TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-03-06, n. 201202242
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N. 02242/2012 REG.PROV.COLL.
N. 14205/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14205 del 1993, proposto da:
S V, P G, S G, S G, rappresentati e difesi dall’Avv. G D G, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, p.zza Mazzini, 27;
contro
Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. A R, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
- della disposizione n. 570 del 8.6.1993 del Dirigente Superiore della XX Circoscrizione del Comune di Roma, recante ordine di sgombero di immobile a seguito di inottemperanza a precedente ordinanza e provvedimenti conseguenti;
- degli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma (ora Roma Capitale);
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e diritto:
1. I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito in Roma in Via della Giustiniana n. 877, hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, recante l’ingiunzione di sgombero delle opere abusive realizzate sullo stesso, con connessa immissione in possesso della P.A. e trascrizione nei pubblici registri immobiliari, sul presupposto dell’intervenuta acquisizione gratuita di diritto in capo alla medesima.
2. Il Comune di Roma (ora Roma Capitale) si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
3. A seguito di reiterati incombenti istruttori, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2012, e quindi trattenuto in decisione.
4. Occorre dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente, in relazione alla circostanza sopravvenuta dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio.
In linea di principio, il gravame diventa infatti privo di rilevanza, in quanto l'eventuale accoglimento dell’istanza (o delle istanze) di sanatoria legittimerebbe l'opera abusiva e renderebbe non più applicabile la sanzione;mentre, nell'opposto caso di rigetto della domanda, il Comune sarebbe chiamato a riattivare il procedimento ripristinatorio sulla base dell'accertata non sanabilità del manufatto e l'interesse dell'istante si concentrerebbe nel contestare con apposto gravame il diniego di sanatoria (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306;cfr. altresì ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 settembre 2008, n. 10346, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646, ove si precisa che il principio vale sia per il cd. “accertamento di conformità” che per il "condono edilizio").
Questa impostazione non può che estendersi “a valle” anche alla fase dell’acquisizione al patrimonio comunale con la connessa trascrizione, ove effettivamente posta in essere. Infatti, l'intera fattispecie traslativa conseguente all'inottemperanza dell'ordine di remissione in pristino (accertamento dell'inottemperanza, descrizione dell'area espropriata, trascrizione del provvedimento, materiale apprensione del bene) è recessiva rispetto alla sanatoria, anche qualora si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della disciplina sul condono: l'art. 39 comma 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (richiamato dall'art. 32 comma 25 del DL 269/2003) prevede infatti che per le opere abusive divenute sanabili il proprietario (dopo aver presentato la domanda di sanatoria e adempiuto agli oneri connessi) ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale e la cancellazione delle relative trascrizioni, salvo che il bene sia già stato destinato a scopi di pubblica utilità.
D’altra parte, è noto che in linea di principio non costituiscono preclusione al conseguimento del condono nè la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l'avvenuta immissione in possesso del bene (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 marzo 2005, n. 938 Consiglio Stato , sez. V, 23 maggio 2000, n. 2973).
5. Conseguentemente occorre dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.