TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2016-05-04, n. 201600072
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N. 00072/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00297/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2016, proposto da:
Impresa Individuale Costruzioni Generali di Corda Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. C R, con domicilio eletto presso C R in Cagliari, Via Dante N.77;
contro
Comune di Quartu Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'avv. L G M, con domicilio eletto presso L G M in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento unico di diniego n. 1 del 19 gennaio 2016 emesso dal Comune di Quartu Sant'Elena a seguito della conferenza di servizi a firma dell'Ing. F Ma, dirigente responsabile del servizio Suap, con il quale è stato espresso dal solo Comune di Quartu Sant'Elena parere sfavorevole all'intervento edilizio domandato e quindi è stato disposto il diniego al rilascio del provvedimento unico autorizzativo per l'esecuzione delle opere di ricostruzione di un fabbricato a destinazione commerciale in Quartu Via Murgia Loc. Pirastru, di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso a quello sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant'Elena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta, ad un primo esame, la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, considerato che l’intervenuta e pregressa parziale demolizione del fabbricato in questione non consente l’accoglimento dell’istanza della ricorrente, ai sensi dell’art 5, comma primo, della L.R. n. 4/2009, stante, in particolare, le finalità stabilite dalla norma medesima;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;