TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2015-10-26, n. 201504592
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N. 04592/2015 REG.PROV.CAU.
N. 11047/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11047 del 2015, proposto da:
G D B, rappresentata e difesa dagli avv. F S, F L, S F, C C, con domicilio eletto presso F S in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
R F B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – mancata ammissione agli orali - sessione 2014 - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente ex art. 55 c. 10 del C.p.a. attraverso la sollecita fissazione del merito del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio della presente fase cautelare, sussistendone giusti motivi, alla luce del contenuto della presente decisione;