TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-12-10, n. 201401525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-12-10, n. 201401525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401525
Data del deposito : 10 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00583/2008 REG.RIC.

N. 01525/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00583/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 583 del 2008, proposto da A.T. Security s.r.l., in qualità di società incorporante per fusione la DO RR Sicurezza s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti DO Loiodice e Tommaso di Gioia, con domicilio eletto presso l’avv. Tommaso di Gioia in Bari, via Argiro, 135;



contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Nicola Punzi, Antonio Lisanti e Gaetano De Ruvo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;



nei confronti di

Securpol s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Fasano, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A;
La Securpol s.r.l.;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione n. 13 del 6.2.2008 di aggiudicazione definitiva in favore della Securpol s.r.l. del servizio di vigilanza armata fissa, di vigilanza ispettiva interna ed esterna con punzonatura ad orologio e di teleradioallarme, presso la sede INPS di Bari per il periodo 1.3.2008 - 28.2.2011;

- della comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 0000756, anticipata via fax in data 13.2.2008;

- del presupposto provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore della Securpol s.r.l. di cui al verbale di gara del 22.11.2007;

- ove necessario, degli atti citati nel ricorso, ivi compresa l’autorizzazione prefettizia prot. n. 2046/16A/o.p. I° bis del 18.1.2007;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Securpol s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Tommaso di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

L’INPS, Direzione Regionale per la Puglia con determinazione n. 114/2007 bandiva un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di vigilanza armata fissa, di vigilanza ispettiva interna ed esterna con punzonatura ad orologio e di teleradioallarme bidirezionale con intervento presso gli stabili strumentali dell’INPS di Bari.

A tale procedura partecipavano la DO RR Sicurezza s.r.l., le imprese Ivri s.p.a., Securpol s.r.l., Ist. Vig. Metrogiornoenotte s.r.l. e l’ATI Faro s.r.l. - La Notturna s.r.l.

In data 22.11.2007 la Commissione di gara procedeva all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione richiesta dal bando di gara.

La Commissione rilevava, tuttavia, che nella documentazione della Securpol s.r.l. era presente un atto di cessione di ramo d’azienda dalla società “La Securpol s.r.l.” alla società “Securpol s.r.l.”, datato 24.11.2006 (con efficacia a partire dal 1° dicembre 2006).

In precedenza la sig.ra UI IO, in qualità di amministratore delegato de “La Securpol s.r.l.”, aveva presentato in data 2.2.2004 istanza alla Prefettura di Bari per la voltura dell’autorizzazione alla gestione dell’istituto di vigilanza da “La Securpol s.r.l.” alla società Securpol s.r.l.” di cui la stessa era parimenti amministratore delegato.

La Prefettura di Bari con provvedimento prot. n. 120/16A/o.p. I° bis del 22.3.2004 aveva autorizzato la sig.ra IO UI alla suddetta voltura “a condizione che la stessa proceda alla cessione d’azienda o al conferimento di ramo d’azienda nella nuova società costituita, al fine di rispettare gli impegni e gli obblighi assunti dalla società “La Securpol” nella gestione dell’attività di vigilanza in questa provincia. In mancanza della cessione di azienda o di ramo d’azienda, si procederà alla revoca della suddetta autorizzazione.”

In data 24.11.2006 “La Securpol s.r.l.” cedeva alla “Securpol s.r.l.” il proprio ramo d’azienda.

Con atto prot. n. 2046/16A/o.p. I° bis del 18.1.2007 la sig.ra IO UI, in qualità di amministratore delegato della “Securpol s.r.l.”, veniva autorizzata alla prosecuzione dell’attività di vigilanza.

In ragione della detta cessione di ramo d’azienda, quindi, la società “Securpol s.r.l.” subentrava in tutti i contratti stipulati da “La Securpol s.r.l.” ed in tutti i rapporti di lavoro e dichiarava, nella documentazione depositata nella procedura di gara per cui è causa, “la continuità dell’attività di vigilanza privata, dei contratti, dei rapporti di lavoro e di quelli economico/finanziari dalla società “La Serupol s.r.l.” alla società “Securpol s.r.l.” del ramo d’azienda ceduto”.

La Commissione di gara riteneva, quindi, che i requisiti di capacità economica e finanziaria posseduti da “La Securpol s.r.l.” e richiesti dal bando di gara al punto 8 lett. f) e g) fossero trasferiti in capo alla “Securpol s.r.l.”.

La stazione appaltante, pertanto, ammetteva alla gara la “Securpol s.r.l.” e procedeva alla apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Rilevato che le offerte economiche presentate dalle cinque imprese partecipanti alla gara erano di pari importo ( i.e. €. 794.701,55), in quanto corrispondenti al massimo ribasso percentuale consentito, veniva effettuato il sorteggio tra i cinque istituti partecipanti alla procedura di gara.

All’esito del sorteggio avvenuto in data 22.11.2007 veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta “Securpol s.r.l.”.

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione procedeva alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’impresa “Secupol”.

L’INPS rilevava, però, che l’istituto di vigilanza “La Securpol s.r.l.” (cedente del ramo d’azienda) aveva un debito per irregolarità contributive pari ad €. 135.400,00, come risultava dalla cartella esattoriale n. 059/2006/00358970/69 iscritta a ruolo e non oggetto di opposizione.

Con nota prot. n. 5681 del 7.12.2007 l’Amministrazione chiedeva chiarimenti “in ordine alla documentazione esibita in sede di gara, chiedendo in particolare copia autentica dei contratti relativi alle analoghe forniture e copia autentica delle scritture contabili della ditta La Securpol s.r.l., onde poter valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2560 comma 2 c.c., in virtù del quale nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” (cfr. pag. 2 della determinazione n. 13 del 6.2.2008).

“Securpol s.r.l.” dichiarava di non essere in possesso delle scritture contabili de “La Securpol s.r.l.”.

L’INPS effettuava, pertanto, in data 31.1.2008 un accesso ispettivo presso la sede de “La Securpol s.r.l.” e dalla visione delle scritture contabili obbligatorie emergeva che i debiti contributivi non erano stati iscritti nelle scritture contabili.

Ad avviso dell’INPS “Securpol s.r.l.” aveva acquisito dalla citata impresa (“La Securpol s.r.l.”) tutti i beni materiali, i contratti di fornitura, il parco autovetture, etc. a fronte del pagamento di €. 5.780,00 (come risulta dal contratto di cessione di ramo d’azienda), ma non i debiti contributivi pregressi.

In considerazione di tanto l’INPS riteneva di dover aggiudicare in via definitiva (con la gravata determina n. 13 del 6.2.2008) la gara de qua in favore dell’istituto di vigilanza “Securpol s.r.l.”.

L’odierna ricorrente DO RR s.r.l. (cui subentrava a seguito di incorporazione per fusione l’A.T. Security s.r.l.) contestava con l’atto introduttivo del presente giudizio l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata “Securpol s.r.l.” e gli altri atti e verbali in epigrafe indicati.

Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:

1) violazione di legge; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erroneità della motivazione; contraddittorietà manifesta; irragionevolezza ed illogicità manifesta; perplessità: la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere dalla procedura di gara l’aggiudicataria “Securpol s.r.l.” in quanto la stessa, nell’acquisire il ramo d’azienda de “La Securpol s.r.l.”, deve rispondere dei debiti pregressi, a prescindere dalla mancata annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, essendo detti debiti direttamente riferibili ai contratti ceduti; l’Amministrazione non avrebbe considerato che l’autorizzazione

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