TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-04-16, n. 201301980
Ordinanza collegiale
27 novembre 2012
Sentenza
16 aprile 2013
Ordinanza collegiale
25 luglio 2012
Ordinanza collegiale
5 dicembre 2013
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Testo completo
N. 01980/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2011, proposto da:
M E D S, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e presso la stessa per legge domiciliata in Napoli, in Via Diaz, n. 11; Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
per l'ottemperanza l’esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 11190/2009 emessa dal Tribunale Civile di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza n. 11190/2009, il Tribunale Civile di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, condannava l’Amministrazione “alla considerazione, ai fini giuridici ed economici, del servizio di ruolo non prestato dal 1968 al 1973, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 14.4.1994 n. 297 e delle norme da esso richiamate, e con la condanna dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania alla ricostruzione della carriera di essa istante sulla base anche del predetto servizio pre-ruolo”.
Parte ricorrente, per ottenere l’esecuzione della sentenza indicata, notificava al medesimo Comune un atto diffida, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni.
Successivamente, lamentando la non intervenuta ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto al presente T.A.R. di voler disporre l’esecuzione della sentenza indicata, nominando a tal fine un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, depositando documentazione.
L’adito T.A.R. con le ordinanze istruttorie n. 3598/2012 e n. 4819/2012 chiedeva chiarimenti all’Amministrazione scolastica, in ordine a quanto posto in essere al fine di ottemperare il