TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-03-01, n. 202303485
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 03485/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Maria Toscano, Maria Scarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Curatela del fallimento -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della comunicazione di inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, datata e firmata in data 8 marzo 2022, FASC. -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in pari data, per le parti di interesse e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di annotazione numero 82281 del 16 novembre 2021, nonché, di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti istruttori, ivi espressamente includendo ove occorra e per le parti di interesse, la segnalazione ad ANAC, proveniente da ANAS s.p.a. con nota -OMISSIS- del 15 settembre 2021, già acquisita al protocollo ANAC con il numero -OMISSIS-, asseritamente attinente la risoluzione del “Contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale della -OMISSIS-, -OMISSIS-, in regime di accordo quadro quadriennale ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016”, già stipulato con l'-OMISSIS- -OMISSIS-. s.r.l. e, in generale, ogni altra comunicazione da ANAS ad ANAC, allo stato non conosciuta, attinente le risoluzioni dello stesso contratto di appalto e dei relativi contratti applicativi, a causa del lamentato ritardo ed inadempimento nell'esecuzione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 marzo 2022 e depositato il successivo 13 marzo, la società -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della comunicazione di inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dell’8 febbraio 2022, nonché della relativa comunicazione di avvio del procedimento di annotazione numero 82281 del 16 novembre 2021.
2. In fatto espone che le due società -OMISSIS- e -OMISSIS- sono risultate aggiudicatarie della gara già bandita dall’ANAS s.p.a., con bando denominato DG 46/17, pubblicato il 22 dicembre 2017, avente ad oggetto la realizzazione di lavori in regime di Accordo Quadro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale – -OMISSIS-.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, -OMISSIS- si sono costituite in ATI, con atto stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
L’atto costitutivo, prevede un ATI di tipo verticale, e le rispettive quote sono distribuite per il 51% dell’importo totale di aggiudicazione appalto, per la categoria “OG3”, in capo alla società -OMISSIS-, e per il restante 49%, per la categoria “OS21”, in capo alla società -OMISSIS-.
-OMISSIS- s.r.l., nel ruolo di capogruppo mandataria, ha stipulato con ANAS, l’accordo quadro del 18 ottobre 2018.
In esecuzione di tale accordo quadro, ANAS e -OMISSIS- hanno stipulato più contratti applicativi, dei quali in particolare:
a) i contratti applicativi numeri 1 e 3, i quali prevedevano sia opere di categoria “OG3” (da eseguire da parte di -OMISSIS- s.r.l.), sia opere di categoria “OS21” (da eseguire da parte di -OMISSIS- s.r.l.);
b) i contratti applicativi numeri 2 e 4 che prevedevano esclusivamente opere rientranti nella categoria “OG3” e, conseguentemente, stipulati dalla sola -OMISSIS- in proprio, in quanto aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori esclusivamente da parte della stessa -OMISSIS- s.r.l.
2.1. Quanto ai contratti applicativi numeri 1 e 3 (che, si ricorda, vedevano le due imprese in A.T.I. operare ciascuna per le proprie lavorazioni – OG3 e OS21) la ricorrente espone come la loro esecuzione abbia dato luogo ad un complesso contenzioso avente ad oggetto la distribuzione dei proventi dei lavori tra le due società, contenzioso poi conclusosi con un accordo transattivo, stipulato fra le due società in data 19 giugno 2019.
Purtroppo, l’atto transattivo è stato adempiuto da -OMISSIS-, ma non da -OMISSIS- che ha continuato ad incamerare il 30 % dei proventi.
La ricorrente sottolinea, in merito a tali contratti applicativi numeri 1 e 3, gli unici in cui è coinvolta -OMISSIS- s.r.l., che la stessa ha regolarmente eseguito tutte le proprie lavorazioni, allegando in atti le relative dichiarazioni di regolare esecuzione dei lavori, rappresentando, tuttavia, che per tali lavori è stata pagata solo per la minor cifra di € 600.000,00, a fronte di una fattura pari ad € 877.312,33 (fattura n. 12PA del 30 luglio 2019).
2.2. Con riguardo all’esecuzione dei contratti applicativi numeri 2 e 4, -OMISSIS- rappresenta come sia stata sostanzialmente tenuta all’oscuro dell’esecuzione delle relative lavorazioni, dovendo, le stesse, essere eseguite esclusivamente da -OMISSIS- s.r.l. con riguardo alla categoria “OG3”.
-OMISSIS-, infatti, con riferimento a tali esecuzioni, si è resa talmente inadempiente da spingere ANAS a risolvere i contratti applicativi e, a cascata, anche l’intero accordo quadro, come da note Anas:
a) del 23 luglio 2021, di risoluzione del contratto applicativo n. 2 rep. CT/PA 8, e di escussione della cauzione definitiva presentata con Polizza n. 1001326645;
b) del 28 luglio 2021, di risoluzione del contratto applicativo n. 4 Rep. CT/PA 10 del 29.01.2019, e di incameramento della cauzione definitiva.
Di tali risoluzioni -OMISSIS- s.r.l. non ha mai avuto alcuna notizia, in quanto i relativi contratti applicativi sono stati sottoscritti esclusivamente da -OMISSIS- e da questa dovevano essere eseguiti, senza alcun intervento da parte di -OMISSIS- s.r.l.
Per ciò che rileva, pertanto, -OMISSIS- si è vista costretta a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c., al dichiarato fine di vedere inibito l’incameramento delle polizze preteso