Lgs. 152/06 mentre le operazioni finalizzate alla produzione di conglomerati cementizi, pur comprese nell’autorizzazione, non venivano eseguite dalla società -OMISSIS-srl;
pertanto -OMISSIS- S.p.A. in qualità di produttore del rifiuto doveva, secondo i disposti dell’art.188 del D. Lgs 152/06, sincerarsi di inviare il rifiuto ad impianto autorizzato la cui attività consentisse la corretta gestione del rifiuto stesso al fine di non arrecare danni alla salute e l'ambiente. Invece -OMISSIS- S.p.A., omettendo di svolgere l'azione dovuta per legge al produttore, ha concorso con il gestore dell'impianto alla gestione illecita del rifiuto che ha portato alla produzione di un materiale aggregato riciclato capace di cedere inquinanti nell'ambiente e quindi capace di produrre pericolo per le matrici ambientali definite dall’art. 240 lettera a) del D.lgs 152/06. Infatti i parametri per i quali sono stati rilevati superamenti nell’eluato del rifiuto riconducibile a -OMISSIS- S.p.A., Residuo Baia, Cumulo 30mc e Cumulo 7) - Arsenico, Cromo, Cromo VI, Mercurio, Antimonio, Selenio, Boro e Zinco - sono stati rilevati anche nel test di cessione condotto sui campioni di materiale prelevati dalla trincea CB1 realizzata in corrispondenza dell’area oggetto della modifica morfologica realizzata da -OMISSIS-srl in assenza di autorizzazione, i cui esiti analitici hanno evidenziato la cessione per i parametri Arsenico, Cromo totale, Boro, Rame, Selenio, Vanadio, COD, Cloruri, Floruri e Solfati, e rilevabili anche dal test di cessione eseguito sui n. 4 campioni (LB1, LB2, LB3 e LB4) di top soil prelevati da Arpat in data 29/06/2021, che restituisce un quadro di elevata capacità di rilascio di sostanze potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali quali Cromo, Cromo VI, Selenio, Solfati;
Boro, Antimonio, Nichel, Rame superamenti riscontrati anche nella matrice acque sotterranee per alcuni parametri quali il Boro e Solfati;
Per questo

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