TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-09-26, n. 201302274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2013-09-26, n. 201302274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302274
Data del deposito : 26 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01879/2011 REG.RIC.

N. 02274/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01879/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G, G e A C, in proprio e nella qualità di amministratori dell’Azienda Agricola Campisi Francesco di G, G e A, rappresentati e difesi dagli avv.ti S L e N S, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Catania, corso delle Province, 203;



contro

Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, Ispettorato Provinciale Agricoltura di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



nei confronti di

A B, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- quanto al ricorso principale:

del provvedimento n.1 del 18-3-2011, notificato alla Azienda ricorrente con nota di pari data, prot. n. 4178, successivamente ricevuta, con cui l’Ispettorato provinciale Agricoltura di Siracusa ha contestato all’Azienda ricorrente che i pagamenti disposti in suo favore – pari, complessivamente, a € 81.046,00 “per l’annualità 2008 e 2009”- “non erano dovuti” e ha disposto “il recupero della somma di € 81.046,00 che dovrà essere restituita con le modalità che verranno successivamente comunicate”;

di tutti gli atti presupposti e degli atti connessi e consequenziali, tra cui la nota dello stesso Ispettorato prot. n. 4340 del 22-3-2011 che indica le modalità di pagamento di detta somma, ed esecutivi, nella parte in cui disconoscono il diritto della Azienda ricorrente al contributo già riconosciuto a decorrere dalla campagna agraria 2008 per un impegno quinquennale.

- quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del decreto del Dirigente generale dell’Assessorato regionale Risorse agricole e alimentari - Dipartimento Interventi strutturali per l’Agricoltura - n. 2218 del 14-7-2011, pubblicato su G.U.R.S. del 30-9-2011, p. I n. 41, che ha approvato le graduatorie definitive delle domande ammissibili e gli “elenchi delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità/ricevibilità”, relativamente al bando 2008, misura 214, sottomisura 214/1, nella parte in cui la ricorrente non viene collocata nella posizione spettantele nella graduatoria concernente l’“azione 214/1B”, ma viene inserita nell’elenco delle istanze escluse (al n. 1 dell’elenco delle istanze escluse dell’Ispettorato provinciale Agricoltura di Siracusa);

di ogni atto preparatorio e connesso e di tutti gli atti consequenziali ed esecutivi,

e per il risarcimento

del danno derivante da tale esclusione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari e dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Ricorso principale.

La società ricorrente, iscritta alla C.C.I.A.A. di Siracusa (REA n. 113278) come impresa agricola, svolge, da decenni, attività di coltivazione di fondi agricoli in territorio di Siracusa.

Pubblicato il bando 2008 – Reg. CEE 1698/05, misura 2141B, la stessa proponeva istanza di contributo, che veniva accolta per l’importo di € 40.523,00 per anno.

Le consequenziali somme venivano erogate, per l’anno 2008, con i decreti nn. 96 del 17-12-2009 e 133 del 5-8-2010 e, per il 2009, con i decreti nn. 99 del 22-12-2009 e 133 del 5-8-2010.

Con nota prot. 22545 del 5-11-2010, l’Ispettorato provinciale Agricoltura di Siracusa comunicava all’Azienda ricorrente di aver “avviato un procedimento di recupero somme per pagamenti non dovuti per le seguenti motivazioni: mancanza requisiti di ammissibilità. Il titolo di conduzione dei terreni oggetto di contributo non ha la durata quinquennale prevista dagli impegni assunti con l’adesione alla misura 2141B del bando 2008 del Reg. CEE 1698/05. Ne consegue che non è stata dimostrata la titolarità unica della gestione dell’impresa agricola per tutto il periodo dell’impegno. La conduzione dei terreni dichiarati risultano carenti delle dichiarazioni di autorizzazione dei proprietari”.

L’Azienda ricorrente riscontrava la detta comunicazione, evidenziando di aver documentato il titolo della conduzione dei terreni quale proprietà indivisa e in parti uguali dei fratelli G, G, A, Immacolata e Donatella Campisi, coltivati dall’Azienda intitolata al loro comune genitore, di cui erano soci e amministratori i primi tre germani. In ordine, poi, alla restante quota dei 2/5, di proprietà delle sorelle Immacolata e Donatella, precisava la ricorrente che sussisteva con le stesse regolare contratto d’affitto relativo alle dette parti indivise.

Chiarivano, inoltre, che il contratto, stipulato nel 2009, aveva una durata minima di legge non inferiore a 15 anni; in ogni caso, anche a voler considerare la scadenza in esso prevista di anni 10, lo stesso si era tacitamente rinnovato, per mancata tempestiva disdetta.

Nonostante i detti chiarimenti, l’Ispettorato emetteva l’impugnato “provvedimento n. 1 del 18-3-2011”, recante “verbale di contestazione”, con il quale si precisava “che alla ditta Azienda Agricola Campisi Francesco di G, G e A sono stati erogati contributi non dovuti”; alla contestazione faceva immediatamente seguito il provvedimento di “recupero della somma di € 81.046,00, somma che dovrà essere restituita con le modalità che verranno successivamente comunicate”.

Con ricorso passato per la notifica il 17.5.2011 e depositato l’1.6.2011, la ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90 e s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di attività dovuta, errore nel presupposto, difetto di pubblico interesse.

L’impugnato provvedimento avrebbe trascurato di fornire, come dovuto, un’adeguata motivazione in ordine alla ragioni che lo hanno determinato, omettendo, in particolare, di considerare le deduzioni presentate dalla ricorrente, a fronte del preavviso di revoca del contributo.

L’Azienda, invero, come asseritamente documentato, sarebbe di proprietà dei f C, proprietari per tre quinti dei terreni, affittati, per i restanti due quinti, all’Azienda.

Le dette circostanze non sarebbero state in alcun modo smentite dall’impugnato provvedimento.

2) Violazione delle disposizioni del Regolamento CE 1698/05, delle relative Disposizioni attuative dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana, del D.M. 20-3-2008 n. 1205 “in materia di violazioni riscontrate nell’ambito (…) del Regolamento (CE) 1698/2005”, del D.D. Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione siciliana n. 2763 del 16-12-2008 - Illogicità e ingiustizia manifeste.

Le condizioni di ammissibilità dell’istanza di contributo sarebbero state vagliate e ritenute sussistenti.

Le stesse, in ragione di quanto precisato in ordine alla disponibilità del fondo, persisterebbero alla data odierna, non essendo venuti meno né il titolo di proprietà, né l’efficacia ed esecutività del contratto di affitto, non disdettato alla scadenza in esso prevista, e quindi tacitamente rinnovato, la cui durata di legge (L. 203/1982, art. 22 co. 2) sarebbe comunque di anni 15.

Non essendo intervenuti fatti nuovi volti a modificare le situazioni reali od obbligatorie documentate dall’Azienda ricorrente, l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo – oltre che per la mancanza di loro rappresentazione e di esame

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