TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-04-17, n. 201400657
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N. 00657/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M I e B R, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, via Montecuccoli 7;
contro
Ministero della Salute;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1313/2013 del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso, in fatto:
- che parte ricorrente, in quanto titolare di indennizzo vitalizio ai sensi della legge n. 210 del 1992, chiede l’ottemperanza alla sentenza n. 1313/2013 del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, emessa a suo favore e nei confronti del Ministero della Salute;
- che, con detta sentenza, il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente le somme spettanti a titolo di rivalutazione dell’indennizzo, quantificate complessivamente in euro 17.672,58 (oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo), ed oltre alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (oltre i.v.a. e c.p.a.);
- che la sentenza, munita di attestazione del passaggio in giudicato, è stata notificata al Ministero e solo parzialmente eseguita;
Ritenuto, in diritto:
- che sussistono, nella specie, tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112-ss. cod. proc. amm.;
- che, pertanto, il Ministero della Salute deve essere condannato a dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, mediante la corresponsione in favore di parte ricorrente delle somme residue ancora dovute, entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, decorso il quale dovrà provvedere, senza ulteriore indugio, il commissario ad acta che già in questa sede si nomina, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, o in quella di un funzionario dallo stesso designato, con autorizzazione a presentare la richiesta di liquidazione del compenso al termine dell’esecuzione dell’incarico;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;