TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-11-18, n. 202001263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-11-18, n. 202001263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001263
Data del deposito : 18 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2020

N. 01263/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2020, proposto da
Alberto D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;



per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio inadempimento, serbato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull’istanza presentata dal ricorrente il 22 ottobre 2019 e sulla seguente diffida del 26-29 novembre 2019, con le quali si chiedeva il materiale conteggio, ai fini del trattamento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa, del periodo di servizio prestato quale Allievo Aspirante Vice Commissario in prova, assimilato al servizio militare quale obbligo di leva, già riconosciuto ed accertato dallo stesso Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale n. 333-G/1331 del 10 aprile 1998, riguardante il riconoscimento e l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 20 L. n. 958/86;

per l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente si duole di un presunto silenzio inadempimento dell’Amministrazione di appartenenza in ordine all’istanza con cui il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del suo trattamento economico in rettifica del DM del 28 giugno 2017 (di determinazione del trattamento economico dal 24 gennaio 2016), nel quale il Ministero dell’Interno, come da prospetto contabile allegato (v. all. 6 ricorso), non avrebbe tenuto conto, alla voce “ servizio militare ”, dei due anni di servizio – equiparato alla leva militare – prestato dal ricorrente quale Allievo Aspirante Vice Commissario in prova dal 2 dicembre 1986 al 1° dicembre 1988 (primo biennio del corso quadriennale frequentato presso l’Istituto Superiore di Polizia) e già precedentemente riconosciuto con il DM N.333-G/1311 del 10 aprile 1998 (v. all. 3 ricorso).

2) Più in particolare, parte ricorrente espone che, nonostante i molteplici solleciti a rideterminare il proprio trattamento economico (del 13 novembre 2017, del 14 gennaio 2019, del 28 maggio 2019, del 23 agosto 2019), l’amministrazione non rispondeva. Successivamente alla diffida del 26 novembre 2019 (trasmessa via pec dal legale del ricorrente il 29 novembre 2019), la Questura di Brindisi, con nota prot. n. 55087 del 3 dicembre 2019 (all. 4 ricorso) comunicava al ricorrente di aver informalmente acquisito i seguenti chiarimenti: "a seguito di intese telefoniche, confermo che il servizio militare di leva è coincidente con il periodo quadriennale frequentato dal dott. D'ALESSANDRO Alberto, quindi deve essere considerato solo il quadriennale, che comunque prima del 2018 non è utile ai fini dell'abbattimento di calcolo e quindi dell’'anzianità, a meno che l'interessato non era già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Per quanto riguarda il Decreto menzionato nella richiesta datato [10/04/1998] , riconosce il beneficio economico previsto dall'art. 20 della Legge 958/1986, quindi solo ai fini economici e non ai fini dell'anzianità" .

3) Il ricorrente, quindi (deducendo violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, violazione del DM n. 333-G/1331 del 10 aprile 1998, violazione dei principî di buon andamento della P.A. ed eccesso di potere, violazione dell'art. 20 L. n. 958/1986 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 147/90), ha chiesto a questo Giudice, in via principale, di dichiarare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione – in quanto il datore di lavoro si rifiuterebbe di riconoscere il biennio di corso di allievo (1986-1988), al quale aveva, invece, già dato riconoscimento col decreto del 10 aprile 1998 – e di riconoscere la fondatezza della domanda del ricorrente, riconoscendogli il diritto (ad avvalersi del suddetto biennio ai fini del

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