TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400631

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202400631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400631
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 00631/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2024, proposto in relazione alla procedura CIG A02D3BD03E da
B General Contractor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Montespertoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della determinazione n. 144 del 13.03.2024, della “UOC Gare e Contratti Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa”, di approvazione dei verbali della commissione di gara, elenco ammessi ed esclusi e proposta di aggiudicazione a favore di “Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale”, con sede in Empoli, relativamente alla “Procedura di affidamento mediante bando ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023 della concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione lampade votive” (CIG A02D3BD03E), comunicata, a mezzo pec, il 13.03.2024;

- della nota prot. n. 9332/2024 del 13.03.24 della UOC, a firma della Responsabile, dott.ssa Catia Consolati, di comunicazione, ex art 90 del D.lgs n. 36/2023, di esclusione; e della pec di trasmissione di pari data;

- della determinazione n. 261 del 22.03.24 del Comune di Montespertoli – Servizio LL.PP. e Tecnici - di approvazione della proposta di aggiudicazione disposta con Determinazione n 144 del 13/03/2024, dalla Responsabile della Centrale di committenza/CUC – e della relativa comunicazione entrambe pervenute il 25.03.2024;

- dei verbali di gara, tutti, non esclusi, anzi espressamente ricompresi:

a) il verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice, del 13.01.2024, nel corso della quale è stata valutata l'offerta tecnica;

b) il verbale della seduta del 15.02.2024, per l'inserimento del punteggio dell'offerta tecnica sul Portale START e per l'apertura dell'offerta economica;

c) il verbale della seduta del 29.02.2024, di presa d'atto della documentazione a chiarimento presentata ai sensi all'art. 101 c. 3 del Codice e di accertamento della non congruità del PEF dell'odierna ricorrente, per le seguenti motivazioni: “(…) lo scostamento economico tra il costo del personale, calcolato con il metodo erroneamente applicato dal concorrente ed il costo del personale calcolato applicando il monte ore dovuto, è di rilevante entità economica, tale cioè da incidere in maniera significativa sull'equilibrio generale del PEF. Ciò implica che l'erronea applicazione del metodo di calcolo del costo del personale non è considerabile alla stregua di un mero errore materiale. Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene non sostenibile il chiarimento fornito ed il concorrente è ritenuto non ammesso per non congruità del PEF”;

- ove e per quanto lesivi, del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto;

- di ogni altro atto e/o documento presupposto, connesso, coevo e/o consequenziale, anche non noto e con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto/convenzione, eventualmente stipulato, nelle more, con l'impresa individuata come aggiudicataria, nonché e per la condanna della S.A. e dell'Ente Locale resistenti a risarcire il danno cagionato, alla ricorrente, in forma specifica, mediante aggiudicazione, nei suoi confronti, della concessione oggetto di affidamento e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., e con riserva, sin d'ora, di agire per il risarcimento pecuniario del danno ingiusto derivante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, non esclusa ed anzi espressamente formulata la subordinata richiesta di risarcimento per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli, dell’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Val d'Elsa e della controinteressata Sintesi-Minerva Società Cooperativa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. B General Contractor S.r.l. ha partecipato alla procedura aperta indetta nel novembre 2023 dall’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Val d’Elsa, quale centrale di committenza, per l’affidamento da parte del Comune di Montespertoli della concessione quinquennale dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali.

Nella seduta del 15 febbraio 2024, la commissione di gara ha aperto le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti e proceduto all’esame dei piani economico-finanziari a corredo delle offerte stesse. All’esito è stata disposta, nei confronti dell’odierna ricorrente, l’attivazione del soccorso istruttorio finalizzato a chiarire le modalità di calcolo seguite per la stima del costo della manodopera, inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante nonostante l’offerta di ore aggiuntive rispetto al monte ore desumibile dalla legge di gara.

Nella successiva seduta del 29 febbraio 2024 la commissione, dopo aver esaminato i chiarimenti ricevuti, ha deliberato l’esclusione di B General Contractor, ritenendo il P.E.F. viziato da un errore inemendabile nel calcolo del costo del personale adibito al servizio oggetto di affidamento.

Con la determina n. 144 del 13 marzo 2024, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e, con essi, l’esclusione della ricorrente. La procedura è stata aggiudicata alla Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva.

1.1. La menzionata determina n. 144/2024, unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali elencati in epigrafe, è impugnata dalla società ricorrente, la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi