TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2016-05-04, n. 201600072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2016-05-04, n. 201600072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600072
Data del deposito : 4 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00297/2016 REG.RIC.

N. 00072/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00297/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2016, proposto da:

Impresa Individuale Costruzioni Generali di Corda Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. C R, con domicilio eletto presso C R in Cagliari, Via Dante N.77;

contro

Comune di Quartu Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'avv. L G M, con domicilio eletto presso L G M in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento unico di diniego n. 1 del 19 gennaio 2016 emesso dal Comune di Quartu Sant'Elena a seguito della conferenza di servizi a firma dell'Ing. F Ma, dirigente responsabile del servizio Suap, con il quale è stato espresso dal solo Comune di Quartu Sant'Elena parere sfavorevole all'intervento edilizio domandato e quindi è stato disposto il diniego al rilascio del provvedimento unico autorizzativo per l'esecuzione delle opere di ricostruzione di un fabbricato a destinazione commerciale in Quartu Via Murgia Loc. Pirastru, di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso a quello sopra indicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo esame, la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, considerato che l’intervenuta e pregressa parziale demolizione del fabbricato in questione non consente l’accoglimento dell’istanza della ricorrente, ai sensi dell’art 5, comma primo, della L.R. n. 4/2009, stante, in particolare, le finalità stabilite dalla norma medesima;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;

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