TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-15, n. 202303786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-12-15, n. 202303786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303786
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2023

N. 03786/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01830/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2019, proposto da C G, rappresentato e difeso dagli avvocati N C, G F e R V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Biancavilla, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- dell’ordinanza di demolizione n. 33 del 26 luglio 2019;

- del provvedimento prot. n. 16786 del 6 agosto 2019 con cui è stata annullata e archiviata la segnalazione certificata di inizio attività n. 633/2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.



FATTO

Con ricorso notificato il 31 ottobre 2019 e depositato il 15 novembre 2019, l’odierno ricorrente, C G, impugna chiedendone l’annullamento l’Ordinanza n. 33 del 26 luglio 2019 di con la quale veniva disposta la demolizione con rimessa in pristino dei luoghi per opere realizzate nel fabbricato di proprietà del ricorrente sito nel territorio del Comune di Biancavilla e il provvedimento (prot. n. 16786 del 06 agosto 2019, notificato il 3 settembre 2019), con il quale veniva annullata la Segnalazione Certificata Inizio Attività (assunta al prot. n. 633 del 1 aprile 2016 P.E. n. 14/16).

Parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue:

- nell’atto di acquisto in data 23 febbraio 2010 la parte venditrice dichiarava che i lavori di costruzione del fabbricato rurale erano iniziati anteriormente all’1 settembre 1967 e che successivamente non erano state apportate modifiche che richiedevano autorizzazioni amministrative;

- nel mese di aprile 2016, veniva conferito incarico ad un tecnico di fiducia per la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività finalizzata al restauro del fabbricato;

- nel mese di marzo 2019, veniva comunicato al Comune che i lavori previsti nella segnalazione certificata di inizio attività non erano stati ancora ultimati;

- in data 9 luglio 2019, si svolgeva un sopralluogo da parte della Polizia Municipale, cui facevano seguito interlocuzioni nella sede procedimentale;

- l’Amministrazione, tuttavia, adottava i provvedimenti in questa sede impugnati.

Avverso detti provvedimenti – ritenendoli illegittimi – veniva proposto ricorso per le motivazioni di seguito riportate. Secondo la prospettazione del ricorrente, l’ordine di demolizione sarebbe privo di adeguata motivazione, tenuto conto, in particolare, del fatto che l’Amministrazione non avrebbe indicato quali acquisizioni probatorie consentano di collocare nel tempo quanto contestato e ciò anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, del conseguente affidamento dell’interessato e della necessità di indicare il pubblico interesse idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse del privato. Il ricorrente deduceva, inoltre, la sua pretermissione dal procedimento. In ogni caso, rappresentava di aver agito in perfetta buona fede tanto da avere proceduto all’accatastamento dell’immobile. Adduceva, altresì, che non potrebbe farsi affidamento sulla semplice aerofotogrammetria, senza procedere ad un accertamento de visu . Rappresentava, infine, che le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione sarebbero contraddette dalla perizia di parte versata in atti e che nulla la stessa aveva osservato

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