TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301029
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 01029/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00255/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da G B M, rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore e A - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

per l’annullamento

-a) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 110 2022 90002958 80/000 dell’importo di euro 63.552,83, inviata al ricorrente a mezzo pec il 10.2.2022, in riferimento alla cartella di pagamento n. 11020080065495014000, avente ad oggetto “ Prelievo sup. latte di vacca ” per il periodo 2007/08;

-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresa (se esistente) la cartella di pagamento n. 11020080065495014000, avente ad oggetto “ Prelievo sup. latte di vacca ” per il periodo 2007/08.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di A - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il sig. G B M, in proprio e in qualità dell’omonima azienda agricola ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 110 2022 90002958 80/000, notificata a mezzo pec in data 10.02.2022, in riferimento alla cartella di pagamento n. 11020080065495014000, avente a oggetto “ Prelievo sup. latte di vacca” per il periodo 2007/2008, nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, ivi compresa la cartella di pagamento n. 11020080065495014000, avente a oggetto “ Prelievo sup. latte di vacca” per il periodo 2007/2008.

2. A supporto del proprio ricorso, il sig. Mottura ha esposto una pluralità di motivi, così rubricati:

“I. Violazione dei principi di divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del d.p.r. 600/1973 e di cui agli artt. 474 e ss. c.p.c. e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 25, 49 e 50 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602;
agli artt. 475 e 477 c.p.c.;
ed agli artt. 21-bis, 21-ter, 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Nullità dell’atto di intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica dell’eventuale cartella presupposta. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.

II. Illegittimità propria e derivata. Violazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.

III. Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art.

8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.

IV. Illegittimità propria e derivata. Violazione dell’art.

8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.

V. Illegittimità propria e derivata. Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione di legge in relazione all’art. 8 del reg. CE 1392/2001 ed all’art. 15 del reg. CE 595/2004. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.

VI. Violazione di legge in relazione agli artt.

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