TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-07-04, n. 201804439
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Pubblicato il 04/07/2018
N. 04439/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02712/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2017, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;
nei confronti
Citta Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Maurizio Marsico e Vera Berardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, piazza Matteotti, 1;
per l'annullamento
a) dell'Ordinanza sindacale n. 33 del 07.04.2017 a firma del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, successivamente comunicata, ad oggetto “Ordinanza per la rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati sul terreno del demanio regionale in stato di abbandono sito in località Gianfelice in corrispondenza del cavalcavia della S.S. 162 al km 13,800 riportato in catasto al foglio 54, particelle 1487, 1488, 1481, 1482, 1484, 1485, 1491 e 1493";
b) in quanto occorra, della Nota prot. 48439 dell'8.10.2014 del Comune di Giugliano in Campania, richiamata dall'Ordinanza sub a) che diffida alla rimozione di rifiuti abbandonati, sulla scorta in motivazione: -della presa d'atto della relazione di sopralluogo tecnico del 14.04.2014: sulle aree sottostanti al cavalcavia della S.S. 162 ubicato in corrispondenza della strada comunale di Via Gianfelice al km 13,800;lungo la scarpata sul lato nord della S.S. 162 all'altezza del km 13,900 e fino al km 14,600;- dell'accertamento che trattasi di pertinenze stradali identificate catastalmente al foglio 54, particelle 1487, 1488, 1481, 1482, 1484, 1485, 1491 e 1493 (di cui sopra);
c) in quanto occorra, delle Note del Comune di Giugliano in Campania prot. 46438 del 22.06.2016 e prot. 53376 del 19.07.2016, richiamate nell'Ordinanza sub a) e non conosciute, con le quali la diffida ad adempiere veniva riproposta nei confronti della Città Metropolitana di Napoli per i rifiuti depositati in corrispondenza della struttura scatolare di interferenza relativa al predetto cavalcavia;
d) in quanto occorra, del Verbale, non comunicato se esistente, del sopralluogo del 3.04.2017 richiamato nell'Ordinanza sub a) nel quale si constatava che i rifiuti di cui alle diffide predette non erano stati rimossi in corrispondenza del cavalcavia della S.S. 162 al km 13,800;
e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania e della Citta Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. L’ente regionale ricorrente impugna l'Ordinanza sindacale ex art. 192 Dlgs. 152/06 n. 32 del 7.04.2017 a firma del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania, avente ad oggetto l’“Ordinanza per la rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati sul terreno del demanio regionale in stato di abbandono sito in località Gianfelice in corrispondenza del cavalcavia della S.S. 162 al km 13,800 riportato in catasto al foglio 54, particelle 1487, 1488, 1481, 1482, 1484, 1485, 1491 e 1493"” e i relativi atti presupposti in epigrafe indicati.
I.1. A sostegno del ricorso la Regione deduce la carenza di un valido contraddittorio nonché la manifesta illogicità ed il travisamento dei fatti in ordine alla precisa o quanto meno sufficiente localizzazione dei rifiuti ed individuazione delle aree sui cui essi effettivamente giacciono, necessaria ai fini della individuazione dei legittimi destinatari dell'ordine di rimozione e smaltimento.
I.2. Avverso il provvedimento gravato articola, in particolare, le censure di seguito indicate.
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/90, violazione e falsa applicazione dell'art. 192 e ss. del d.lgs. n. 152/06 e violazione del giusto procedimento e del contraddittorio.
L’Amministrazione regionale assume prioritariamente la violazione del necessario contraddittorio procedimentale in quanto la nota del Comune di Giugliano di comunicazione di avvio del procedimento, richiamata nell’ordinanza sindacale, oltre ad essere del tutto risalente nel tempo, costituirebbe un provvedimento ad effetti definitivi anticipati, imponendo, nel termine di 30 giorni e sulla base dell'art. 192 cit., di procedere alla “immediata messa in sicurezza del sito”, alla “rimozione e smaltimento della vegetazione e di tutti i rifiuti abbandonati”, nonché al “ripristino dello stato dei luoghi”, parimenti in assenza di alcuna comunicazione di avvio. La più recente nota del Comune, pur sempre risalente, avendo poi come destinataria unicamente la Città Metropolitana di Napoli, non avrebbe analogo valore anche nei confronti della Regione.
