TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-06-19, n. 201406522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-06-19, n. 201406522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201406522
Data del deposito : 19 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08654/2013 REG.RIC.

N. 06522/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08654/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8654 del 2013, proposto da:
G S D M, L S D M, F S D M, M S D M, rappresentati e difesi dagli avv.ti L D C e S T, con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via del Gesu', 62, presso lo studio dell’avv. L V;

contro

Il Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato costituito dal decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma nel giudizio n. 56859/2009 R.G.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., gli odierni esponenti rappresentano che con decreto depositato in data 5 luglio 2012, emesso in favore dei ricorrenti nell’ambito del procedimento R.G.N. n. 56859 del 2009, la Corte di appello di Roma - Sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascuno di essi la somma di € 13.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, a titolo di equo indennizzo, ha condannato inoltre il Ministero alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.320,00.

2. Il suddetto decreto è stato notificato con formula esecutiva al Ministero della Giustizia in data 7 dicembre 2012, ma l’amministrazione intimata ha omesso ometteva di provvedere all'adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra.

3. La parte ricorrente chiede pertanto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, l'adito giudice amministrativo:

- ordini al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione del predetto decreto;

- disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta, con aggravio di spese per l’ente inadempiente;
no astrainte

- condanni l'amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del legale antistatario;

4. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

5. Alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con riferimento alla domanda di ottemperanza del decreto reso nel procedimento n. 56859 del 2009, si constata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, il provvedimento giudiziale suindicato – depositato in data 5 luglio 2012, notificato al Ministero il 7 dicembre 2012 e non impugnato, come certificato in data 17 giugno 2013, e pertanto passato in giudicato - non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

2. Va dunque disposto l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame, disponendo, per l’effetto, che il Ministero della Giustizia, nella persona del legale rappresentante p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello di Roma Sezione Equa Riparazione, depositato in data 5 dicembre 2012, provvedendo alla corresponsione:

- dell'importo, di € 13.000,00, a titolo di equo indennizzo, in favore di ciascun ricorrente;

- degli interessi legali sulla somma suddetta dalla data della domanda;

- della complessiva somma di € 1.320,00 a titolo di refusione delle spese processuali

3. Ove a tanto la suindicata Autorità non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del legale antistatario.

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