TAR Lecce, sez. II, decreto presidenziale 2009-04-02, n. 200900005
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N. 00005/2009 REG.DEC.
N. 00445/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2008, proposto da:
Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori – in persona del Presidente regionale per la Puglia avv.to A A, nonché del Coordinatore Provinciale per Lecce, A C, rappresentato e difeso dagli avv. G P e L C, con domicilio eletto presso G P in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Regione Puglia - Bari, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
nei confronti di
SIMFIR – Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori, SIMFER – Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via M. Schipa, 35;
Anelli Filippo, nella qualità di medico di medicina generale convenzionato con il SSN/SSR e di Segretario Regionale della organizzazione sindacale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, piazza Mazzini 72;
per l'annullamento degli atti con cui la Regione Puglia ha ritenuto di dettare una disciplina estremamente vessatoria per utenti quanto all'accesso alle prestazioni sanitaria di medicina fisica e riabilitativa.
Viste le istanze dell’avv.to Marco Palieri, depositate rispettivamente in data 8 aprile 2008 per conto della SIMFIR e in data 17 aprile 2008 per conto della SIMFER, intese ad ottenere la rimessione per competenza al T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari – del suddetto ricorso;
Visto l’atto di costituzione, depositato in data 8 maggio 2008 per conto della FIMMG, con cui l’avv.to Michele Langiulli aderisce alla suddetta eccezione di incompetenza;
Considerato che all’udienza del 26 marzo 2009 la parte ricorrente ha aderito all’eccezione di incompetenza per la rimessione del ricorso di che trattasi al T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari;
Considerato, altresì, che a tale adesione non si è opposto il difensore della Regione Puglia;
Letto l’art. 32 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;