TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2016-03-08, n. 201600469
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N. 00469/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02156/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 2156 del 2015, proposto da G I, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), in Catanzaro, via De Gasperi, n. 76/B;
contro
“Equitalia Sud s.p.a.”, con sede in Roma, viale di Tor Marancia, n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avv. A P, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Cortese, n. 12;
per ottenere
a) l’accesso a copia integrate delle cartelle di pagamento n. 03020040019024860000, 03020050010962652000, 03020050013046963000, 03020070007797378000, 03020070014976877000, 03020080011129589000, 03020080018507224000, 03020090014076258000, 03020090003791872000, 03020090021487651000, 03020100034535231000, 03020100005182613000, 03020100000957173000, 03020100005182613000, 03020100008971046000, 03020100029542747000, 03020100029542747000, 03020100034535231000, 03020100036692124000, 03020100039088587001, 03020120017574926000, 03020140006423780000, 03020130019580065001 tutte sottese all'intimazione di pagamento n. 3020159010157610000, il tutto corredato dalle relative relate di notificazione (cfr art.26 del D.P.R. 602/73);
b) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
c) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonchè orari di lavoro, copia de1A-00 DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributive, sanitaria e di sicurezza sul pasta di lavoro, sul nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante del lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e (NAIL della society cui fa capo il messo;
d) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
e) attestazione da cui risulti che la società a iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
f) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
g) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex L.. 296/06;
h) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia Su S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 3.12.2015 e depositato in data 18.12.2015, il ricorrente premetteva che dopo aver presentato, presso la “Equitalia Sud spa”, l’istanza del 30.10.2015, intesa ad ottenere copia integrale delle cartelle di pagamento ivi indicate, nonché delle relative relate, comprovanti l’avvenuta notifica ed ulteriore documentazione attestante la qualifica, la legittimazione e le mansioni del messo notificatore, non otteneva l’ostensione di tutta la chiesta documentazione.
Con il presente ricorso, lamentava l’illegittimità del comportamento tenuto dalla “Equitalia Sud spa”, che, in data 11.11.2015, aveva inviato, per via telematica, al procuratore domiciliatario dell'istante, copia di semplici estratti di ruolo nonché svariati avvisi di ricevimento, senza produrre documentazione intesa a comprovare il rispetto delle modalità di notifica.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 30.1.2016, si costituiva l’intimata “Equitalia Sud spa” per resistere al presente ricorso, svolgeva alcune eccezioni per genericità dell’istanza, mirante ad un controllo generale di legalità, insistendo nella legittimità del proprio operato, assumendo di non essere tenuta alla conservazione di copia delle cartelle esattoriali e precisava di non essere in possesso delle relate di notifica . Evidenziava, inoltre, di non avvalersi di messi notificatori, ma del servizio postale.
Alla camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. L’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto specificamente in via legislativa dall’art. 26 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: " il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ".
In sintesi, detta norma introduce, a carico della società concessionaria, gli obblighi di: a) conservazione per cinque anni e b) esibizione a richiesta del contribuente.
Ne consegue che, con riferimento alle cartella esattoriali, la richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990, si pone come strumentale rispetto alla tutela dei diritti del contribuente, in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico, ritenute più rispondenti ed opportune.
Invero, per il contribuente, che potrebbe rischiare di trovarsi esposto ad una azione di pignoramento da parte del concessionario per la riscossione, assume particolare rilievo l’accesso alle cartelle esattoriali ed alle relative intimazioni, soprattutto nei casi in cui egli assume di non avere mai ricevuto le corrispondenti notifiche, ai fini della proposizione del ricorso avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.
2. L'art. 24 della legge 19.7.1990 n. 241, nella parte in cui esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari - per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano- va interpretato nel senso che la inaccessibilità agli atti relativi deve essere ritenuta temporalmente limitata alla fase di mera “pendenza” del procedimento tributario, in quanto non sussistono esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta, sulla base degli elementi reddituali, che conducono alla quantificazione del tributo.
In sintesi, il potere di verifica fiscale è istituzionalmente esercitabile in funzione strumentale rispetto all'accertamento tributario e la relativa attività - avendo ontologicamente una funzione preparatoria del futuro provvedimento definitivo - non fa sorgere, di norma, il diritto di accesso soltanto nel caso in cui non si sia stato ancora emanato alcun avviso di accertamento, con la conseguenza che tale causa di esclusione opera soltanto con riguardo agli atti propedeutici alla emanazione del provvedimento finale, ma non successivamente alla conclusione del procedimento tributario, allorquando sia già stato adottato l'atto impositivo, che potrebbe essere, in astratto, immediatamente lesivo di posizioni giuridiche e, quindi, impugnabile, ancor prima che in sede giudiziaria ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2002 n. 3825 e 21 ottobre 2008 n. 5144 Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144).
Tale interpretazione appare altresì coerente con i principi espressi dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 477 del 26.11. 2002, le cui statuizioni sono state recepite, in via legislativa, dall'art. 2 comma 1 lett. e), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, che ha stabilmente introdotto, nell'ordinamento giuridico, il principio della cosiddetta “ scissione soggettiva ” degli effetti della notificazione, di guisa che essa si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il notificatario, soltanto al prodursi della legale conoscenza dello stesso ( ex plurimis : Cons. Stato Sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365).
Diversamente opinando, si perverrebbe alla singolare conclusione secondo cui, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria - pur nella più lata accezione della " ragion fiscale " - senza neppure conoscere il perché della imposizione e della relativa “quantificazione".
3. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 cpc, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
4. Con riferimento agli obblighi posti dall’art. 26 del DPR 29 settembre 1973 in capo al concessionario, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, è stato affermato: “ Se detta documentazione invece non fosse più esistente, il concessionario –che si assumerà formalmente la responsabilità di quanto dichiarato, non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo,ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva – ciò attesterà in un apposito atto, chiarendo dove essa possa essere reperita, e/o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, provvederà a “girare” ex . art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006 la richiesta di accesso alla Amministrazione che la detiene.
Per venire, infine, alla ipotesi prospettata nell’ultima parte della memoria di Equitalia, nell’ipotesi in cui detto Concessionario assuma che l’originale della cartella di pagamento sia stato notificato a mezzo posta raccomandata (e senza stendersi relata di notifica) al privato e che pertanto non si rinvenga (più) nella disponibilità del Concessionario della riscossione (né possa rinvenirsi nella disponibilità di alcuna altra Amministrazione, cui in caso contrario andrebbe “girata” la richiesta di accesso) il concessionario attesterà ciò in un apposito atto, e provvederà a consegnare all’istante la documentazione di cui comunque dispone, rilasciando copia conforme all’originale della detta cartella di pagamento ” (cfr.: Cons. Stato Sez. IV , 31.3.2015 n. 1705)
Più recentemente, è stato affermato che Equitalia è tenuta a conservare e consentire la visione delle cartelle anche oltre il periodo quinquennale se il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato ( cfr. : Cons. Stato Sez. IV 30.11.2015 n. 5410).
5. Nella specie, la difesa di “Equitalia Sud” ha prodotto agli atti la dichiarazione del 7.1.2016, a firma del dott. S S, Responsabile dei Servizi della Riscossione, la quale precisa: “ Il sottoscritto S S , nella qualità di Responsabile Servizi di Riscossione della Società per azioni Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, in relazione al contenzioso, inerente richiesta di accesso agli atti, cartelle n.ri…….:
Dichiara
1) che Equitalia Sud S.p.A. none in possesso dell'originale delle cartelle di pagamento notificate o di copie conformi delle stesse;
2) che l'Agente della Riscossione provvede alla notifica dell'unico esemplare della cartella in originale non conservando negli archivi la copia cartacea della stessa (art. 26 D.P.R. n. 602/1973), secondo modelli prestabiliti dalla normativa regolamentare ai sensi del D.P.R. n. 602 citato, art. 25, co. 2 (D.M. 28 giugno 1999, e vedi da ultimo provv. Agenzia Entrate 20/3/2010);
3) che il modello cosi stabilito prevede che la cartella abbia una parte principale ed una matrice, ovverosia il lembo esterno della busta che contiene la relazione di notificazione. La matrice viene poi staccata quando la cartella viene consegnata al destinatario;
4) che tali modalità di formazione e notificazione della cartella sono state espressamente riconosciute e ritenute corrette dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: "detta matrice e l'originale esterno del Lembo della busta ove si trova stampato il testo della relata di notifica e che resta agli atti del concessionario;nella specie nella relata si fa riferimento allo stesso numero della cartella di pagamento indicata dal L. nell'atto di opposizione;da ciò l'errore del giudice di pace nell'affermare che il riferimento al n. della cartella contenuto nella relata non sarebbe idoneo a soddisfare l'esigenza di conoscenza dell'atto nella sua interezza" (Cass. sent. 22 maggio 2006, n. 12039;di recente Cass. Civ. sent. 12 ottobre 2012, n. 17467);
5) che ancora, nella ipotesi di notifica a mezzo servizio postale, l'Agente, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 602 del 1973, conserva l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui e stata spedita la cartella;
6) che il detto articolo prevede che "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento", non richiedendo altro incombente a carico dell'Agente;
7) che, comunque, al contribuente, attraverso l'esibizione degli estratti di ruolo che, contengono una riproduzione fedele ed integrate degli elementi essenziali contenuti nella cartella, idonei a identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca, e consentito di conoscere a pieno il contenuto e le ragioni del quantum dovuto;
8) che tale assunto e stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12888/2015, in cui e stato affermato che "La cartella esattoriale non e altro che la stampa del ruolo in unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo e costituito dal ruolo. L 'Amministrazione non e quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, it cui unico originale e in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca 1 'amministrazione. " ;
9) che tale atto non è nemmeno in possesso di alcuna altra Amministrazione, mentre la documentazione in possesso della scrivente Società, relativa alla richiesta di accesso agli atti presentata, è già stata tempestivamente esibita., “Equitalia Sud” non è in possesso degli originali delle cartelle di pagamento richieste o di copie conformi delle stesse e, inoltre, tali atti non sono neanche in possesso di altra amministrazione, per cui la documentazione già consegnata si dovrebbe considerare già esaustiva del diritto di accesso ”.
Poiché il dott. S S svolge, per conto dell’ente, un complesso di funzioni specificatamente indicate, per delega del legale rappresentante di “Equitalia Sud” (in forza della procura Rep. 40090 , Raccolta 22394 del 16.3.2015, per notaio D L, già ritenuta valida in fattispecie analoga, decisa con sentenza di questa Sezione n. 1943 del 2015), il Collegio non può escludere che il suddetto dott. S abbia i poteri di rappresentanza per l’ente, idonei a legittimarlo a rendere la dichiarazione circa il mancato possesso, in capo all’ente convenuto, degli atti richiesti, di cui la conservazione e la conseguente ostensione costituiscono specifici obblighi di legge, previsti dall’art. 26 del DPR 29 settembre 1973.
Pertanto, non rimane che dichiarare improcedibile il presente ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lettera c), cpa, fermo restando che parte ricorrente potrà far valere eventuali responsabilità, ove sussistenti, nelle sedi opportune.
6. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto del quadro fattuale complessivo.