TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-06-06, n. 202309488

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-06-06, n. 202309488
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309488
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 09488/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15172/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15172 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pulinet Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Team Service Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari:

- della Determina del Direttore Generale di AIFA n. 453 dd. 21.10.2022, pubblicata in data 24.10.2022, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore di Team Service Società Consortile a r.l., della procedura aperta in modalità telematica, indentificata dal CIG 8844548FE3, indetta dall’Agenzia Italiana del Farmaco per l’affidamento dei servizi di pulizia nonché dei servizi di sanificazione “ on request ” da prestarsi presso i propri uffici;

- per quanto occorresse, della nota prot. n. 121118 dd. 24.10.2022 con la quale è stata data comunicazione dell’esito della procedura;

- per quanto occorresse, della Determina del Direttore Generale di AIFA n. 557 dd. 30.11.2022 di autorizzazione alla stipula del contratto d’appalto nonché del medesimo contratto d’appalto rep. n. 50/2022 dd. 30.11.2022;

- per quanto occorresse, dell’avviso post informazione e relazione unica;

- in parte qua, e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, di tutti i verbali di gara, nessuno escluso, ed in particolare di quelli relativi alle sedute pubbliche dd. 08.11.2021, 09.11.2021, 28.04.2022, 28.09.2022 e 12.10.2022 ed alle sedute riservate dd. 04.05.2022, 06.05.2022, 10.05.2022, 11.05.2022, 17.05.2022, 20.05.2022, 27.05.2022, 16.06.2022, 17.06.2022,

04.07.2022, 07.07.2022, 08.07.2022, 11.07.2022, 12.07.2022, 13.07.2022, 14.07.2022, 08.09.2022, 09.09.2022, 12.09.2022, 15.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022 e 05.10.2022;

- per quanto occorresse, della nota prot. n. 128868 dd. 10.11.2022 di riscontro all’istanza di accesso gli atti nonché, in parte qua e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, del Regolamento AIFA in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 18 dd. 11.04.2022;

- per quanto occorresse, in parte qua e nei limiti dell’interesse processuale della ricorrente, di tutti gli atti integranti la lex specialis di gara nonché dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in risposta a quesiti;

- di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente;

per la declaratoria di inefficacia

del contratto rep n. 50/2022, stipulato in data 30.11.2022, con espressa domanda di subentrare nello stesso;

per la condanna

dell’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA al risarcimento dei danni in forma specifica mediante l’annullamento dei provvedimenti impugnati

nonché per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto di accesso.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Team Service Società Consortile A R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Con bando di gara pubblicato in data 15.10.2021, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha indetto una procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di pulizia nonché dei servizi di sanificazione “ on request ” da prestarsi presso i propri uffici, di durata pari a 36 mesi, prorogabili di ulteriori 36, e del valore a base d’asta pari a € 1.560.000,00.

Entro il termine stabilito dalla lex specialis di gara (ore 10.00 del 05.11.2021) Pulinet Servizi ha presentato la propria offerta, unitamente ad altri 52 operatori economici.

All’esito delle operazioni di gara, valutate le offerte, è stata stilata la graduatoria che ha visto collocarsi al primo posto Team Service Società Consortile a r.l. con il punteggio totale di 77,18 (di cui 12,12 per l’offerta economica e 65,06 per quella tecnica), seguita al secondo posto da Pulinet Servizi S.r.l. col punteggio totale di 72,76, (di cui 13,05 per l’offerta economica e 59,71 per quella tecnica).

Con Determina del Direttore Generale n. 453 DD. 21.10.2022, pubblicata in data 24.10.2022, è stata quindi disposta l’aggiudicazione della gara in favore della Team Service.

Con pec del 26.10.2022, la Pulinet ha presentato istanza di accesso all’offerta dell’aggiudicataria, riscontrata dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 128868 dd. 10.11.2022 che ha trasmesso i documenti richiesti “ previo oscuramento dei dati personali e di quelli riferiti ai nomi commerciali dei prodotti e dei software e dei prodotti informatici offerti dall’aggiudicatario ”.

Con il ricorso in esame, notificato in data 5 dicembre 2022, la terza classificata ha chiesto: l’annullamento, previa sospensione, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della delibera di aggiudicazione;
la declaratoria di inefficacia del contratto rep n. 50/2022, stipulato in data 30.11.2022, con espressa domanda di subentrare nello stesso;
la condanna al risarcimento dei danni;
l’accertamento del diritto di accesso integrale all’offerta dell’aggiudicataria, anche relativamente alle parti oscurate.

A sostegno della propria domanda ha articolato un unico motivo di diritto con il quale ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria non presenterebbe le caratteristiche minime richieste dalla lex specialis : in particolare, nel proprio elenco di macchinari, l’aggiudicataria avrebbe indicato 5/9 aspirapolveri in luogo dei 10 richiesti e nessuna idropulitrice, a fronte dell’unità richiesta;
in relazione ai criteri ambientali non sarebbero state allegate le schede tecniche o altra documentazione da cui potessi evincersi la conformità dei macchinari offerti ai CAM;
tre dei macchinari indicati da Team Service nella propria offerta sarebbero privi della conformità al criterio ambientale di cui al D.M. 29 gennaio 2021.

In relazione alla istanza di accesso, ha sostenuto che “ l’esistenza di rilevanti segreti tecnici o commerciali nell’offerta tecnica di controparte risulta revocabile in dubbio, in considerazione soprattutto di quanto richiesto dal disciplinare di gara ed oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice ”, ed ha rilevato che “ certamente non possono integrare opponibili segreti i dati e le schede tecniche relativi ai macchinari offerti, in quanto non prodotti dall’aggiudicataria ma ordinariamente reperibili sul mercato ”.

Con decreto monocratico del 7 dicembre è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte.

Si sono costituite l’AIFA e la controinteressata Team Service, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, hanno affermato che l’aggiudicataria avrebbe presentato un elenco completo del numero e tipo di macchine che si impegna ad utilizzare, comprensivo della denominazione sociale del produttore, del relativo modello, allegando altresì le schede tecniche o altra idonea documentazione sui macchinari che avrebbe utilizzato per l’appalto. La Commissione, nell’effettuare la valutazione delle offerte tecniche, avrebbe fatto applicazione del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 in forza del quale “ l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice ”, rilevando peraltro che le attrezzature offerte sarebbero state conformi alle quantità indicate nel Capitolato, avendo la controinteressata previsto l’uso di apparecchiature aggiuntive. Peraltro, il rispetto del numero di macchinari indicato dal Capitolato tecnico non sarebbe stato previsto a pena di esclusione nella legge di gara, né quale elemento essenziale dell’offerta.

In relazione alla conformità al CAM dei prodotti e macchinari che la Società aggiudicataria si è impegnata ad utilizzare, la Commissione di gara avrebbe ritenuto esaustiva la dichiarazione resa sul punto dalla società

TEAM

Service. In particolare, dalle schede tecniche allegate all’elenco dei macchinari si evincerebbe che le attrezzature offerte possiederebbero le seguenti caratteristiche: alimentazione elettrica via cavo o a batteria;
componenti tutti riciclabili, ad eccezione di alcune parti che, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltite come rifiuti speciali. Peraltro, come precisato nella lex specialis di gara, “ la verifica dei CAM delle attrezzature avverrà a cura del DEC in fase di esecuzione del contratto ” e “ qualora venissero riscontrate difformità dai CAM, l’Operatore economico (nella specie la

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