TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202200861
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 00861/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2021, proposto da:
A S, rappresentata e difesa dall’avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Alagon n. 1;
contro
il Comune di G, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di D O, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 29 del 14 maggio 2021, notificata via PEC in pari data, con la quale il Sindaco di G ha ordinato ad A “ con effetto immediato dalla notifica della presente, a porre in atto tutti gli interventi necessari al ripristino in piena efficienza della condotta fognaria in argomento al fine di ristabilire le condizioni igienico sanitarie all'interno dell'immobile di proprietà della signora D O, sito nella Via Velio Spano 56 (N.C.T. Foglio 517, particella 2725);
di valutare anche congiuntamente con il Comune la realizzazione di una nuova condotta fognaria secondo una soluzione alternativa del tracciato ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza n. 29 del 14 maggio 2021, notificata via PEC in pari data, il Sindaco di G, sollecitato dalla proprietaria di un immobile sito nel territorio comunale e attraversato da un pezzo della rete fognaria pubblica, dopo aver rilevato:
- che sull’area di proprietà privata, distinta al N.C.T. al foglio 517, particella 2725, risultava edificato, al civico n. 56 della Via Velio Spano, a seguito di rilascio di titolo abilitativo edilizio, un fabbricato residenziale nel quale - al piano seminterrato - insisteva un tratto di fognatura pubblica interrata (preesistente all’edificazione), sulla quale risultava costituita una servitù di passaggio;
- che il corretto funzionamento del predetto sistema fognario veniva compromesso in particolari condizioni di esercizio, provocando il rigurgito con conseguente dispersione accidentale di acqua putrida e di liquido maleodorante all’interno dell’edificio,
riteneva necessario provvedere urgentemente in merito al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari segnalati dalla proprietaria dell’immobile, odierna controinteressata, ponendo in essere le opere e gli interventi necessari al risanamento del tratto di fognatura pubblica al fine di consentire un corretto smaltimento delle acque nere.
2. A tal fine – col provvedimento impugnato - ordinava alla ricorrente A S, quale gestore del servizio pubblico di acquedotto fognatura e depurazione, di porre in atto tutti gli interventi necessari al ripristino in piena efficienza della condotta fognaria in argomento al fine di ristabilire le condizioni igienico sanitarie all’interno dell’immobile sito nella Via Velio Spano n. 56.
3. Avverso tale ordinanza A presentava al Comune di G - in data 8 giugno 2021 - istanza di autotutela evidenziando talune criticità poste a fondamento dell’ordinanza sindacale n. 29/2021, individuate nel fatto che il Comune aveva autonomamente deciso di riversare nella condotta fognaria in questione anche le acque meteoriche (“bianche”) provenienti dalle caditoie stradali e dalle superficie impermeabili (cortili, tetti, ecc.), con conseguente massiccio innalzamento del livello dell’acqua che, in caso di sensibili precipitazioni, non era in grado di defluire regolarmente nella condotta fognaria in quanto progettata e costruita dal Comune con caratteristiche idonee allo smaltimento delle sole (e ben più limitate) acque nere.
4. L’istanza di autotutela non otteneva favorevole riscontro sicché A ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
1) Violazione e/o