TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-12-30, n. 201900800
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Pubblicato il 30/12/2019
N. 00800/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2018, proposto da
-OMISSIS- S.p.A, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C M S, M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
-OMISSIS---OMISSIS-, -OMISSIS-- Dott. C.F., -OMISSIS--OMISSIS- - Dott. V.A., --OMISSIS-- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- - -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
C.A., E.A., A.B., G.B., G.B., F.C., G.G., V.G., L.G., S.G., C.G., C.G., D.G., L.L., L.M., M.M., M.P., P.P., A.P., E.S., M.S., M.S., G.S., E.S.S., L.T., rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale della Agenzia delle Entrate - -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-., di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 39, comma d.lgs. n. 241 del 1997, nei confronti della società -OMISSIS-S.p.A., notificato alla società medesima in data -OMISSIS-, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti ivi espressamente compreso il verbale della -OMISSIS-del -OMISSIS-, e – solo si opus – del D.M. n. 164 del 1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente -OMISSIS- S.p.a. è una società di capitali costituita da oltre 7.000 soci tra imprese, professionisti, associazioni e aziende, ed è autorizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 1 lett. e) del dLgs n.. 241 del 1997, a prestare attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, con Decreto del 19 dicembre 2003.
L’attività del -OMISSIS-, coordinata ed organizzata dalla sede -OMISSIS-, si svolge mediante l’ausilio di sostituti di imposta (imprese, professionisti, enti ed associazioni) i quali operano in Centri periferici, organizzati e condotti dai propri associati. Le Unità Locali, i Centri Periferici, i Centri di Raccolta e gli Sportelli -OMISSIS- costituiscono, nel loro complesso, la struttura operativa periferica del -OMISSIS- -OMISSIS-, pur mantenendo dette strutture autonomia giuridica, imprenditoriale ed organizzativa e tra loro una differente funzione a seconda che vi sia o meno la presenza di un RAF (Responsabile dell’Assistenza Fiscale).
Il provvedimento impugnato trae origine da accessi ispettivi presso del -OMISSIS- ricorrente, in data-OMISSIS-, con acquisizione di documentazione presso il -OMISSIS-.
A seguito di detti accessi l’Agenzia delle Entrate, -OMISSIS-, provvedeva a formalizzare le proprie contestazioni con il Processo Verbale delle operazioni compiute del -OMISSIS-.
Il -OMISSIS- ricorrente, con memoria del 26 giugno 2017, formulava le proprie osservazioni in merito alle contestazioni svolte dall’Amministrazione finanziaria, la quale le disattendeva emettendo il provvedimento oggi impugnato.
Con provvedimento del Direttore Generale della Agenzia delle Entrate - -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, è stata disposta la sospensione dell’autorizzazione, per un periodo -OMISSIS-, dallo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e ss. del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e, per il medesimo periodo, la sospensione dell’abilitazione al servizio -OMISSIS- di cui all’art. 8 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e, infine, la sospensione dall’Albo Nazionale dei Centri di assistenza fiscale di cui all’art. 9 comma l lett. b) D.M. n. 164 del 1999. La sospensione decorreva dal 31esimo giorno successivo alla notifica del provvedimento impugnato.
Il provvedimento è stato adottato sulla base di molteplici violazioni contestate alla ricorrente e alle sue articolazioni periferiche.
Parte ricorrente deduce specifiche censure con riguardo a ciascuna delle violazioni contestate. Le censure sono volte essenzialmente a contestare l’assenza dei presupposti per l’adozione della sanzione di cui all’art. 39 comma 4 del d.lgs n. 2412 del 1997, che prevede la sospensione da 3 a 12 mesi quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonchè quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
Sono intervenuti ad adiuvandum alcuni lavoratori subordinati del “-OMISSIS- S.p.A”.
Il provvedimento è stato dapprima sospeso con decreto cautelare monocratico -OMISSIS-e, successivamente, con ordinanza -OMISSIS-, è stata fissata l’udienza di merito, con conferma della sospensione cautelare già disposta.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Il provvedimento impugnato si basa sulle seguenti violazioni:
1) Violazione grave e ripetuta del d.lgs n. 241del 1997 e dell'art. 2 del D.M .n. 164 del 1999 per l'omessa verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione presentata dal contribuente e dell'articolo 35, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 241 del 1997 per l'irregolare -OMISSIS- a seguito di omesso controllo propedeutico da parte del -OMISSIS- in oggetto. Tali violazioni, ad avviso dell’Amministrazione, sono considerarsi particolarmente gravi, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del, d.lgs. n. 241 del 1997, in considerazione del fatto che l'assistenza fiscale è caratterizzata dall'esistenza di profili di rilievo pubblicistico in relazione all'accesso di soggetti privati all'espletamento di funzioni qualificate che comprendono anche l'esercizio di poteri certificatori (art. 35 d.Lgs. n. 241 del 1997: rilascio del visto di conformità ed asseverazione). In particolare:
-attraverso un controllo a campione di n. 155 dichiarazioni fiscali tra tutte quelle raccolte dalle strutture periferiche, non dotate al loro interno di responsabili di assistenza fiscale o di altri soggetti deputati per legge ad esperire un preventivo controllo sulla veridicità e completezza della documentazione fiscale prodotta dal contribuente, si riscontrava l’assenza per circa il 40% delle dichiarazioni della documentazione a corredo;
- non affidabilità dell’ alert per i controlli approfonditi, fissato in 4.000 euro di credito;.
- -OMISSIS- trasmesse dallo sportello -OMISSIS-pari al 95% circa, non riscontrata dal -OMISSIS-. Tale circostanza ha portato -OMISSIS-. Tali vicende hanno portato a contestare l'irregolare -OMISSIS-.
2) Violazione dell’art. 9 comma 2 del n. DM 164 del 1999 per mancato aggiornamento dell'Albo -OMISSIS-;
3) Violazione dell’art. 16 D.M. 164 del 1999 ed art. 34, comma 3, del d.Lgs. n. 241 del 1997 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale oltre i limiti consentiti dalla normativa in materia. In particolare è stato contestato che alcuni soggetti con i requisiti per essere solo centro di raccolta delle dichiarazioni, operano come sedi periferiche.
4) art. 10 D.M. 164 del 1999 per mancato rispetto della circolare annuale sull'assistenza fiscale e mancata esposizione del provvedimento autorizzativo;
5) Violazione dell’art. 15 D.M. 164 del 1999 per mancato o intempestivo rilascio del modello 730/2, da parte di alcune strutture periferiche a fronte della presentazione della necessaria documentazione per il modello 730.
6) Violazione dell’art. 16 comma 4 D.M. n- 164 del 1999 e art. 34 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 241/1997 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte di soggetti che non posseggono i requisiti richiesti dalla normativa in materia, sempre con riferimento ai Centri di Raccolta che esercitano illegittimamente l’assistenza fiscale.
7) Violazione dell’art. 3, comma 3 DPR n. 322 del 1998 per la tardiva trasmissione di n. 3 dichiarazioni fiscali;
8) Violazione dell’art. 3, comma 3 DPR. n. 322 del 1998 per l'omessa trasmissione di dichiarazioni fiscali. Si contesta l’inadempienza dell’obbligo di trasmissione telematica di n. 101 dichiarazioni fiscali.