TAR Venezia, sez. IV, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400368
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Pubblicato il 07/09/2024
N. 00368/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01074/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2024, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-", Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
1.della Pagella scolastica dell’Istituto comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- emessa l’11/6/2024,
2.di tutti gli “Atti d’Ufficio”, Verbali di scrutinio e relazioni/Verbali e scrutini finali del Consiglio di Classe richiamati dalla pagella;le Delibere e/o Atti di Istituto e del Collegio docenti disciplinanti i criteri di ammissione alle classi successive, le relazioni dei docenti di materia, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti stabilenti i criteri e parametri di ammissione e gli ulteriori provvedimenti e/o atti presupposti coevi, contestuali, successivi, conseguenti e/o consequenziali, noti e non noti all’istante e comunque pregiudizievoli e lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
RITENUTO, nei limiti della cognizione della presente fase cautelare e in ragione della natura della controversia, che:
- le istanze attoree debbano essere opportunamente delibate in sede di trattazione collegiale nel contraddittorio tra le parti, avuto riguardo alle ragioni sottese al provvedimento impugnato, esposte dai docenti della classe 1^ sez. D presso l’Istituto scolastico intimato nelle relazioni allegate al ricorso introduttivo (v. all. n.2);
-non sussista l’invocato periculum in mora secondo la particolare qualificazione richiesta dall’art.56 c.p.a (“[…] in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio”), atteso che - per il caso (eventuale) di positiva delibazione delle ragioni di parte ricorrente, all’esito dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare - il relativo provvedimento interverrebbe entro un breve lasso temporale dall’inizio del corrente anno scolastico, cosicché nessun apprezzabile pregiudizio vi sarebbe con riguardo alla carriera scolastica del minore né alcuna situazione verrebbe a consolidarsi in via definitiva, senza possibilità, cioè, di essere successivamente modificata a tutela delle ragioni del ricorrente, laddove queste siano riconosciute verosimilmente fondate;
RITENUTO, altresì, nella prospettiva di favorire una celere e completa cognizione della fattispecie, di ordinare all’Amministrazione scolastica e, in particolare, all’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-una documentata relazione sui fatti di causa in vista della indicata udienza camerale del 5 settembre 2024 e, comunque, entro il 16 settembre 2024 ore 13;