TAR Roma, sez. 3T, ordinanza presidenziale 2023-05-29, n. 202302753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza presidenziale 2023-05-29, n. 202302753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302753
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 16387/2022 REG.RIC.

N. 02753/2023 REG.PROV.PRES.

N. 16387/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16387 del 2022, proposto da
M N M, rappresentato e difeso dall'avvocato N L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Infn Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G C, C A, A A, M A, Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni, Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga, Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco Casolino, Piergiorgio Cerello, Nicola Colonna, Massimo Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea Dainese, Fulvia De Fazio, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Pierfrancesco Mastinu, Barbara Mele, Pasquale Migliozzi, Claudio Silverio Montanari, José Francisco Morales, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Gaetano Salina, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Roberto Spighi, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni, Andrea Venturi, Luciano Di Fiore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 comunicata il 10 10 2022 riguardante l'esito della “Procedura selettiva n. 23375/2021 per soli titoli per 50 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”;

- dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 02 02 2022, n.2 del 18 03 2022, n.3 del 19 04 2022, n.4 del 30 04 2022, n.5 del 10 06 2022, n.6 del 12 07 2022, n.7 del 13 07 2022, n.8 del 14 07 2022, n.9 del 19 09 2022, n.10 del 20 09 2022, n.11 del 21 09 2022.

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, venendo in rilievo una procedura concorsuale bandita ai sensi dell’art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005, sussistono dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, avendo tale norma uniformato la classificazione secondo una omogenea professionalità e all’interno di un unico organico, e non sulla base di distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra gli stessi, collocandosi i diversi profili nell’ambito della medesima area funzionale così che la selezione finalizzata all’acquisizione, in tale ambito, di un livello superiore, non determina una progressione c.d. verticale, con conseguente appartenenza della controversia alla giurisdizione al giudice ordinario (in senso analogo: Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 8985/2018;
Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 3196/2019;
Tar Lazio, Sezione Terza, sentenze n. 12903/2019, n. 1750/2019, n. 12362/2020;
Sezione Terza Ter, sentenza 1 aprile 2023, n. 5577;
24 maggio 2023 n. 8829);

Ritenuto, pertanto, in vista della trattazione di merito della causa in esame, fissata per l’udienza del 14 giugno 2023, di dare avviso, con la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice adito, al fine di consentire alle parti di svolgere le loro difese sia oralmente che mediante presentazione di memorie, ai cui fini viene ammesso il deposito fino a 5 giorni liberi precedenti l’udienza.


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