TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-07-03, n. 202300568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300568
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00568/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00632/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- (-OMISSIS-), rappresentato e difeso dagli avvocati C S e A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Reggio Calabria, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’informazione antimafia (prot. n. 0090496) emessa in data 2 settembre 2020 dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo - Area 1, notificata al ricorrente con nota prefettizia prot. n. 0090514 assunta in pari data, con la quale è stato comunicato che “ che gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 91 d.lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare l'attività della ‘-OMISSIS- (-OMISSIS-) Srl con sede legale a Reggio Calabria, -OMISSIS- (P. IVA n. -OMISSIS-); la presente informazione ha carattere di interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011 ”;

- nonché dei provvedimenti, atti e note ivi citati e richiamati ed in particolare ed ove occorra della nota informativa del Comando Provinciale di Reggio Calabria Reparto Operativo nr. 0336670/ 1-7 P datata 17 agosto 2020, rilasciata al ricorrente con nota prefettizia prot. n. 0112874 del 26 ottobre 2020, in riscontro ad istanza di accesso agli atti del 14 ottobre 2020, successivamente integrata in data 22 ottobre 2020;

- ed ove occorra della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Casa Circondariale di Reggio Calabria - Area Amministrativo Contabile, indirizzata alla Prefettura di Reggio Calabria con Fono n. 400 del 17 gennaio 2017 avente ad oggetto richiesta di informazione circa l'insussistenza di cause ex art. 67 d.lgs. n. 159/2011 a carico di -OMISSIS-; della successiva nota prefettizia prot. n. 0065906 del 29.06.2020 con la quale in risposta alla predetta si richiede alla Casa Circondariale “ di partecipare a questo Ufficio, stante il tempo trascorso dalla nota sopra distinta, se gli atti conseguenti alla richiesta sono ancora in corso e di conseguenza il permanere dell'interesse all'acquisizione di detta cautela antimafia ”; della successiva nota della Direzione della Casa Circondariale di Reggio Calabria prot. n. 06.07.2020 prot. n. 13102 con cui si riscontra che “ Nello spirito di collaborazione con codesta Prefettura… si comunica che nessun rapporto commerciale questa Direzione al momento detiene con la -OMISSIS- Se ritenuto necessario e solo per una comunicazione al sistema del Mercato Elettronico, cui la Ditta risulta accreditata -ed iscritta, codesta Prefettura potrà comunicare l’esito degli accertamenti prefettizi di relativa competenza ”;

- per l’annullamento e/o la disapplicazione, dei provvedimenti, atti e note ivi citati e richiamati ovvero non altrimenti noti ai ricorrenti; di ogni atto istruttorio e/o provvedimento presupposto e/o correlato e/o connesso e delle informazioni acquisite per il tramite delle Forze di Polizia allo stato non ancore note che sin d'ora si impugnano sempre con riserva espressa di motivi aggiunti;

- avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato e/o presupposto in quanto diretto ad impedire alla impresa ricorrente ed allo stesso ricorrente, quale persona fisica ed amministratore della società, di continuare a svolgere attività di impresa presso la sede legale

- nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente e della società (già ditta individuale) a continuare ad esercitare l’attività imprenditoriale di cui all’oggetto sociale (cfr. visura storica CCIAA, doc. n. 07), nella concorrenza dei requisiti espressamente disciplinati dalla normativa speciale, con salvezza di tutti gli effetti autorizzativi, diretti ed indiretti che medio tempore si sono prodotti e consolidati, con ogni connesso e/o consequenziale diritto e facoltà ad esse correlate, ovverosia per lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa e di impresa per le quali sia presupposto il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle autorità amministrative e sanitarie preposte, nella concorrenza dei requisiti espressamente disciplinati dalla disciplina speciale;

- nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente e della Società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, con conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento degli importi che saranno ritenuti dovuti ex art. 30 cpa., in conseguenza dei gravissimi danni morali e materiali ingiustamente subiti dai ricorrenti, alle loro persone ed alla società, all'immagine, alla reputazione, al patrimonio ed all'organizzazione lavorativa a causa della conseguente inibizione delle attività in oggetto, che a motivo del rilevantissimo disvalore ad essa sotteso è destinata a riverberarsi negativamente sui soggetti destinatari e sulle loro relazioni familiari, personali, professionali e lavorative, in quanto direttamente causativa della pubblica onta e dell'ingiuria ed isolamento sociale, della morte della società per impossibilità di proseguirne la mission e lo scopo sociale; ed altresì per ogni altra conseguenza alla quale i predetti ricorrenti siano esposti ed abbiano a rispondere verso terzi a causa della interruzione ex abrupto delle attività per come descritti e quantificati nel prosieguo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’1/12/2020:

- della nota pec 10 settembre 2020 con la quale l’ANAC comunicava alla società ricorrente l’avvenuta segnalazione di inserimento nel casellario della relativa annotazione, di informazione interdittiva Antimafia comunicata dal Prefetto di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis , D.lgs. 159/2011, con nota prefettizia prot. n. 90521 del 2 settembre 2020 acquisita al prot. Anac in pari data n. 64527;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente e della società (già ditta individuale) a continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale di cui all'oggetto sociale (cfr. visura storica CCIAA, doc. n. 07), nella concorrenza dei requisiti espressamente disciplinati dalla normativa speciale, con salvezza di tutti gli effetti autorizzativi, diretti ed indiretti che medio tempore si sono prodotti e consolidati, con ogni connesso e/o consequenziale diritto e facoltà ad esse correlate, ovverosia per lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa e di impresa per le quali sia presupposto il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle autorità amministrative e sanitarie preposte, nella concorrenza dei requisiti espressamente disciplinati dalla disciplina speciale;

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente e della Società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 2 bis della legge 241/1990, con conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento degli importi che saranno ritenuti dovuti ex art. 30 cpa., in

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