Da ciò l'impossibilità di una partecipazione influente ed efficace della Regione al processo decisionale finalizzato all'emanazione di una ordinanza riguardante l'abbandono di rifiuti su pertinenza della ex S.S 162, attraverso la quale in concreto sarebbe stato possibile evidenziare, anche a scopo deflattivo del contenzioso, tutte le circostanze relative alla esatta localizzazione dei rifiuti e agli obblighi assunti dal Comune, come di seguito evidenziati.
Ne deriverebbe, conseguentemente, anche la violazione del disposto dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che richiede il previo accertamento in contraddittorio e, dunque, la partecipazione dei soggetti destinatari dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti all’attività istruttoria.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/06, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 e violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 198 del d.lgs. 152 del 2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità e carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Assume la Regione che non vi sarebbe alcuna certezza in ordine alla localizzazione dei rifiuti, non avendo il Comune tenuto conto né delle contrarie circostanze addotte dalla Città Metropolitana circa la esatta individuazione dell'appartenenza delle aree su cui rifiuti all'epoca erano stati rinvenuti né degli esiti dell'ultimo sopralluogo del 3.04.2017 effettuato da un proprio Ufficio e relativo al rinvenimenti di rifiuti non rimossi esclusivamente sotto il cavalcavia ed in area di appartenenza comunale.
Deduce al riguardo che i rifiuti illecitamente abbandonati insisterebbero su area di proprietà del Comune medesimo, id est la strada comunale Via Gianfelice che scorre al di sotto del cavalcavia della ex S.S. 162 in corrispondenza del km 13,800, con la conseguente competenza dello stesso Comune ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 e del combinato disposto degli artt. 184, comma 2, lett. d) e 198 del d.lgs. n. 152.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza e/o manifesta illogicità.
Sostiene, in particolare, l’ente ricorrente che le note del Comune di Giugliano del 2016 richiamate nell'istruttoria dell'Ordinanza sindacale di rimozione (avente come destinataria anche la Regione oltre che la Città Metropolitana) sarebbero indirizzate esclusivamente alla Città Metropolitana, con conseguente contraddittorietà e palese illogicità della motivazione in assenza, nel relativo procedimento, di un mutamento di fatto o di diritto che abbia potuto imporre al Comune una diversa valutazione sotto il profilo dei destinatari, così da indurlo a ricomprendervi anche la Regione.
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152, violazione dei principi in materia di responsabilità ed imputabilità, violazione e falsa applicazione del Patto della Terra dei Fuochi del 2013 e dei Protocolli d’intesa del 2012;Violazione e falsa applicazione dell'Accordo Programma Quadro del 2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio di leale collaborazione.
Assume la Regione che, anche a voler prescindere dall'accertamento dell’elemento oggettivo, invero, insussistente per mancata appartenenza dell'area alla Regione, atteso che la disposizione dell'art. 192 cit. richiede la sussistenza dell'elemento psicologico, nel caso concreto il Comune avrebbe omesso di dedurre profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo ai soggetti sanzionati, necessari per imporre l'obbligo di rimozione dei rifiuti.
Deduce al riguardo che l’adesione dell’Amministrazione intimata alle condizioni di cui al Patto per la Terra dei Fuochi e poi all'Accordo di Programma Quadro del 2016, radicherebbe l’obbligo del contrasto del fenomeno dei rifiuti abbandonati in capo esclusivamente allo stesso ente comunale, all’uopo autovincolatosi a farvi fronte, escludendo a maggior ragione l’imputabilità della situazione di degrado alla Regione a titolo di colpa.
Evidenzia inoltre che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.
In tale ottica, e fermo il mancato accertamento della sussistenza dei rifiuti su aree di appartenenza regionali, il finanziamento del progetto ad opera della Regione ed il venir meno alla collaborazione istituzionale da parte del Comune a fronte del resto di un ulteriore impegno finanziario della Regione medesima escluderebbe che nella situazione in esame si possa addivenire alla prova della colpevolezza.
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90, violazione e falsa applicazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152, violazione dei principi in materia di responsabilità ed imputabilità e violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio di leale collaborazione.
Lamenta la Regione come l’ordinanza gravata sia, altresì, violativa del disposto dell’art. 14 d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) il quale stabilisce che gli enti proprietari e, per essi, gli enti gestori delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Da ciò, nella prospettazione attorea, il difetto di legittimazione passiva della Regione, anche sotto altro profilo, atteso che gli obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo (nonché delle attrezzature, impianti e servizi) cui sono tenuti i concessionari di strade pubbliche, come anche la pulizia e raccolta di cui al co.