TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2010-10-06, n. 201001236
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01236/2010 REG.DEC.
N. 00299/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2003, proposto da:
Tim Spa Telecom Italia Mobile in persona del legale rappresentante p.t. avv. A A, rappresentato e difeso dagli avv. C C, R F, M S, con domicilio eletto presso R F Avv. in Campobasso, corso Mazzini, N. 101;
contro
Agenzia Reg.Le Protezione Ambientale-A.R.P.A. Molise, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso S C in Campobasso, via Umberto I, N. 43;Comune di Campobasso (Cb), rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C Avv. in Campobasso, P.Sso Amm.Ne Comunale;
per l'annullamento
dei pareri dell’ARPA Molise prot. n. 528 del 10 marzo 2003 con allegata nota prot. n.636 del 24 marzo 2003, prot. n. 606 del 19 marzo 2003, prot. n. 403 del 24 febbraio 2003, prot. n. 404 del 24 febbraio 2003, nella parte in cui viene accertata la “ carenza di riferimenti circa gli obiettivi di qualità” di cui al regolamento comunale n. 26 del 2 luglio 2002, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.6.2002 recante regolamento per l’installazione di antenne nel territorio comunale, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 maggio 2003;
Considerato che la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ha provveduto a notificare alle parti costituite l'avviso di cui all'art. 9, secondo comma della legge 21 luglio 2000, n. 205 in data 2 e 10 dicembre 2009 ;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;
Considerato che non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso;