TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2020-02-05, n. 202001510

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2020-02-05, n. 202001510
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001510
Data del deposito : 5 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2020

N. 01510/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13966/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13966 del 2019, proposto da
Transnational Limousines Prevozi D.O.O., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dell'Oro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Ufficio Provinciale di Roma Sud nei confronti dell’istanza dell’1.8.2019 presentata dalla Transnational Limousines Prevozi d.o.o. per l’immatricolazione in Italia di veicolo ad uso noleggio con conducente e per il suo conseguente annullamento;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Transnational Limousines Prevozi d.o.o. (anche “TLP”) dichiara di essere una società slovena, autorizzata in Slovenia ad esercitare il servizio di noleggio auto con conducente (anche “NCC”).

La stessa società premette:

- di aver aperto una sede secondaria in Roma e di aver assunto alle proprie dipendenze autisti iscritti in Italia al ruolo dei conducenti, al fine di poter esercitare l’attività nella capitale;

- di aver acquisito l’usufrutto di una autovettura immatricolata in Italia - già adibita in precedenza al servizio NCC - e di aver chiesto al Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Ufficio Provinciale di Roma Sud, tramite una società di consulenza, in data 1.8.2019, l’immatricolazione di detto veicolo ad uso NCC per svolgere tale attività in Roma;

- che a seguito di tale istanza di immatricolazione il Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Ufficio Provinciale di Roma Sud non avrebbe adottato alcun provvedimento espresso;

- che con pec del 19.9.2019 la ricorrente ha invitato il predetto Ufficio a provvedere sulla suindicata istanza, chiarendo che, in forza del diritto di stabilimento ex artt. 49 ss. TFUE, la TLP avrebbe diritto ad immatricolare il veicolo quale società autorizzata in Slovenia a svolgere il servizio NCC, tramite la propria sede secondaria in Roma.

L’Amministrazione, però, non ha adottato alcun provvedimento.

Tutto ciò premesso, TLP chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Ufficio Provinciale di Roma Sud nei confronti dell’istanza dell’1.8.2019 per l’immatricolazione in Italia di un autoveicolo ad uso noleggio con conducente e il suo conseguente annullamento nonché per la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni.

Sostiene che il silenzio opposto dall’Amministrazione al riguardo sarebbe illegittimo per Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, L. 241/1990art. 93 Codice della Strada) – Contrasto con il diritto dell’Unione europea (artt. 49 TFUE, art. 3, par. 3 e art. 4, par. 3 Trattato UE nonché artt. 101 e 102 TFUE).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio depositando una relazione del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale Territoriale del Centro Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma in cui si afferma che, in relazione alla pratica in oggetto, era stata riscontrata l’assenza, nella documentazione presentata, della copia della “licenza comunale di esercizio” (art. 85/3 del C.d.S.), per cui in assenza dei presupposti necessari l’ufficio avrebbe restituito la documentazione allo studio di consulenza incaricato dalla ricorrente (agenzia SIRIO di Fiumicino) comunicando verbalmente, secondo una prassi consolidata e diffusa, le motivazioni poste a sostegno del rigetto.

Alla Camera di consiglio del 15 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

1. Rileva il Collegio che il procedimento in esame avente ad oggetto una richiesta di aggiornamento della carta di circolazione per il cambio di intestazione dell’autoveicolo adibito a noleggio con conducente rientra nel più vasto genere dei procedimenti amministrativi regolati dalla legge n. 241 del 1990, per cui il silenzio o meglio, nel caso di specie, la condotta tenuta dall'Amministrazione intimata contrasta con la previsione generale dell'art. 2 legge citata, che impone l'adozione di un provvedimento espresso quando il procedimento consegua obbligatoriamente all'istanza dell'interessato.

2. Nel caso in esame va sottolineato che, a fronte della richiesta della ricorrente, non risulta ancora intervenuto l’atto conclusivo del procedimento avviato, per il quale allo stato risulta soltanto la restituzione della documentazione allo studio di consulenza con una mera comunicazione verbale, come tale inidonea, nella vicenda in esame, ad assumere i caratteri del provvedimento amministrativo di rigetto.

3. In senso contrario non vale nemmeno l’annotazione presente sulla pagina retrostante dell’istanza restituita alla TLP circa la presumibile assenza di alcuni documenti nemmeno adeguatamente precisati (cfr. allegato 2 della ricorrente), né il riferimento alla riscontrata l’assenza, tra la documentazione presentata, di copia della “licenza comunale di esercizio” (art. 85/3 del C.d.S.), di cui l’amministrazione riferisce solo nella relazione deposita in giudizio, ma che non risulta essere stata riprodotta quale motivazione del diniego in un provvedimento espresso da adottare ex art. 2 della legge n. 241/1990.

Non si evince, dunque, alcuna ragione di carattere endoprocedimentale o carenza documentale idonea a giustificare il protrarsi nella definizione formale dell'istanza, né a tal fine rilevano eventuali prassi organizzative consolidate e diffuse inerenti lo svolgimento delle pratiche in questione.

4. Ricorrono, dunque, tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento, con la conseguenza che deve essere ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale Territoriale del Centro Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la novità e peculiarità della controversia.

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