TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201712677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201712677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201712677
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 12677/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06216/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6216 del 2017, proposto da:
M R S, rappresentata e difesa dagli avvocati G G, M M, P P e L M, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, 5, presso lo studio dell’avv. L M;

contro

Il Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

D C B, rappresentato e difeso dagli avvocati V A, L F, A B e S V, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 195, presso lo studio dell’avv. S V;

per l'annullamento

- della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 giugno 2017, che ha conferito l'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione della Corte d'appello di Milano, Sez. civile (vacanza Bianca Lamonica), al Dott. D C B (delibera pubblicata in pari data dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura sul Notiziario);

- della proposta di conferimento dell'Ufficio al Dott. D C B adottata in data 18/05/2016 dalla quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il decreto di nomina ove emesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e di D C B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente di sezione della Corte d’appello di Milano, sez. civile, pubblicato con avviso del 7 luglio 2016.

Rappresenta poi come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Plenum del Consiglio Superiore ha deliberato di conferire l’incarico al controinteressato, dottor Camillo B.

La delibera di nomina è stata impugnata con il presente gravame, esteso agli atti presupposti, con particolare riguardo alla proposta della commissione oggetto dell’approvazione del Plenum.

Rilevato come il posto bandito fosse attinente al settore del diritto di famiglia, ciò che avrebbe comportato la necessità, oltre che di una specifica specializzazione e del possesso di competenze anche in campo penale, delle quali il controinteressato sarebbe privo, la ricorrente richiama il parere ampiamente favorevole da essa riportato in occasione dell’ultima valutazione di professionalità, nonché il contenuto di una proposta di nomina formulata in suo favore nel corso di una precedente e recente procedura comparativa bandita per il conferimento del medesimo incarico semidirettivo e un giudizio di minusvalenza dell’odierno controinteressato formulato in altra recente comparazione sempre riferita all’incarico di Presidente di sezione della Corte d’appello di Milano.

Alla luce di tale esposizione articola i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione dell’art. 11 del DPR 5 aprile 2006 N. 160 in combinato disposto agli artt. 2, 3, 4, 25 e 26 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare del 28 luglio 2015): violazione dei principi di valutazione dei candidati in un concorso pubblico. Eccesso di potere per violazione dei criteri costituenti autolimite.

Il provvedimento gravato presenterebbe una motivazione estremamente carente atteso che non procede ad una “ valutazione ” dei singoli candidati, come richiesto dall’art. 25, comma 2, della circolare contenente il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, né ad una compiuta comparazione degli stessi.

Risulterebbero in tal modo compromesse le finalità di trasparenza e comprensibilità delle decisioni consiliari che la nuova disciplina adottata nel 2015 ha dichiaratamente perseguito.

Il risultato sarebbe ancor più censurabile laddove confrontato con le diverse valutazioni espresse in precedenti e recenti procedure comparative aventi ad oggetto il medesimo ufficio semidirettivo.

II Violazione dell’art. 25 della Circolare Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e omessa (o assertoria) motivazione. Violazione degli artt. 6, 7, 8, 11, 16, 25 della citata circolare. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per violazione degli autolimiti ed evidente irragionevolezza.

Il giudizio comparativo tra il candidato prescelto e la ricorrente conterebbe una motivazione apparente, atteso che risulterebbero omesse la valutazione comparativa relativa al merito, la valutazione delle pregresse esperienze direttive e semidirettive e la valutazione integrata destinata a confluire nel definitivo “ giudizio complessivo ”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e il controinteressato, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità delle censure attinenti al merito della decisione e per infondatezza.

All’udienza del 6 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di passare all’esame delle singole censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua , dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “ attitudini ” e quello del “ merito ”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “ Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria ”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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