TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2022-10-27, n. 202200910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2022-10-27, n. 202200910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200910
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 00910/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00932/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2022, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

L B, D S e M G, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di verifica delle liste dei candidati del 23 agosto 2022, notificato solo il 25 agosto 2022, ore 12.30, a mezzo ufficiale giudiziario, con cui con cui l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Piemonte 1, ha ricusato la lista “Partito Animalista - UCDL - 10 Volte Meglio” che è stata, pertanto, esclusa dalla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, prevista per il giorno 25 settembre 2022;

- del verbale di verifica delle liste dei candidati del 23 agosto 2022, notificato solo il 25 agosto 2022, ore 12.35, a mezzo ufficiale giudiziario, con cui con cui l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Torino, Piemonte 2, ha ricusato la lista “Partito Animalista - UCDL - 10 Volte Meglio” che è stata, pertanto, esclusa dalla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, prevista per il giorno 25 settembre 2022;

- del provvedimento del 28 agosto 2022 con cui l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ex art. 23 del d.P.R. n. 361/1957, confermando la ricusazione delle liste;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Marcello Faviere;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso vengono impugnati i provvedimenti con cui gli l’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte di Appello di Torino ha ricusato la lista denominata “Partito Animalista - UCDL - 10 Volte Meglio”, nonché il provvedimento con cui l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ex art. 23 del d.P.R. n. 361/1957, escludendo pertanto la lista dalla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, svoltasi il giorno 25 settembre 2022.

Con i tre motivi di ricorso si lamenta la violazione di legge (in particolare degli artt. 18-bis e 22 del d.P.R. n. 361/1957) e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, tutti incentrati sui medesimi motivi già sollevati con il ricorso amministrativo di cui sopra, instando altresì per il rilascio di misure cautelari. Nel ricorso si sollevano altresì questioni di compatibilità comunitaria e costituzionale in ordine al vuoto di tutela generato dalla affermazione, per costante giurisprudenza, del difetto di giurisdizione assoluto che governerebbe il compimento delle operazioni pre-elettorali nazionali.

Con decreto monocratico questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare evidenziando i profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 09.09.2022), che ha depositato memoria (il 23.09.2022) nella quale eccepisce inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 28.09.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è inammissibile.

Soccorre sul punto recentissima giurisprudenza amministrativa, sovrapponibile al caso di specie e pronunciata tra le medesime parti, secondo la quale “ ad escludere radicalmente la giurisdizione amministrativa sulla controversia è il chiaro disposto dell’art. 129 c.p.a., secondo cui «il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia». Ne discende che non rientra nella cognizione di questo adito Tribunale l’impugnazione di un provvedimento che interessa una consultazione elettorale che non figura nel tassativo elenco contenuto nella citata disposizione processuale, trattandosi, nel caso di specie, del rinnovo dei membri del Parlamento nazionale.

D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha pacificamente affermato che «il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento e riconducibile all’autodichia. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 c.p.a., in sostanza, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni “politiche” nazionali» (Consiglio di Stato sez. III, 16 febbraio 2018, n.99)” (TAR Campania, 01.09.2022, sent. n. 5563).

Il Collegio ritiene di poter condividere anche le ulteriori affermazioni della citata pronuncia in ordine alla natura del difetto di giurisdizione de qua , partendo dal presupposto che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 48/2021, “ ha affermato che non esistono disposizioni o principi costituzionali che si oppongano a che il giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, possa conoscere di violazioni del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni politiche (escludendo ogni ipotesi di giurisdizione amministrativa, anche esclusiva), ove non si controverta di componenti eletti di un'assemblea parlamentare, né dei loro titoli di ammissione, rimettendo alla giurisprudenza comune di tenere conto di tale principio con riferimento alla lettura di disposizioni di legge ordinaria che con l'art. 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957” .

Ferma restando l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto innanzi al Giudice Amministrativo, opzione che non trova conforto né aperture di sorta nemmeno nella recente giurisprudenza costituzionale citata, quest’ultima induce tuttavia il Collegio a ritenere che il difetto di giurisdizione potrebbe non assumere carattere di assolutezza, dovendo di conseguenza ogni questione di legittimità costituzionale, sia di natura processuale in punto di sussistenza di un diritto all’azione, sia, eventualmente, di natura sostanziale, riferita alle questioni sollevate nel merito della controversia, essere rimessa al giudice ordinario.

Il ricorso pertanto è inammissibile per difetto di giurisdizione essendo la stessa incardinata presso il giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, secondo comma c.p.a.

Le spese possono essere compensate, in considerazione dell’esito del giudizio.

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