TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-08, n. 202301515

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-08, n. 202301515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301515
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 01515/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02398/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2018, proposto da
G L, A M D M, rappresentati e difesi dall'avvocato B R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sessa Aurunca, p.zza Tiberio n. 6;



contro

Comune di Sessa Aurunca, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 8 del 20/03/2018, emessa dal Comune di Sessa Aurunca nei confronti dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 2 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 22 maggio 2018 e depositato il successivo 14 giugno, i sigg.ri L G e Di Marco Anna Maria hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’ordinanza di demolizione e messa in pristino n. 08/2018, adottata dal Comune di Sessa Aurunca in data 20.03.2018 e notificata ad entrambi i ricorrenti in data 23.03.2018, concernente un “ deposito avente dimensioni circa mt 2,95 x mt 4,70 altezza media di mt 2,85 sito all’interno del giardino/cortile, identificato con la p.lla 277 di pertinenza del fabbricato, strutturalmente costituito da tubolari in ferro, ancorato a terra, delimitato da pannelli di materiale vario con sovrastante copertura in lamiera aggregata su capriate in ferro. Realizzato in assenza di autorizzativi (titolo edilizio, autorizzazione sismica, autorizzazione paesaggistica) ”.

2. A sostegno del gravame sono stati formulati i seguenti motivi:

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 37 D.P.R. 380/2001. ECCESSO DI POTERE E CARENZA D’ISTRUTTORIA ”: l’ordinanza non ha tenuto conto che la struttura è stata realizzata ante 1967 ed era già stata sottoposta ad accertamento negli anni ‘70; inoltre essa risulta di modesta dimensione e di pertinenza del fabbricato principale;

“VIOLAZIONE DI LEGGE E DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ART. 7 L. 241/1993)” : è stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento;

“VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA DESCRIZIONE DELL’OPERA E MANCATA COLLOCAZIONE TEMPORALE DELLA REALIZZAZIONE: il manufatto ha carattere pertinenziale e rappresenta opera precaria e di natura modesta;

“VIOLAZIONE DELL’ART. 27 E DELL’ART. 37 D.P.R. 380/2001, ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI ISTRUTTORIA” : il provvedimento gravato è sorretto da una carente istruttoria, difettando una qualsivoglia relazione tecnica che possa suffragare quanto riportato nel verbale di sopralluogo, che non reca indicazione né del titolo edilizio necessario né dell’epoca di realizzazione del manufatto.

3. Con decreto del 20 giugno 2018 è stata respinta l’istanza di misure cautelari in quanto la notificazione del ricorso all’Amministrazione comunale risultava effettuata presso un indirizzo p.e.c. non inserito nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.

3.1. Con ordinanza n. 4289 del 28 giugno 2018 è stata disposta la rinnovazione della notifica con modalità tradizionali, cui parte ricorrente ha provveduto.

3.2. Il Comune di Sessa Aurunca, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

4. Con ordinanza n. 1937 del 20 dicembre 2018 è stata respinta la domanda cautelare “ considerato che con istanza del 21.6.2018, L G ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, per l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione in questa sede impugnata, la quale ultima, a seguito di tanto, risulta privata di efficacia, poiché, pur in presenza di un diniego della chiesta sanatoria (eventualmente anche tacito, ai sensi dell’art. 36 co. 3 DPR 380/2001), il Comune di Sessa Aurunca dovrà emettere un nuovo provvedimento sanzionatorio, ovvero assegnare un nuovo termine all’interessato per la spontanea demolizione del manufatto; Considerato che, conseguentemente, deve comunque dirsi venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla definizione del presente giudizio diretto a contrastare l’ordinanza demolitoria n. 8/2018 del Comune di Sessa Aurunca ”.

4. In assenza di ulteriore attività processuale, all’udienza di smaltimento del 2 febbraio 2023 la causa è stata introitata in decisione.

5. Con il primo motivo i ricorrenti

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