TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-06-07, n. 201201126
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N. 01126/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2006, proposto da C G, rappresentato e difeso dagli avv. M M e F P, con domicilio eletto in Bari, via San Tommaso d'Aquino, 8/B;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale via Principe Amedeo n. 26;
Dirigente della Ripartizione Territorio e Qualità edilizia del Comune di Bari;
per l'annullamento
della nota 10 maggio 2006 prat. 130823 della Ripartizione Qualità edilizia e trasformazione del territorio, prevenuta il 19 giugno 2006;
di ogni altro atto connesso e dipendente e comunque presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avvocati M M e F P per il ricorrente, in sostituzione del precedente difensore, avvocato Paolo Nitti, rinunciatario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti M M e A V;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2006 il signor Cataldi ha impugnato l'ingiunzione a demolire 10 maggio 2006, sostanzialmente contestandone il difetto di motivazione, sotto vari profili, e il difetto d’istruttoria, che si sarebbe appalesato soprattutto nella mancanza della comunicazione di avvio del procedimento (con conseguente impossibilità per l'interessato di presentare memorie) e nella mancata acquisizione degli elementi conoscitivi e dei pareri necessari per addivenire al provvedimento.
Si è costituito il Comune di Bari, che ha compiuto una ricostruzione dell’intera vicenda attraverso un pertinente deposito di documentazione. Da quest'ultima è risultato che per le opere abusive sul terreno sito in Bari - Ceglie del campo, contrada Piscinarossa, di cui trattasi (sfornite di qualunque titolo edilizio) era stato elevato verbale di contestazione in data 23 agosto 1989 e il 23 aprile 1991, per cui era già stata ordinata la sospensione dei lavori in data 29 agosto 1989 ed anche la demolizione in data 7 maggio 1991;per la costruzione abusiva in Loseto, contrada Ruggero, veniva contestata la violazione degli articoli 10, 16, 27, 31 e 44 del d.p.r. 380/2001 (verbale 146/2006 del 28 febbraio 2006).
Il coordinamento interno esprimeva parere in data 5 maggio 2006;a ciò seguiva il provvedimento impugnato.
È evidente perciò che le censure avanzate (riguardanti in sostanza costruzioni prive di qualsiasi permesso) sono infondate. In particolare, dal complesso degli atti procedimentali emergono con chiarezza tutti gli elementi che giustificano i provvedimenti sia per quanto riguarda la situazione di fatto, puntualmente descritta nei verbali, sia le ragioni giuridiche anch’esse menzionate inequivocabilmente. Tale motivazione è perfettamente idonea a sostenere l’atto, che, in definitiva, è del tutto vincolato, visto che un manufatto sprovvisto di titoli edilizi normalmente soggiace alla misura della demolizione.
Risultano altresì chiari l’ iter e l'effettiva attività istruttoria condotta, senza che peraltro possa rilevarsi una lesione delle garanzie procedimentali del ricorrente, il quale era perfettamente a conoscenza delle infrazioni commesse e delle relative conseguenze, essendo, pure formalmente, destinatario dei precedenti atti, anche sanzionatori, relativi agli immobili abusivi.
Il ricorso dunque va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate in dispositivo