TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-11-17, n. 202306325
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Testo completo
Pubblicato il 17/11/2023
N. 06325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02958/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale LA Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2958 del 2023, proposto da:
Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9638295CA3, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Liccardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
Conti e Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandataria del costituendo R.T.P. con mandanti la SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l. e l’ing. Carmine Folco, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Folco ing. Carmine, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) LA Determina del Responsabile LA II Sezione Lavori pubblici del Comune di Procida n. 662 del 26.5.2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo R.T.P. controinteressato LA procedura aperta per l'affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore LA sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del “ Sistema Portuale Isola Di Procida: 1^ Lotto Porto MA CO: Opere Di Messa In Sicurezza E Potenziamento Infrastrutture Con Abbattimento Barriere Architettoniche - Parte D'opera N.1 – Stralcio N.1 ” - CUP: C99I18000140002 - CIG: 9638295CA3;
2) LA nota prot. 14290/2023 del 26.5.2023 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione;
3) dei verbali di gara n.1 del 31/03/2023 e n. 2 del 31/03/2023 nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del R.T.P. controinteressato;
4) dei verbali delle sedute riservate n. 4 del 21/04/2023, n. 5 del 27/04/2023 e n.6 del 05/05/2023, nelle quali la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche;
5) del verbale LA seduta pubblica n. 7 del 12/05/2023 nel quale, all'esito dell'apertura delle offerte economiche, veniva redatta la graduatoria finale e formulata la proposta di aggiudicazione;
6) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio LA Conti e Associati S.r.l. e LA SDE - Studio Discetti Enzo S.r.l.;
Visti tutti gli atti LA causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Lo Studio professionale ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto dall’importo di € 280.306,34, indetta dal Comune di Procida e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di direttore dei lavori e coordinatore LA sicurezza in fase di esecuzione, relativamente agli indicati lavori del sistema portuale dell’isola.
Con l’impugnata determina del 26/5/2023 è stata proposta l’aggiudicazione in favore del R.T.P. tra la Conti e Associati S.r.l., la SDE Studio Discetti Enzo S.r.l. e l’Ing. Carmine Folco.
Avverso il provvedimento e gli atti trascritti in epigrafe è stato proposto il presente ricorso, volto a far valere ragioni di esclusione del R.T.P. concorrente e a contestare la valutazione LA sua offerta tecnica.
Si sono costituiti in giudizio le controinteressate Conti e Associati S.r.l. e Studio Discetti Enzo S.r.l., producendo memorie difensive e depositando documentazione; il resistente Comune, senza costituirsi in giudizio con il patrocinio di difensore, ha esibito una nota con le controdeduzioni del responsabile unico del procedimento.
Il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare all’udienza in camera di consiglio del 26 luglio 2023 ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito.
Le parti hanno prodotto scritti difensivi.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023, al termine LA discussione orale, il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Il ricorso è affidato a cinque motivi, con cui è contestato al R.T.P. aggiudicatario di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione, formulando al riguardo una dichiarazione falsa o fuorviante (primo e secondo motivo) e, inoltre, di non aver indicato il costo LA manodopera né previsto la presenza di un architetto, a cui è riservata la competenza per la tipologia dei lavori (terzo e quarto motivo).
Con l’ultimo motivo sono svolte censure in ordine alla valutazione dell’offerta tecnica.
2.1. Venendo al primo motivo di ricorso, l’oggetto dell’appalto è costituito (sia per la direzione lavori che per il coordinamento LA sicurezza in fase di esecuzione) da prestazioni per le categorie D01 (Idraulica navigazione), E22 (Edilizia manufatti esistenti), S4 (Strutture - opere infrastrutturali puntuali), S5 (Strutture Speciali).
Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il punto 7.3, lett. b), del disciplinare ha richiesto “ un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori LA rispettiva categoria e ID ”.
La mandataria Conti e Associati ha dichiarato di aver svolto servizi per tutte le categorie, mentre la mandante SDE ha indicato servizi per le categorie E.22, S.04 ed S.05 (eccettuata, dunque, la D01).
2.1.1. Ciò posto, in una prima parte del motivo la ricorrente afferma che il R.T.P. aggiudicatario ha natura orizzontale, come desumibile dalle dichiarazioni dei componenti, con quote di partecipazione del 51%, 47% e 2%, rispettivamente, per la mandataria Conti e Associati e le mandanti SDE S.r.l. e ing. Folco.
Viene osservato che la mandante deve essere qualificata in tutte le categorie, alla cui esecuzione partecipa, lamentando che la SDE S.r.l. sia invece priva del requisito attinente alla categoria D01, avendo dichiarato di aver svolto i servizi solo per le altre categorie.
La censura non si presta a favorevole considerazione.
Essa (come detto) muove dalla configurazione di tipo orizzontale del raggruppamento aggiudicatario, desunta dalle domande delle partecipanti.
Tale configurazione contrasta con quanto emerge dalle dichiarazioni dei professionisti formanti il raggruppamento aggiudicatario, da cui risulta – come anticipato – che la mandataria Conti e Associati ha indicato servizi svolti per ognuna delle categorie indicate, a differenza LA mandante SDE S.r.l. che ha indicato servizi per le categorie E.22, S.04 ed S.05 (eccettuata, dunque, la D01).
A fronte delle dichiarazioni così rese, emerge la connotazione di tipo misto del raggruppamento, rinvenibile allorquando coesistano la struttura verticale dell’associazione, se uno solo dei componenti esegue la prestazione principale, con l’assetto orizzontale dato dalla ripartizione delle restanti prestazioni (dando vita, per questo profilo, a un sub-raggruppamento).
La configurazione di tipo misto del raggruppamento va individuata assumendo le categorie individuate dal disciplinare, in relazione alle quali sono affidati incarichi di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, che attengono a tutte le categorie (mostrandosi la suddivisione, tra gli incarichi, dettata dall’individuazione dei rispettivi compensi di € 184.782,96 ed € 95.522,38: art. 3 del disciplinare, Tabella 1).
Non può quindi condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il disciplinare avrebbe fissato una prestazione prevalente nella direzione lavori e una secondaria del coordinamento per la sicurezza.
Nell’economia dell’appalto in questione, in coerenza con la natura dell’intervento (trattandosi di opere marittime portuali), va considerata prevalente la categoria D01 - Idraulica navigazione.
Tanto chiarito, la configurazione del raggruppamento di tipo misto si riflette sulla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, che va condotta distinguendo tra il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione da parte LA mandataria, per la prestazione principale, e il possesso dei requisiti in capo al sub-raggruppamento orizzontale, per le restanti prestazioni eseguite dai componenti (cfr. la sentenza LA sez. V di questo TAR del 7/7/2022 n. 4578: “ dal momento che le imprese raggruppate eseguono prestazioni differenziate e che l'impresa mandataria esegue necessariamente la prestazione principale, ne consegue che, secondo i principi applicabili ai raggruppamenti verticali: (i) ciascuna impresa raggruppata deve possedere i requisiti di qualificazione in relazione alle sole prestazioni che intende eseguire; (ii) l'impresa mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale ”).
Dall’elenco dei servizi indicati a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale si trae che la mandante non esegue le prestazioni inerenti alla categoria D01 (i cui servizi sono stati spesi dalla sola mandataria), non rendendosi così necessario il possesso LA qualificazione per la categoria medesima.
È pur vero che, dal tenore delle domande, si è indotti a intendere che i soggetti partecipino sotto forma di raggruppamento di tipo orizzontale, dal momento che ciascuna di essi ha