TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-11-18, n. 202215304

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-11-18, n. 202215304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215304
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 15304/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11517/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11517 del 2022, proposto da Comune di Scerni, Comune di Guilmi e Comune di Carpineto Sinello, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Fallo, Comune di Canistro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero della Cultura (SG - 07/06/2022 - decreto 453), avente ad oggetto: Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU ”, con il quale sono stati approvati “l'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione, le graduatorie regionali delle proposte finanziabili, in ordine decrescente, le graduatorie regionali delle proposte ammesse a finanziamento, tenuto conto delle risorse disponibili a copertura integrale del costo dei Progetti, riportati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento” ;

nonché, per quanto occorrer possa,

- della nota del Ministero della Cultura - Unità di missione per l'attuazione del PNRR (Reg. Ufficiale MIC_SG_PNRR - 09/08/2022 - 0026337-P), avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitivitaà e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e locale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Istanza di accesso ai documenti amministrativi. Accoglimento”;

- dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU ;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai Comuni ricorrenti, ove lesivi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale;

CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe sono impugnati gli atti relativi alla assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU ”;

CONSIDERATO che ai giudizi aventi ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica l’art. 12 bis, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, inserito, in sede di conversione, dall’art. 1, co. 1, della legge 5 agosto 2022, n. 108 che rinvia, tra l’altro, all’art. 119 del c.p.a.;

CONSIDERATO, per quanto qui rileva, che nei giudizi PNRR si applica l’art. 119, comma 2, del c.p.a., il quale, a sua volta, dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

RILEVATO che il ricorso in esame è stato notificato con pec al Ministero della cultura e ad alcuni controinteressati in data 20 settembre 2022 e successivamente depositato in data 10 ottobre 2022, oltre il termine dimidiato per il deposito di quindici giorni;

RILEVATO che, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022, in cui era stato fissato l’esame dell’istanza cautelare, è stata eccepita alle parti la questione rilevata d’ufficio circa la irricevibilità del ricorso per i sopra esposti motivi, e che, alla richiesta di un termine per formulare osservazioni sull'eccezione sollevata, l'esame dell'istanza cautelare è stata rinviata alla odierna camera di consiglio;

CONSIDERATO che parte ricorrente, in vista della discussione della causa, ha depositato il 10 novembre 2022 memoria con cui non ha preso alcuna posizione in merito alla eccezione sollevata ma ha fatto presente che il Ministero della Cultura, successivamente l’interposizione del ricorso, ha provveduto alla rivalutazione del progetto di cui alla domanda avanzata dai comuni ricorrenti, così come questi prospettavano nell’ambito del proprio ricorso giurisdizionale con conseguente cessazione della materia del contendere, insistendo, peraltro, nella condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;

RITENUTO che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è pronuncia di merito, che presuppone la ritualità del ricorso sotto ogni profilo;

CONSIDERATO che a qualunque altra valutazione è pregiudiziale la ricevibilità del ricorso che, nel caso di specie, è manifestamente mancante, stante la tardività del deposito dello stesso, come sopra argomentato;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio, in ragione della novità della questione;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi